Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale 

 

Pubblicato in G.U., il D.L. 17 marzo 2023, n. 25 contenente disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

Il decreto legge introduce norme necessarie per dare attuazione al regolamento (UE) 2022/858, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla «tecnologia a registro distribuito» o DLT pilot regime, cioè su un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni relative a strumenti finanziari e digitali e che è condiviso da dispositivi o applicazioni informatiche in rete e sincronizzato tra di essi. Il regolamento prevede una disciplina comune delle forme di circolazione degli strumenti finanziari digitali basate su soluzioni tecnologicamente avanzate. Inoltre, si introducono misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech), di cui al D.L. 30 aprile 2019, n. 34, con la quale è stato introdotto nell’ordinamento un regime semplificato e transitorio  per la sperimentazione delle attività di innovazione tecnologica digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo.

 

L’emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d’Italia o dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il registro ha, dunque, la funzione di garantire l’integrità, l’autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni  attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli. Consente, inoltre, direttamente o indirettamente, l’identificazione dei soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché di permetterne la circolazione. Il soggetto in favore del quale sono effettuate tali scritturazioni ha sempre la possibilità di accedere alle scritturazioni relative ai propri strumenti finanziari  digitali  ed estrarre copia in formato elettronico, restandovi comunque sempre garantita l’accessibilità da parte della Consob e della Banca d’Italia per l’esercizio delle rispettive funzioni.

 

Per il soggetto che ha ottenuto la scritturazione in suddetto registro ne consegue la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali oggetto della medesima, mentre in capo all’emittente resta la verifica della legittimazione all’esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari digitali.

Ai fini dell’emissione nel registro in forma digitale:

  • di azioni, le informazioni elencate all’art. 2354 del c.c. e quelle relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui  all’articolo 2355-bis del c.c. risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo;
  • di obbligazioni, le informazioni elencate all’art. 2414 del c.c., nonché i termini e le condizioni dell’emissione risultano univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, anche attraverso registro;
  • di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2483 del c.c., risultano univocamente connessi a ciascun titolo di debito, i termini e le condizioni dell’emissione nonchè le informazioni equivalenti a quelle previste dall’articolo 2414 del c.c., le informazioni necessarie all’identificazione dell’investitore professionale e le informazioni necessarie all’identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie dai quali i titoli di debito sono assistiti;
  • di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale, o frazione della stessa o risultano univocamente connesse a ciascuna quota digitale.

A ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali, non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT, è associata una strategia di transizione chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile al fine di garantire il trasferimento delle scritturazioni da un registro a un altro o per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali per il caso in cui un altro registro non sia disponibile. Nel caso, invece, di attuazione della strategia di transizione adottata dal gestore del SS DLT o del TSS DLT, secondo quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE)  858/2022, le operazioni necessarie per il mutamento  del regime di forma e circolazione degli strumenti  finanziari digitali sono effettuate sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della revoca, sospensione, o cessazione dell’attività.

 

Riforma fiscale: l’ok del Consiglio dei ministri

Approvato, con procedure d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale (Consiglio dei ministri, comunicato 16 marzo 2023, n. 25).

La seduta del Consiglio dei ministri n. 25 del 16 marzo ha dato il via libera al disegno di legge delega al Governo per una riforma del fisco con l’obiettivo, tra gli altri, della riduzione del carico fiscale su famiglie e imprese. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi di complessiva revisione del sistema fiscale. Inoltre, sarà effettuato il riassetto delle disposizioni di diritto tributario in modo di raccogliere le norme in testi unici per tipologia di imposta e di redigere uno specifico codice.

IRPEF

In materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, si prevede una revisione dell’intero meccanismo di tassazione in modo da attuare gradualmente l’obiettivo dell’ “equità orizzontale”, mediante:

– l’individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;

– il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;

– la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo;

– l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello del precedente periodo d’imposta;

– la conseguente complessiva revisione delle tax expenditures (attualmente 600 voci e 125 miliardi di spesa).

IRES

La revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti sarà basata sulla riduzione dell’aliquota IRES qualora vengano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le condizioni di seguito elencate:

– una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito in questione sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;

– gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

La condizione, collegata all’effettuazione degli investimenti, ha lo scopo di favorire la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, con particolare riferimento ai soggetti che necessitano di maggiore tutela, incluse le persone con disabilità, e senza interferire con i vigenti regimi di decontribuzione. In questo caso, a differenza di quanto avviene ordinariamente per la fruizione degli incentivi fiscali, la riduzione dell’aliquota precede l’effettuazione degli investimenti. Questi ultimi devono essere operati entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta.

IVA

Per la revisione dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA) i criteri specifici prevedono:

– la revisione della definizione dei presupposti dell’imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea e delle norme di esenzione;

– la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote;

– la revisione della disciplina della detrazione; la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le misure previste per l’accesso e l’applicazione dell’istituto.

IRAP

Prevista una revisione organica dell’IRAP volta all’abrogazione del tributo e alla contestuale istituzione di una sovraimposta IRES tale da assicurare un equivalente gettito fiscale, per garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero che sono sottoposte a piani di rientro.

 

Statuto del Contribuente

 

Viene rivisto lo Statuto del Contribuente, con un consolidamento dei principi del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto, prevedendo il rafforzamento da parte dell’ente impositore dell’obbligo di motivazione, specificando le prove su cui si fonda la pretesa, e del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, funzionale al corretto dispiegarsi del diritto al contraddittorio.

SAN.ARTI: aperte le iscrizioni ai familiari dei dipendenti delle imprese artigiane

Dal 2023 è possibile iscriversi in ogni momento e versare la quota in piccoli importi mensili 

Il Fondo SAN.ARTI., il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato, ha previsto anche per il 2023 la possibilità di iscrizione dei familiari dei lavoratori dipendenti e di titolari, soci, collaboratori delle imprese artigiane. Per familiari si intendono i coniugi o conviventi e i figli distinti in due fasce di età: da 0 fino a 18 anni di età e da 18 anni compiuti a 26 anni di età.
Le Prestazioni del Piano sanitario sono erogate:
– direttamente da SAN.ARTI.  in autogestione
– da UniSalute per conto di SAN.ARTI.
Dal 2023 è possibile iscriversi in ogni momento e versare la quota in piccoli importi mensili tramite addebito automatico ricorrente su carta di credito (familiari fino a 18 anni 10,00 euro al mese, familiari dai 18 anni compiuti ai 75 anni 15,00 euro al mese).
Le prestazioni decorrono superati 3 mesi di carenza iniziale.
Gli iscritti in copertura fino a luglio 2023 potranno rinnovare nel mese di maggio.

 

CCNL Esattorie-Banche: siglata l’Ipotesi d’Accordo sulla polizza sanitaria

Nuove garanzie sanitarie per i lavoratori del comparto

In data 8 marzo 2023, tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin, è stata siglata l’Ipotesi di Accordo sulla polizza sanitaria applicata ai lavoratori del settore aderenti ad essa, e che andrà a sostituire quella vigente, con scadenza il 31 gennaio 2024.
Attraverso la suddetta, le Parti Firmatarie hanno inteso realizzare delle variazioni in merito.
A titolo di esempio, si enunciano quelle relative:
– al Regime rimborsuale inerente a
1. ricoveri con o senza intervento, con scoperto pari al 20%, e con franchigia minima pari ad euro 250,00 e massima pari ad euro 1.500,00;
2. day hospital e day surgery, con scoperto del 20%, e con franchigia massima nella misura di euro 350,00;
– alle Spese per accertamenti diagnostici e terapie di alta specializzazione avente un massimale pari ad euro 3.000,00 per annualità assicurativa e per ogni nucleo familiare, con regime diretto scoperto pari al 10%, e con franchigia minima di euro 30,00;
– al Regime rimborsuale con scoperto pari al 25%, e con franchigia minima di euro 50,00.
L’AdEr si impegna altresì a versare per ogni dipendente iscritto una somma pari ad euro 1.300,00 circa le garanzie offerte. In aggiunta, si precisa che, ogni lavoratore potrà includere nella copertura, i familiari non fiscalmente a carico mediante la corresponsione di un premio pari ad:
– euro 296,43 fino a 30 anni;
– euro 395,32 da 31 a 45 anni;
– euro 592,97 da 46 a 65 anni;
– euro 823,60 per un solo coniuge, da 66 a 75 anni.
Il personale in pensione, con massimo fino a 75 anni di età e che intende aderire alle polizza, dovrà corrispondere un premio per una somma pari ad euro 1.887,37 con possibilità di estenderla anche al coniuge e/o ai figli, mediante l’esborso di un ulteriore premio pari a:
– euro 300,64, fino a 30 anni ;
– euro 400,35, da 31 a 45 anni;
– euro 601,27, da 46 a 65 anni;
– euro 835,12, da 66 a 75 per il solo coniuge.
Il notevole deficit economico esistente tra premio versato e costo delle prestazioni sopportato dalla Compagnia di assicurazione e consolidato nel corso degli anni di vigenza del contratto, ha reso indispensabile l’intervento sulle garanzie offerte, perché le attuali condizioni esistenti, ad oggi, risulterebbero fuori mercato e quindi non attrattive ai fini della partecipazione alla nuova gara che si intende predisporre in tempi congrui per consentire la prosecuzione della copertura sanitaria.
Nell’ipotesi di accordo sono contenute altresì le modifiche che si spera porteranno all’aggiudicazione della gara; ed inoltre, a fronte della richiesta di incrementare il valore del premio, si è infine ottenuto un aumento del 17%, risultando così realizzato l’obiettivo di mantenere l’attuale impianto della polizza, il cui costo rimane totalmente a carico dell’Ente. 
Da ultimo preme comunicare che, è stata programmata per il 28 marzo 2023, una riunione per l’aggiornamento del Protocollo relativo alle misure di contrasto all’epidemia da Covid 19.

CCNL Enel: accordo per la conversione del Premio di risultato in prestazioni welfare

Estesa la possibilità di convertire fino al 100% del Premio per ogni tipologia di beni e servizi presenti sulla piattaforma dedicata

Enel Italia e Flaei, Filctem e Uiltec hanno sottoscritto il 14 marzo 2023 un accordo che introduce miglioramenti per la conversione del Premio di risultato aziendale in prestazioni welfare. 
Con l’accordo siglato, che aggiorna i precedenti del 2018, viene incrementata dal 15% al 20% la maggiorazione del credito riconosciuta al lavoratore che converte il Premio di risultato in welfare.
E’ stata inoltre estesa la possibilità di convertire fino al 100% del Premio per ogni tipologia di beni e servizi, mentre in passato il limite del 60% era superabile solo in caso di accredito su FOPEN. A tal fine ogni dipendente ha la possibilità di scegliere su una piattaforma dedicata i beni e servizi di welfare per la conversione del premio, in base alle proprie esigenze individuali e familiari.
Restano invariate le precedenti regolamentazioni in ordine alla tempistica per la conversione, tempi per l’utilizzo del credito welfare, tipologie di beni e servizi acquistabili con il credito welfare.
L’intesa, affermano le OO.SS. rende più vantaggiosa la conversione in welfare del premio, tenendo conto la riduzione della tassazione del premio di risultato dal 10% al 5%.