CCNL Gomma Industria: siglata l’intesa di rinnovo

Previsto un aumento complessivo (TEC) di 204,00 euro per il triennio 2026-2028

La delegazione trattante di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil insieme alle rappresentanze datoriali della Federazione Gomma-Plastica-Cavi Elettrici Confindustria, a poco meno di un mese dalla scadenza naturale, hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2026-2028. 

Dal punto di vista economico l’intesa prevede un aumento complessivo (TEC) di 204,00 euro nel triennio. L’aumento sui minimi sarà di 195,00 euro al livello di riferimento F e diviso in 4 tranches:
– 60,00 euro da gennaio 2026;
– 60,00 euro da aprile 2027;
– 60,00 euro da aprile 2028;
– 15,00 euro da dicembre 2028.

Per quanto riguarda il welfare contrattuale è previsto un aumento del contributo previdenziale del Fondo Gomma Plastica a carico delle imprese di 9,00 euro.

Dal punto di vista normativo le Parti Sociali hanno definito il rafforzamento delle relazioni industriali, con il potenziamento dell’osservatorio nazionale, impegnato anche sull’impatto dell’intelligenza artificiale sull’occupazione e sulla salute e sicurezza e delle transizioni. Inoltre, fondamentale l’attività dell’osservatorio sull’analisi delle dinamiche retributive e su salute e sicurezza, diversità e inclusione, fabbisogni professionali e formativi. In materia di formazione si è ottenuto il rafforzamento dell’Organismo Bilaterale Nazionale, con il compito di valorizzare le buone pratiche formative aziendali e promuovere sinergie tra imprese, scuola, università e istituzioni. Ottenute 12 ore di formazione individuale a carico delle aziende per la vigenza contrattuale.

In tema di qualificazione del mercato del lavoro, viene stabilito l’adeguamento contrattuale della durata complessiva di 24 mesi massimi di durata dei contratti a termine, anche in somministrazione, attraverso le causali di legge e il rafforzamento delle tutele per le lavoratrici e i lavoratori part-time. 

Il rinnovo introduce inoltre nuove misure per le lavoratrici vittime di violenza inserite in percorsi di protezione certificata, prevedendo l’aumento di 3 mesi, oltre a quanto previsto dalla legge, del periodo di astensione retribuita dal lavoro nel percorso di protezione, il mantenimento della contribuzione aziendale al Fondo sanitario per 12 mesi, l’accesso facilitato al lavoro agile, percorsi formativi di reinserimento. Su queste tematiche vengono confermate 4 ore annuali retribuite di formazione specifica per tutti.

Infine, in relazione al sistema classificatorio, in coerenza con i nuovi profili, saranno inserite le nuove figure determinate dalla commissione paritetica e aggiornate quelle esistenti, con l’impegno di proseguire il lavoro a partire dai comparti costruzioni nautiche, dispositivi medici e biomedicali. 

La parola ora passa ai lavoratori che voteranno l’intesa nelle assemblee nei luoghi di lavoro.

CIRL Trasporto Merci Artigianato Piemonte: sottoscritto il rinnovo

Nel nuovo contratto EER dell’1,5%, Una Tantum e premi di produttività per i lavoratori del Piemonte

Il 26 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil Piemonte, Fit-Cisl Piemonte, Uiltrasporti Piemonte e le Associazioni datoriali Confartigianato Imprese Piemonte, Cna Piemonte e Casartigiani Piemonte hanno siglato l’accordo per i dipendenti delle imprese artigiane del trasporto e della logistica della Regione Piemonte.

Il settore sta attraversando una fase di profondi cambiamenti dovuti all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione dei processi e alla sostenibilità, che richiedono nuove competenze e nuove figure professionali. Inoltre il comparto registra carenza di personale qualificato come autisti, operatori specializzati, addetti alla movimentazione. 

Il contratto si configura come uno strumento fondamentale per garantire la tutela e la qualità del lavoro, per promuovere l’aggiornamento professionale e sostenere la competitività delle imprese.

Il CIRL introduce novità economiche per i lavoratori come:

– l’Elemento Economico Regionale che determina un aumento pari all’1,5% dei minimi retributivi vigenti;

– l’Elemento di Produttività Regionale che verrà erogato sottoforma di premio variabile, calcolato sulla base di specifici parametri legati all’andamento economico e occupazionale del settore;

– l’Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale.

Con tale accordo, le Parti confermano il loro impegno comune per la crescita del settore, rafforzando il ruolo delle imprese artigiane e tutelando al contempo i lavoratori del settore in Piemonte.

La disciplina di accesso ai programmi formativi del Fondo per il personale dei servizi ambientali

Fornite le istruzioni operative e contabili relative alla misura prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera d) del D.I. n. 103594/2019 (INPS, messaggio 9 dicembre 2025, n. 3724).

Il Comitato amministratore del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, con la delibera n. 33 del 21 luglio 2025, ha approvato il Regolamento programmi formativi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d), del D.I. n. 103594/2019, come modificato dall’articolo 3, comma 3, del D.I. 29 settembre 2023 (Allegato n. 1 al messaggio in commento), che disciplina le modalità di accesso al “finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o territoriali o regionali e/o dell’Unione europea”.

Pertanto, con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili relative alla misura in questione. 

Le modalità di presentazione delle domande

La domanda può essere inviata, a partire dalla data di pubblicazione del presente messaggio, dai datori di lavoro o dai loro consulenti del lavoro tramite l’apposito servizio presente sul portale istituzionale dell’INPS, digitando nel campo Ricerca “Servizi per aziende e consulenti” e autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS). Successivamente si deve selezionare l’opzione “CIG e Fondi di solidarietà” e “Fondi di solidarietà”. Dal menu a tendina dell’invio domande si deve scegliere per intervento: “002 Formazione” e, quindi, per Fondo: “Fondo Servizi Ambientali” e inserire la matricola aziendale e il periodo richiesto.

Le domande possono essere presentate, per gli importi effettivamente fruiti, dal giorno successivo alla data in cui è terminato l’intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento e, comunque, non oltre il sesto mese da tale data o dalla data dell’accordo se successiva.

L’istanza deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare o del legale rappresentante, i seguenti elementi: il periodo di formazione, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore di formazione svolte; l’importo da finanziare per le ore di formazione svolte; la data dell’accordo sindacale; la dichiarazione di responsabilità nella quale il datore di lavoro attesta di avere usufruito o non usufruito di altri finanziamenti previsti da Fondi nazionali, territoriali, regionali, comunitari e, in caso affermativo, il periodo di formazione svolto, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale di ore di formazione svolte e l’importo finanziato, nonché l’eventuale ricorso congiunto con le altre prestazioni ordinarie.

All’istanza, infine, deve essere allegata copia dell’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi, con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare. La domanda di finanziamento non può riguardare interventi di durata superiore ai 12 mesi.

La misura

La misura dell’intervento relativo a ciascun lavoratore interessato è pari alla retribuzione oraria lorda dei lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari. Ai fini del calcolo della retribuzione oraria, la retribuzione mensile di riferimento è rappresentata dall’imponibile previdenziale del lavoratore interessato.

A norma del comma 6 dell’articolo 9 del D.I. n. 103594/2019, il finanziamento delle prestazioni è riconosciuto nel limite massimo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro richiedente, ricomprendendo in tale calcolo anche la contribuzione da versare a titolo di contribuzione addizionale e straordinaria. Ciascun intervento è a tale fine determinato in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascun datore di lavoro istante fino al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo (cosiddetto tetto aziendale).

Infine, il messaggio in commento include le modalità di finanziamento del programma formativo e di compilazione del flusso Uniemens.

Case mobili in legno chiavi in mano: il trattamento IVA

L’Agenzia delle entrate esamina il trattamento IVA della cessione di case prefabbricate modulari ”chiavi in mano” da parte di un soggetto passivo UE a un cliente privato italiano (Agenzia delle entrate, risposta 4 dicembre 2025, n. 304).

L’Istante è un soggetto passivo IVA registrato in uno Stato Membro dell’UE, che aderisce al regime One Stop Shop (OSS) e svolge l’attività di produzione di case a telaio e di case modulari prefabbricate. La Società vende tali prodotti a persone fisiche, non soggetti passivi IVA, residenti in Italia, i quali richiedono l’applicazione delle aliquote IVA agevolate del 4 e del 10%.
L’Istante chiarisce che una casa modulare, diversamente da una casa a telaio, è un prodotto completamente finito: al suo interno sono istallati impianti elettrici, idrici, fognari, ventilazione e tutti i lavori di costruzione e finitura vengono eseguiti direttamente presso lo stabilimento di produzione.

Le case modulari sono completamente pronte per essere abitate. Al riguardo, dunque, i quesiti posti sono:

– se sia possibile assoggettare la cessione di una casa modulare alle aliquote ridotte del 4% e del 10% a seguito del rilascio, da parte del cliente, di una dichiarazione in cui attesta il possesso dei requisiti per l’applicazione di dette aliquote;

– se occorra registrare le relative fatture di vendita presso l’Agenzia delle entrate o altro ente in Italia;

– quali sono le conseguenze in cui incorre nell’ipotesi di applicazione dell’aliquota agevolata sulla base di una dichiarazione/attestazione del cliente rivelatasi falsa.

 

In risposta, l’Agenzia ricorda che l’aliquota IVA agevolata del 4 o del 10% si applica quando l’operazione ha per oggetto una casa costruita e completa, idonea all’uso abitativo, sulla base di un contratto di appalto, stipulato tra l’impresa costruttrice e il cliente. Non è assoggettabile ad aliquota ridotta il mero acquisto dei singoli pezzi.

Dalle informazioni fornite risulta che il cliente acquista una casa “chiavi in mano”, descritta come “case mobili in legno chiavi in mano che uniscono design, autonomia e affidabilità”, utilizzabile come una dimora con la qualità di un’abitazione permanente. La consegna richiede 2/4 giorni, e il posizionamento sulle fondamenta avviene generalmente utilizzando una gru da cantiere per carichi pesanti. Tali caratteristiche inducono a ritenere che la casa modulare in questione sia un bene immobile ai sensi dell’articolo 13-ter, lettera b), del Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011. Un bene immobile, ai sensi di tale articolo, è un fabbricato eretto sul suolo o ad esso incorporato che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile.

L’intenzione di usare la casa come abitazione permanente è preminente quando il cliente chiede l’applicazione dell’aliquota IVA al 4% (agevolazioni prima casa).

Le operazioni di installazione/ancoraggio al suolo, e al pari quelle di smontaggio, richiedono l’impiego di gru, un rimorchio, un camion ecc. e personale qualificato, e pertanto la casa non può essere considerata facilmente smontabile o spostabile. Di conseguenza, le case modulari sono beni immobili, e la loro cessione rientra nel regime naturale dell’esenzione IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n. 8-bis) del Decreto IVA.

La cessione è soggetta a imponibilità solo se la Società è considerata impresa costruttrice; in tal caso, ricorrendone le condizioni, può applicare le aliquote agevolate del 4 o del 10%. Resta inoltre fermo l’obbligo di censimento presso il catasto fabbricati per le costruzioni ancorate o fisse al suolo o i manufatti prefabbricati stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.

 

Trattandosi di beni immobili, la Società non può avvalersi del sistema OSS, in quanto quest’ultimo è riservato alle vendite a distanza di beni mobili. L’Istante è tenuto ad assolvere i relativi adempimenti IVA ricorrendo all’identificazione diretta, ai sensi dell’articolo 35-ter del Decreto IVA, oppure alla nomina di un rappresentante fiscale.

 

In caso di dichiarazione mendace nell’atto di acquisto da parte dell’acquirente, si applicano le disposizioni della nota II-bis, articolo 1 della Tariffa allegata al TUR.

L’ufficio dell’Agenzia delle entrate deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata. Devono inoltre essere irrogate la sanzione amministrativa, pari al 30% della differenza medesima e gli interessi di mora. Mentre, nessuna sanzione è dunque prevista in capo alla Società.

CCNL Idraulico Forestale ed Agraria: siglata l’ipotesi di accordo

Rinnovato il contratto per gli addetti idraulico-forestali

Il 4 dicembre 2025 le Parti sociali hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto, per il triennio 2025-2028, che coinvolge quasi 60 mila lavoratori e lavoratrici, tra afferenti al comparto pubblico e quelli del privato, del settore idraulico-forestale.

Il contratto prevede il rafforzamento delle attività di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (a partire dalla perimetrazione delle applicazioni contrattuali negli appalti) e novità normative di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, importante in particolare per gli addetti a tempo determinato che caratterizzano gran parte del comparto.

Inoltre, è stata valorizzata la Filcoop sanitario, con un aumento da 52,00 a 62,00 euro l’anno della quota versata, e l’inclusione nel fondo anche dei lavoratori a tempo determinato che abbiano lavorato 360 giornate nell’ultimo triennio. Inoltre, viene introdotta l’integrazione del 100% del salario in caso di infortunio e sono state implementate le ore di permesso e quelle per studio e formazione.

Infine, l’aumento salariale pari a 135,00 euro a regime, sarà erogato in tre tranches: 80,00 euro dal 1° gennaio 2026; 35,00 euro dal 1° gennaio 2027 e 20,00 euro dal 1° gennaio 2028.