Fondo Mario Negri: aggiornata l’aliquota del contributo integrativo a carico del datore di lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 2023 l’aliquota è pari al 2,39% della retribuzione convenzionale annua

Il 1° marzo 2023 Confcommercio-Imprese per l’Italia e Manageritalia hanno stabilito l’incremento dell’aliquota del contributo integrativo, a carico del datore di lavoro, a favore del Fondo Mario Negri. Il Fondo, come previsto all’articolo 25 del CCNL, rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti del settore terziario, distribuzione e servizi o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del contratto.
Le Parti nel 2021 avevano definito la proroga della vigenza del CCNL per i Dirigenti del Terziario, della Distribuzione e Servizi al 31 dicembre 2021. Con tale accordo, in ottemperanza al Piano di riequilibrio del Fondo pensione Mario Negri approvato dalla Covip, avevano altresì convenuto di fissare il contributo integrativo a carico del datore di lavoro nella misura del 2,19%, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e del 2,31%, a far data dal 1° gennaio 2021.
Nelle more del negoziato contrattuale, al fine di assicurare la continuità del processo di riallineamento in coerenza con il sopra richiamato Piano di riequilibrio, le Parti hanno definito un ulteriore incremento del contributo integrativo. Pertanto, l’aliquota del contributo integrativo del Fondo Mario Negri, a carico del datore di lavoro, è fissata nella misura del:
2,35%, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
2,39%, a decorrere dal 1° gennaio 2023, della retribuzione convenzionale annua (art. 25, co.8).
Per tutto quanto non previsto dall’accordo è stato previsto il rinvio alle disposizioni del contratto e alle successive integrazioni, confermate integralmente fino al 31 dicembre 2022.

Recepita la direttiva europea sul whistleblowing: il decreto legislativo in G.U.

 

Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della direttiva europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (whistleblowing).

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 reca disposizioni riguardanti la protezione di soggetti del settore pubblico e privato che effettuano segnalazioni di violazioni, interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità  giudiziaria o contabile, garantendo la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonchè del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio, interno o esterno, autonomo e con personale specificamente formato. Le modalità messe a disposizione da Anac per ricevere la segnalazione sono diverse: tramite piattaforma informatica, in forma scritta, orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), o, se la persona lo richieda, anche attraverso un incontro in presenza. A sua volta l’Anac deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento. E’ fatto esplicito divieto di ogni sorta di ritorsione nei confronti del whistleblowers e l’unico soggetto autorizzato all’applicazione delle sanzioni amministrative è Anac stessa.

 

Tra le fattispecie elencate dal Legislatore che costituiscono ritorsioni, troviamo, oltre al licenziamento ed alla sospensione o misure equivalenti, la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; la discriminazione; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona; l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro; la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l’annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

In ogni caso, nell’ipotesi di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l’ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l’ANAC informa l’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza. Nell’acquisire elementi istruttori indispensabili all’accertamento delle ritorsioni, l’ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell’Ispettorato della funzione pubblica e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l’esclusiva competenza dell’ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative.

 

La pubblicazione del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 è avvenuta sulla G.U. in data 15 marzo 2023, ma è necessario attendere il 15 luglio 2023 affinchè le disposizioni del decreto legislativo whistleblowing abbiano effetto.

 

Assegni familiari e maggiorazione pensione: la rivalutazione per il 2023

Dal 1° gennaio rivalutati i limiti di reddito familiare e i limiti di reddito mensili nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare (INPS, circolare 14 marzo 2023, n. 28).

L’INPS segnala che dal 1° gennaio 2023 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

L’Istituto, pertanto, ha reso note le indicazioni che si applicano ai soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). Infatti, nei confronti di queste categorie (al pari di quelle cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

In particolare, l’INPS precisa che gli importi delle prestazioni sono i seguenti:

–  8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti; 
– 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti; 
– 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Tabelle dei limiti di reddito familiare per assegni familiari e maggiorazioni pensioni

L’INPS ha anche comunicato l’aggiornamento delle tabelle (incluse nell’allegato alla circolare in commento) da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2023 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare, sopra elencati.

Nucleo familiare Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione
del trattamento di famiglia
Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione di
tutti gli assegni familiari o quote
di maggiorazione di pensione
2 persone

3 persone

4 persone

5 persone

6 persone

7 o più persone

16.985,57

21.840,22 

26.082,68

30.328,70

34.372,10

38.414,77

20.342,04

26.151,67

31.235,52

36.319,44

41.162,64

46.005,06

Va tenuto in considerazione che fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro e che secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d’inflazione programmato per il 2022 è stata pari all’1,5%. Le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

Limiti di reddito mensili per il riconoscimento degli assegni familiari per il 2023

Infine, in applicazione delle norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2023 e per l’intero anno nell’importo mensile di 563,74 euro.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano fissati per tutto l’anno 2023 in:

– 793,93 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 

– 1.389,38 euro per due genitori ed equiparati.

 

CCNL Commercio (Federdistribuzione): una tantum a marzo

Prevista la seconda tranche dell’una tantum per tutti i lavoratori in forza alla data del 12 dicembre 2022 

Il Verbale di Accordo del 12 dicembre 2022 sottoscritto tra Federdistribuzione e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti di aziende del settore della Distribuzione Moderna Organizzata ha previsto, in attesa del rinnovo del CCNL, l’erogazione dell’indennità Una Tantum.
Tale indennità viene corrisposta ai lavoratori in forza al 12 dicembre 2022 in due tranche, con la retribuzione del mese di gennaio 2023 e con la retribuzione del mese di marzo 2023
Gli importi vengono erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022.
Non sono conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, invece, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/ o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Di seguito gli importi.

Livello Importo
Quadri 260,42 euro
I 234,58 euro
II 202,92 euro
III 173,44 euro
IV 150,00 euro
V 135,52 euro
VI 121,67 euro
VII 104,17 euro

 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: confronto su scatti di anzianità e Banca etica solidale

Le Parti, in attesa del rinnovo del contratto, hanno proposto lo scongelamento degli scatti di anzianità e la fine del periodo di sperimentazione della Banca etica solidale 

In data 10 marzo 2023 si è svolto, nella sede dell’associazione Uneba, l’incontro con le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, Fisascat-Cisl e Uiltucs per affrontare il tema relativo al congelamento degli scatti di anzianità (ex art. 48) e al periodo di sperimentazione dell’istituto della Banca Etica Solidale (ex art. 67).
Il CCNL in oggetto aveva previsto la sospensione dall’1.6.2020 al 31.12.2022 dell’anzianità relativa alla maturazione degli scatti, in considerazione della particolare situazione in cui versa il settore e la costituzione della Banca Etica Solidale a titolo sperimentale. Con la Banca Etica i lavoratori, in un’ottica solidaristica ed in maniera volontaria, possono cedere a titolo gratuito a favore di altri colleghi che versino in particolari situazioni di disagio, le giornate di ferie aggiuntive monetizzabili e/o i permessi maturati. Dal 1° gennaio di ogni anno di sperimentazione la nona giornata di riduzione oraria (ROL) di cui all’art. 50 è confluita nella suddetta banca etica solidale.
Uneba, in attesa del rinnovo del contratto, ha proposto di mantenere la sospensione degli scatti, la cui maturazione, come previsto dall’articolato contrattuale, è ripartita dall’1.1.2023, e chiesto di proseguire il periodo di sperimentazione della Banca etica, che invece è cessato al 31.12.2022, avanzando altresì una proposta di anticipo su futuri aumenti contrattuali.
Le OO.SS. hanno dichiarato di non poter considerare praticabile l’ipotesi avanzata da Uneba, compresa la parte relativa alla quota di anticipo, ribadendo invece la necessità di aprire in tempi rapidi il tavolo per il rinnovo del contratto.

Al termine dell’incontro è stato stabilito di rendere esigibili le attuali previsioni contrattuali, che contemplano, quindi, lo “scongelamento” degli scatti e la fine del periodo di sperimentazione della Banca etica solidale con la riattribuzione della giornata di ROL.
Al tempo stesso, affermano le OO.SS., si ritiene necessario sollecitare gli Enti affinché venga avviato il monitoraggio del reale utilizzo della Banca Etica Solidale, affinché le ore non impiegate negli anni di sperimentazione vengano redistribuite tra i lavoratori.
Atteso per i prossimi giorni il confronto tra le le OO.SS. per valutare tutte le azioni utili a sollecitare Uneba per l’apertura del tavolo per il rinnovo.