Crisi Ucraina ed esonero contributo addizionale, indicazioni dall’INPS

L’INPS fornisce le indicazioni relative alle modalità di fruizione dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 11, comma 2, del D.L. n. 21/2022 a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea (INPS, messaggio 10 marzo 2023, n. 1022).

La Commissione europea, con la decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022, ha autorizzato la fruizione dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 11, comma 2, del D.L. n. 21/2022 nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework (TCF).

 

Si tratta, come noto, dell’agevolazione introdotta dal citato decreto per contrastare gli effetti economici prodotti dalla crisi in Ucraina in favore dei datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato A allo stesso decreto che, dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022, hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015.

 

L’INPS, con il messaggio in oggetto, fornisce le indicazioni operative sulle modalità di fruizione dell’esonero in argomento, illustrando anche i criteri utilizzati per la determinazione dell’esonero medesimo e di quello previsto dall’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 4/2022.

 

La Commissione europea ha stabilito la compatibilità degli aiuti con il mercato interno purché vengano rispettate, tra le altre, le seguenti condizioni: gli aiuti complessivamente fruiti per impresa – al lordo di qualsiasi imposta o altro onere – non devono essere di importo superiore ai 2 milioni di euro o non superiore a 250.000 euro per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; gli aiuti devono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023 in favore di imprese colpite dalla crisi che hanno deciso di sospendere o ridurre le loro attività nel periodo dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022.

 

Inoltre, rilevato che l’aiuto in trattazione è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal TCF, trova applicazione la cosiddetta clausola Deggendorf  secondo la quale, i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.

 

L’Istituto precisa che, in relazione ai settori di attività interessati e alle disposizioni normative di riferimento, la misura del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro è modulata sulle retribuzioni globali che sarebbero spettate ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, in funzione dei periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti nel quinquennio mobile.

 

Pertanto, l’ammontare dell’esonero spettante ai datori di lavoro sarà determinato in base alle seguenti aliquote:

 

Aliquota Utilizzo dell’integrazione salariale
9% relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile
12% in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile
15% per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile

I datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale non dovuto, possono procedere all’invio di flussi regolarizzativi per il recupero dello stesso.

 

Vengono poi riportati in altra apposita tabella anche i criteri per la determinazione da parte dell’INPS dell’ammontare degli importi dell’esonero di cui all’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 4/2022.

 

Nel messaggio si precisa, infine, che, qualora all’esito delle verifiche, da effettuarsi contestualmente alla registrazione degli esoneri, risulti il superamento dei massimali di aiuto concedibili fissati dai rispettivi Quadri Temporanei di riferimento, l’Istituto procederà al recupero degli importi indebitamente fruiti dai datori di lavoro.

CCNL Federculture: siglato il Protocollo d’Intesa con il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fasda

Maggiori garanzie dei servizi di welfare aziendale per gli iscritti al Fondo

In data 28 febbraio 2023, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’adesione delle Aziende del settore Federculture alle prestazioni sanitarie integrative attraverso il Fondo Fasda, erogate in favore dei propri dipendenti.
Il presente Protocollo, con validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, salvo recesso delle Parti, disciplina l’adesione delle medesime e l’iscrizione di tutti i lavoratori dipendenti da esse con i relativi familiari all’assistenza sanitaria.
Il Fondo Fasda e Federculture, in considerazione del rinnovo del CCNL Federculture, hanno inteso difatti cooperare affinché le aziende aderenti possano iscrivere i propri dipendenti al Fondo stesso, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, i quali stabiliscono condizioni e modalità di adesione, al fine di dar valore alle risorse aziendali e di garantire servizi di welfare a beneficio del personale facente parte del settore cultura, turismo e tempo libero.
A tal proposito, il Protocollo prosegue affermando che, per garantire ai dipendenti le prestazioni assistenziali integrative offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, le Aziende, dal 1° gennaio 2023, possono attivare il piano sanitario base coerentemente a quanto previsto dal rinnovo del CCNL Federculture, applicato ai dipendenti dei Servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del Tempo Libero, siglato il 28 dicembre 2022, versando mensilmente e per dodici mensilità, una somma pari ad euro 14,17, in favore di ciascun lavoratore, e destinata al sistema di welfare aziendale.

Codici tributo per contributo di solidarietà temporaneo 2023 

 

Dall’Agenzia delle entrate arrivano nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e del maggior importo dovuto per l’utilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette introdotto per il 2022 (risoluzione n. 15/E del 14 marzo 2023).

Come noto, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’art. 1 commi da 115 a 121, ha istituito un contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e modificato la disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022.

 

L’Agenzia delle entrate rammenta che il suddetto contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l’attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale, dai soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, dai soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi ed altresì dai soggetti che importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea. Pertanto, sono istituiti tre nuovi codici tributo per consentirne il versamento, tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:

– “2716” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– “1946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – INTERESSI – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– “8946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – SANZIONE – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

 

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’art. 1 commi 120 e 121, ha altresì apportato anche modiche alla disciplina del contributo straordinario per il 2022, di cui all’articolo 37 del D.L. n. 21 del 2022, commi 120 e 121, intervenendo sull’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario, sulle previsioni riguardanti la determinazione della base imponibile e sulle modalità di versamento dell’eventuale maggiore contributo dovuto o di recupero del maggior importo versato. Anche in questo caso, per consentirne il versamento ovvero l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, delle suddette somme, viene istituito un nuovo codice tributo:

– “2712” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 – RIDETERMINAZIONE – art. 1, comma 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Decreto immigrazione e temi del lavoro, le novità

Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il primo Capo è dedicato il primo dedicato ai flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri (D.L. n. 20/2023).

Il Decreto immigrazione, varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 9 marzo, è stato pubblicato in G.U e si articola in due Capi: il primo dedicato ai flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri; il secondo alla prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare. Sul versante del lavoro è proprio il Capo I quello con le maggiori ripercussioni: all’articolo 1, comma 1, viene infatti previsto che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato vengano programmate su base triennale (2023-2025) e non più annuale come previsto dal D.Lgs. n. 286/1998, con apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri. I pareri sul DPCM in questione verranno resi dalle commissioni parlamentari competenti entra 30 giorni dalla richiesta e verrà comunque adottato decorso questo termine. Il provvedimento indicherà i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio.

Collaborazione con altri Stati

Al fine di prevenire l’immigrazione irregolare, sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi a oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari (articolo 1, comma 5).

Le misure di semplificazione del rapporto di lavoro

Nel D.L. n. 20/2023 sono poi incluse misure di semplificazione dell’avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane e di accelerazione della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale (articolo 2). In particolare, il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato di 60 giorni, non siano state acquisite dalla questura informazioni relative a elementi ostativi (articolo 2, comma 3). Inoltre, la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate è demandata ai professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, etc.) e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

L’asseverazione rilasciata in seguito alle verifiche di congruità delle domande non verrà richiesta nel caso le istanze siano presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa. Previsti ingressi fuori quota per stranieri che hanno superato, nel Paese di origine, i corsi di formazione riconosciuti dall’Italia, che saranno promossi dal Ministero del lavoro (articolo 3). Viene, inoltre, previsto che i rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare avranno durata massima di 3 anni, anziché 2 come oggi (articolo 4).

Il settore agricolo

Per quel che riguarda il settore agricolo, i datori di lavoro che abbiano presentato regolare domanda per l’assegnazione di lavoratori agricoli e che non siano risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio, l’assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo (articolo 5).

Infine, con l’obiettivo di proteggere il mercato nazionale dalla criminalità agroalimentare, il personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, inquadrato nell’area delle elevate professionalità e nell’area funzionari, ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; il restante personale inquadrato nell’area assistenti e nell’area operatori è agente di polizia giudiziaria (articolo 5, comma 2).

CIPL Agricoltura Impiegati – Milano, Lodi e Monza Brianza: sottoscritto il contratto interprovinciale

Previsto un aumento del 4% sulla retribuzione e dell’1,2% sul premio provinciale di produttività

Le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Confederdia hanno annunciato nei giorni scorsi il rinnovo del contratto interprovinciale relativo ai quadri e impiegati agricoli dei territori di Milano, Lodi, Monza Brianza, siglato il 6 marzo 2023 presso la sede della Confagricoltura di Lodi. 
Dal punto di vista economico è stato ottenuto un aumento complessivo pari al 5,2% così suddiviso:
4% sulla retribuzione, a partire dal 1° gennaio 2023;
1,2% sul premio provinciale di produttività, calcolato sulla retribuzione annua lorda 2023, a partire dal 1° gennaio 2022.
Gli aumenti retributivi definiti saranno inseriti nella retribuzione di marzo e, contestualmente, verranno erogati gli arretrati sulle mensilità di gennaio e febbraio 2023.
In relazione al premio provinciale, con la mensilità di marzo verrà saldato il premio provinciale di produttività relativo all’anno 2022, a condizione del raggiungimento dell’obiettivo. 
E’ stata altresì confermata l’erogazione della liberalità per l’importo di 250,00 euro annui, per tutte le categorie degli impiegati per l’anno 2022 e successivi.