Codice degli appalti, dal Consiglio dei Ministri via libera alla riforma

Via libera alla riforma del codice dei contratti pubblici. Dal 1° aprile 2023 si applicherà a tutti i nuovi procedimenti (Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicato 16 dicembre 2022).

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo di riforma del codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 78/2022 che delega al Governo la materia. Tra le novità: la digitalizzazione dell’intero sistema dei contratti pubblici, in un’ottica di semplificazione, velocizzazione e sburocratizzazione, con grande attenzione per i Comuni, soprattutto quelli più piccoli.

Il Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023. Dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (D.Lgs 50/2016) e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso. Di seguito alcune delle innovazioni introdotte illustrate dal comunicato di Palazzo Chigi.

La digitalizzazione: si definisce un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, appena reso operativo dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell’utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.
Inoltre, si realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti e si riconosce espressamente a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato.

Un altro dei punti della riforma è l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie direttamente nel Documento di economia e finanza (DEF), a valle di un confronto tra Regioni e Governo. Il Codice verrà modificato prevedendo la riduzione dei termini per la progettazione; un comitato speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici appositamente dedicato all’esame dei progetti; un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; la valutazione in parallelo dell’interesse archeologico.

Appalto integrato nel nuovo Codice dei Contratti pubblici, via i precedenti divieti: il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria. Per i lavori, si reintroduce la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice. 

ll Governo intende adottare le soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19” (D.L. 76/2020) con eccezioni. In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale, sia processuale.
Si applicherebbe il sopra-soglia per l’affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero certo. In caso di procedura negoziata, è vietato procedere direttamente all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente.

Reintrodotta la figura del General contractor, cancellata con il vecchio Codice. Con questi contratti, l’operatore economico “è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”. 

Partenariato pubblico-privato: si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato (PPP). Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore.

Maggiore flessibilità e una più marcata peculiarità per i cosiddetti “settori speciali”, in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono “autoconclusive” e quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice. Si introduce un elenco di “poteri di autorganizzazione” riconosciuti alle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi. Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.

Si introduce il cosiddetto subappalto a cascata, adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.

Per i concessionari scelti senza gara, si stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture. L’obbligo non vale per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).

È confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5%, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80% del maggior costo.

Sul versante dell’esecuzione, l’appaltatore avrà facoltà di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento. In caso di liquidazione giudiziale dell’operatore economico dopo l’aggiudicazione, non ci sarà automaticamente la decadenza. ma il contratto potrà essere stipulato col curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, previa autorizzazione del giudice delegato.

Governance, contenzioso e giurisdizione: ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Si effettua il riordino delle competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio contenuto nella legge delega, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie. Si superano le linee guida adottate dall’Autorità, attraverso l’integrazione nel Codice della disciplina di attuazione. In merito ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, si prevede che il giudice conosca anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo. Si applica l’arbitrato anche alle controversie relative ai “contratti” in cui siano coinvolti tali operatori.

CCNL Grafica Editoria – Industria: proroga dell’iscrizione al “Fondo Salute Sempre”

Prorogata l’iscrizione automatica al Fondo di assistenza sanitaria integrativa sino al 31 dicembre 2023

Con l’accordo di proroga siglato in data 26 ottobre 2022 ed avente decorrenza dal 1° gennaio 2023, tra Assografici, Aie, Anes con Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-UiI, è stata estesa fino al 31 dicembre del medesimo anno, l’iscrizione automatica al Fondo di assistenza sanitaria integrativa “Salute Sempre”, in favore del personale impiegato a tempo indeterminato dalle aziende grafiche ed affini, nonché dalle aziende editoriali, anche multimediali, purché tale personale non benefici già di altre forme di assistenza sanitaria.

A tal proposito, le Parti Sociali si sono pronunciate in merito asserendo che, il versamento del contributo d’iscrizione, verrà sborsato direttamente dall’azienda in quanto totalmente a suo carico.

Inoltre, qualora talune imprese avessero già in attivo altre forme di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori, ed equipollenti al Fondo Salute Sempre, queste dovranno essere escluse dall’obbligo d’iscrizione al Fondo anzidetto.

Dal 1° gennaio 2023 ricondotta al premio ordinario l’assicurazione di facchini e altre categorie

Pubblicate le istruzioni operative dell’INAIL per l’assicurazione di barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi (INAIL; circolare 16 dicembre 2022, n. 45).

L’INAIL ha comunicato la revisione dei premi speciali per l’assicurazione con il passaggio a premio ordinario di alcune categorie di lavoratori e altre misure a partire dal 1° gennaio 2023. In particolare, l’Istituto nella circolare in questione comunica: l’assoggettamento al regime assicurativo ordinario, dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi; l’attuazione con il premio ordinario dell’assicurazione per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l’attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità); la revisione del premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne; la revisione del premio speciale unitario per l’assicurazione degli allievi IeFP; la revisione delle misure dei premi speciali unitari per l’assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del Fondo e dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) e, infine, l’abolizione del premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all’emigrazione sottoposti a prove d’arte prima dell’espatrio.

In materia di denunce di infortunio e di malattia professionale, i datori di lavoro a cui si applica il passaggio a premio ordinario continuano, fino alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo, a indicare provvisoriamente nelle denunce lo stesso numero di posizione assicurativa territoriale e lo stesso tipo polizza (polizza speciale facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori e pescatori) già attribuito per l’assicurazione dei lavoratori interessati. Successivamente alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo i datori di lavoro devono indicare nelle denunce il numero di posizione assicurativa territoriale, il tipo polizza dipendenti, il settore attività e la voce di tariffa comunicati con il certificato di variazione.

CCNL Anas: siglato il nuovo contratto

Aggiornamento dell’articolato contrattuale con le novità legislative, aumento salariale di 160,00 euro sui minimi tabellari e Una Tantum di 450,00 euro tra gli aspetti principali del nuovo contratto

Il 14 dicembre 2022, dopo una lunga fase di trattative, si è concluso il negoziato tra Anas e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa Anas, UGL Viabilità e Logistica, Sada Fast Confsal e Snala Cisal per il rinnovo del contratto nazionale relativo al triennio 2022-2024. 
Aspetti economici
Dal punto di vista economico l’accordo prevede un aumento sui minimi tabellari, con decorrenza 1° febbraio 2023, pari a 160,00 euro al mese, e l’erogazione di un importo Una Tantum pari a 450,00 euro, a titolo di vacanza contrattuale. Verrà inoltre riconosciuto un contributo welfare pari a 300,00 euro, che potrà essere utilizzato per tutte le misure presenti nella piattaforma aziendale, come ad esempio il rimborso delle utenze domestiche, il trasporto pubblico locale, i buoni carburante, i buoni spesa o la previdenza complementare del Fondo Eurofer.
Oltre al welfare, con la formalizzazione dell’Ente Bilaterale, sarà possibile utilizzare le risorse economiche accantonate sin dal 2016 programmando e promuovendo iniziative a sostegno dei dipendenti.
Aspetti normativi

Dal punto di vista normativo è stato aggiornato l’intero articolato contrattuale con le novità legislative introdotte dal mercato del lavoro, con particolare riferimento all’istituto dell’apprendistato. 
È stata altresì istituita una commissione tecnica che concluderà i lavori entro luglio 2023, con l’obiettivo di adeguare i profili professionali ed individuare i criteri attuativi delle fasce economiche di scorrimento.
I Sindacati, soddisfatti dell’accordo raggiunto, hanno affermato di voler dedicare maggior attenzione al tema della sicurezza, al fine di intraprendere un percorso finalizzato alla sottoscrizione di un protocollo con l’azienda, l’Inail e il sindacato per sperimentare iniziative di supporto alla sicurezza e alla prevenzione.

 

Assegno unico e universale 2023: modalità di presentazione della domanda ed erogazione

L’INPS interviene per descrivere i casi di erogazione d’ufficio, di variazioni delle domande già presentate e di presentazione di nuove domande in caso di soggetti nuovi beneficiari (INPS, circolare 15 dicembre 2022, n. 132).

La misura dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), le relative modalità di erogazione e di presentazione delle variazioni di domande e le fattispecie nelle quali è necessario presentarne di nuove da parte di soggetti che non hanno beneficiato, sono i temi al centro dell’attenzione della nuova circolare dell’INPS.

In effetti, l’AUU costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente, ma spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati dichiarati dal richiedente nel modello di domanda (articolo 46, D.P.R. n. 445/2000). In proposito, l’Istituto segnala con la circolare in commento a decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda. Peraltro, l’INPS segnala che gli interventi di innovazione descritti nella citata circolare fanno parte di uno specifico progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In particolare, l’INPS, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, informa che erogherà la prestazione d’ufficio limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali nell’archivio dell’Istituto, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di Assegno unico e universale in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”. Bisogna infatti tener conto che la domanda di Assegno unico e universale è di norma presentata annualmente e l’erogazione del beneficio decorre nel periodo, già citato, compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti rimangano soddisfatti (articolo 6, comma 1, D.Lgs. n. 230/2021). Inoltre, l’Istituto è esplicitamente incaricato dalla normativa di porre in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno (articolo 12, comma 3, D.Lgs. n. 230/2021). 

Tuttavia, alcune circostanze possono determinare la necessità di modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e, in specifici casi, comportano anche la presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Ad esempio, in caso di nascita di figli o di variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio oppure di variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni), ecc. In questi casi, il beneficiario potenziale sarà, dunque, chiamato a intervenire sulla domanda precompilata dall’Istituto solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino.

Infine, in caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in uno dei seguenti stati “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale, mediante i consueti canali del portale web dell’Istituto per chi è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0 o di CNS; Contact Center Integrato o istituti di patronato.

A tal proposito, l’INPS segnala che che, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

Comunque, nel caso di domanda di Assegno unico e universale già presentata all’INPS oppure nel caso di presentazione di nuova domanda, anche per coloro che hanno una domanda in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Revocata” o “Rinunciata” al 28 febbraio 2023 e che si trovano nel 2023 in possesso dei requisiti normativamente previsti, sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e e di quanto previsto in tema di importi maggiorati (articoli 4 e 5 del D.Lgs n. 230/2021).