CCNL Emittenti televisive: resoconto secondo incontro per il rinnovo

Le Parti sono concordi nell’affrettare i tempi per il rinnovo contrattuale. Prossimo incontro per il 28 luglio

Il 7 luglio scorso le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil si sono incontrate con la delegazione di Confindustria radio-tv per discutere del rinnovo contrattuale relativo al CCNL Emittenti televisive private.

 

Tra i punti di cui si è discusso nel corso dell’incontro ci si è focalizzati sugli aspetti normativi e su quelli economici, sui quali i Sindacati hanno chiesto un adeguamento stipendiale adeguato, volto ad annullare gli effetti dell’inflazione. Le Parti sono concordi nel giungere in tempi brevi ad un’ipotesi di rinnovo; tant’è che è stato calendarizzato un incontro per il 28 luglio prossimo, nel corso del quale la Commissione mista lavorerà sull’aggiornamento dei testi e sulle richieste normative previste nella piattaforma sindacale. I lavori dovrebbero concludersi il 16 settembre, per poi concentrarsi sulla parte economica.

 

Inoltre, si è stabilito di attivare una Commissione bilaterale professionalità al fine di individuare nuove figure professionali, adeguandole al progresso tecnologico e in ottica dell’intelligenza artificiale. 

Navi iscritte nel registro internazionale: l’estensione delle misure agevolative

Fornite le istruzioni operative per le le imprese residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio italiano (INAIL, circolare 8 luglio 2025, n. 43).

L’INAIL ha fornito istruzioni operative in materia di estensione delle misure agevolative previste per le navi iscritte nel Registro Internazionale (D. L. n. 144/2022 che ha modificato il D.L. n. 457/1997) ai soggetti residenti e non residenti aventi stabile organizzazione in Italia, che utilizzano navi adibite esclusivamente ad attività commerciali internazionali iscritte nei registri degli stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo.

In particolare, dal punto di vista normativo, a seguito delle modifiche introdotte dal D. L. n. 144/2022 al  D.L. n. 457/1997, le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi iscritte in uno dei registri degli Stati dell’UE o del SEE ovvero battenti bandiera di Stati dell’UE o dello SEE adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimiliate elencate all’articolo 1, comma 1 del citato D.L. n. 457/1997 possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste per le navi iscritte nel Registro Internazionale italiano.

Tali agevolazioni comprendono l’esonero dal versamento dei premi assicurativi per i marittimi comunitari a condizione che vi sia la sussistenza dell’obbligo di versamento dei premi assicurativi a carico dell’armatore, nel rispetto dei limiti stabiliti dagli orientamenti sui trasporti marittimi.

Le imprese in possesso dei requisiti, una volta ottenuta l’autorizzazione all’annotazione nell’elenco delle navi iscritte nei Registri degli stati UE/SEE ovvero battenti bandiera degli Stati UE/SEE istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per usufruire dell’agevolazione devono:

– presentare regolare denuncia di iscrizione all’INAIL utilizzando gli appositi servizi online
– pagare alla scadenza comunicata dall’Istituto l’importo del premio di assicurazione (ratino), relativo al personale non comunitario assicurato in Italia e non soggetto a sgravio, calcolato sulla base delle informazioni comunicate con la denuncia di iscrizione e relativo al numero delle persone occupate a bordo, il loro grado o qualifica e la retribuzione che si presume sarà corrisposta a loro favore fino alla fine dell’anno;
– pagare la rata anticipata di premio per gli anni solari successivi al primo con contestuale regolazione del premio relativo al periodo precedente (autoliquidazione) entro il 16 febbraio dell’anno cui si riferisce la rata;
– comunicare, esclusivamente in modalità telematica, entro il 28 febbraio dell’anno, le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente.

Il pagamento dei premi assicurativi deve avvenire tramite modello F24, indicando il codice ditta e il numero di riferimento fornito da Inail con il provvedimento.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confimi: previsto incremento dei minimi tabellari

Si da seguito agli aumenti mensili con decorrenza 1° giugno 2025

In data 4 luglio 2025, Fim-Cisl informa tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore metalmeccanico, di aver ricevuto conferma, da parte dell’associazione imprenditoriale di Confimi Industria meccanica, a poter procedere con gli incrementi dei minimi tabellari.

La Fim-Cisl ha pertanto proceduto a sottoscrivere il testo di accordo per dare seguito agli aumenti mensili con decorrenza 1° giugno 2025. Tali aumenti, non verranno inseriti nella retribuzione di giugno, in quanto ancora non si è ricevuto riscontro della sottoscrizione dell’accordo anche da parte dell’altra organizzazione sindacale firmataria. 

Difatti, è volontà della parte datoriale di riconoscere gli adeguamenti dalla retribuzione di luglio 2025, prevedendo la decorrenza comunque da giugno 2025, al fine di evitare perdite per i dipendenti del settore. 

Si riportano di seguito i nuovi minimi tabellari mensili calcolati applicando l’1,3%.

Categorie Minimi dal 1° giugno 2025
9^ 3.033,00
8^ 2.728,13
7^ 2.508,26
6^ 2.337,43 
5^ 2.179,32
4^ 2.034,68
3^ 1.949,54
2^ 1.758,03

Anche i valori dei minimi del contratto “Socrate” e i valori dell’indennità di Trasferta e Reperibilità saranno incrementati del 1,3%.

 

CCNL Ist. Socio Assistenziale Anaste: conclusa negativamente la procedura di raffreddamento

I sindacati chiedono l’avvio di campagne di sensibilizzazione nei posti di lavoro 

Lo scorso 1° luglio si è conclusa con verbale di mancato accordo la procedura di raffreddamento attivata dal Ministero del Lavoro su richiesta delle federazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs per il rinnovo del CCNL applicabile al personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo Anaste.

Il 10 giugno Anaste comunicava, infatti, l’intenzione di sottoscrivere il rinnovo del CCNL Anaste vigenza 2023-2025 con le seguenti proposte: 55,00 euro di aumento per il 4° livello, integrazione di 5,00 per l’assistenza sanitaria integrativa; un importo a titolo d UnaTantum pari a 200,00 euro sotto forma di welfare; il pagamento del terzo e del quarto evento di malattia al 75%.

I sindacati, però, non hanno ritenuto insufficiente la proposta dell’associazione datoriale e lesiva dei diritti dei lavoratori in quanto poco in linea con i contratti sottoscritti dalle altre sigle sindacali e pertanto si sono riservate di indire lo sciopero nazionale nelle prossime ore richiedendo l’avvio di campagne di informazione  mediante assemblee sindacali unitarie nei posti di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti e  attraverso l’invio di comunicati.

Chiarimenti sul credito d’Imposta ZES Unica: limite del 50% per investimenti immobiliari

L’Agenzia delle entrate risponde a una richiesta di chiarimenti riguardo all’applicazione del credito d’imposta ZES Unica e nello specifico su come calcolare il limite del 50% relativo al valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione (Agenzia delle entrate, risposta 8 luglio 2025, n. 183).

L’Istante è una società che svolge la propria attività presso uno stabilimento in virtù di un contratto di locazione commerciale ed intende accedere al Credito di imposta ZES Unica per estendere la capacità dello stabilimento esistente. Tale progetto include:
– l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature;

– l’acquisto dell’immobile strumentale, che comprende sia la parte attualmente locata sia una nuova porzione con immobile e piazzale.
Al riguardo, la società chiede chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 16, comma 2, del D.L. n. 124/2023 e dell’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale del 17 maggio 2024, i quali prevedono che il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non possa superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

 

In risposta, l’Agenzia ricorda che l’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 ha istituito un contributo sotto forma di credito d’imposta destinato alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali per strutture produttive esistenti o di nuova impiantazione nella ZES unica.

 

La ZES unica ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

Le modalità di accesso e i criteri di applicazione del credito d’imposta sono stati definiti dal decreto attuativo del 17 maggio 2024.

 

Sono agevolabili gli investimenti che fanno parte di un progetto di investimento iniziale, come definito dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione. Questi includono:

  • l’acquisto (anche tramite locazione finanziaria) di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive esistenti o di nuova impiantazione;
  • l’acquisto di terreni e l’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Gli investimenti sono agevolabili se effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, con una proroga anche per quelli effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025.

 

L’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 124/2023 e l’articolo 3, comma 5, del decreto attuativo stabiliscono che “Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato”.

La ratio di questa limitazione è di circoscrivere la componente agevolata riferita all’acquisto di beni immobili strumentali (la “componente immobiliare”) rispetto a quella relativa all’acquisizione degli altri asset strumentali agevolati (la “componente non-immobiliare”).

Ciò significa che, per ogni singolo progetto di investimento, il valore della componente immobiliare agevolata non può essere superiore alla metà (50%) del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Di conseguenza, il valore agevolato della componente immobiliare non può essere superiore a quello della componente non-immobiliare.

Se l’investimento immobiliare costituisce l’unica spesa del progetto di investimento iniziale, non è agevolabile per l’assenza di altri investimenti in asset strumentali (componente non-immobiliare).

Ai fini del calcolo di questo limite, concorrono al valore della componente immobiliare non solo il costo del mero acquisto di un’unità immobiliare strumentale (terreno o immobile) e i relativi costi accessori (es. costi notarili), ma anche altre spese attinenti all’unità acquistata, come i costi capitalizzati per l’ammodernamento e/o ampliamento del cespite.

 

Nel caso di specie, l’investimento in macchinari e attrezzature (componente non-immobiliare) è di 270.000,00 euro, mentre l’investimento nell’immobile strumentale (componente immobiliare) è di 600.000,00 euro.
Pertanto, l’investimento ammesso al Credito di imposta ZES Unica, nel caso prospettato dalla società istante, avrà un valore complessivo pari a 540.000,00 euro così ripartito:
– 270.000,00 euro corrispondenti al costo di macchinari e attrezzature (componente non-immobiliare);

– 270.000,00 euro rappresentati dalla quota agevolabile dell’investimento nella componente immobiliare, in quanto questa non può superare la metà del valore complessivo dell’investimento agevolato.