Superamento della clausola di salvaguardia per il CCNL Uniontessile – Confapi

Sottoscritto un accordo per il superamento della clausola di salvaguardia per il settote tessile moda piccola industria

L’accordo prevede che, alla data del 31 agosto 2022, venga a cessare l’applicazione della clausola di salvaguardia e, di conseguenza, l’applicazione delle tabelle che erano state comunicate da Uniontessile Confapi in applicazione della clausola stessa.

Pertanto, le aziende che hanno applicato tale clausola, hanno dato corso dal 1/2/2022 all’applicazione ai lavoratori dei minimi contrattuali (ERN) previsti dal CCNL SMI, fatta salva l’eventuale possibilità per ciascuna azienda di riconoscere in conto futuri aumenti contrattuali la differenza tra tali minimi contrattuali e quelli attualmente in essere.
Di conseguenza, con il nuovo accordo, le suddette aziende, procederanno, con decorrenza dal 1° settembre 2022, all’applicazione, secondo il comparto di appartenenza, delle tabelle qui di seguito riportate:

 

SETTORE Tessile

Livelli

Minimi al 31/08/2022

(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi al 01/09/2022

8 2.261,63 32,71 2.294,35
7 2.135,16 30,57 2.165,73
6 2.003,22 29,00 2.032,22
5 1.877,34 27,28 1.904,62
4 1.776,86 25,71 1.802,57
3 bis 1.736,28 25,00 1.761,28
3 1.695,75 24,28 1.720,03
2bis 1.645,76 23,28 1.669,04
2 1.602,23 22,14 1.624,37
1 1.222,84 14,28 1.237,12

SETTORE Calzature

Livelli

Minimi al 31/08/2022

(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

8 2.271,67 32,71 2.304,39
7 2.111,54 30,57 2.142,11
6 1.953,64 29,00 1.982,64
5 1.855,18 27,28 1.882,46
4 1.777,11 25,71 1.802,82
3 bis 1.736,28 25,00 1.761,28
3 1.695,97 24,28 1.720,25
2bis 1.645,82 23,28 1.669,10
2 1.602,41 22,14 1.624,55
1 1.265,24 14,28 1.279,53

SETTORE Pelli e cuoio

Livelli

Minimi al 31/08/2022

(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

6 2.161,60 32,37 2.193,97
5 1.961,66 30,05 1.991,72
4s 1.832,60 27,74 1.860,34
4 1.777,99 25,86 1.803,86
3 1.707,45 25,00 1.732,45
2 1.615,26 23,12 1.638,38
1 1.266,52 14,45 1.280,97

SETTORE Occhiali

Livelli

Minimi al 01/09/2022

(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

6 2.207,83 32,37 2.240,20
5 2.016,21 30,05 2.046,27
4s 1.866,95 27,74 1.894,69
4 1.782,19 25,86 1.808,06
3 1.704,00 25,00 1.729,00
2 1.607,28 23,12 1.630,40
1 1.265,41 14,45 1.279,86

SETTORE Giocattoli

Livelli

Minimi al 01/09/2022

(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

7 2.222,84 33,67 2.256,51
6 2.056,54 31,47 2.088,01
5 1.953,80 29,85 1.983,65
4s 1.844,98 28,09 1.873,07
4 1.795,47 26,47 1.821,94
3 1.715,60 25,00 1.740,60
2 1.621,16 22,79 1.643,95
1 1.280,90 14,70 1.295,60

In considerazione dell’accordo raggiunto e tenuto conto di quanto previsto da CCNL 24 gennaio 2020, ai lavoratori in forza alla data del 1° settembre 2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1° febbraio 2022 – 31 agosto 2022, a titolo di arretrati, gli importi previsti dalle tabelle sotto riportate con le modalità previste.

SETTORE Tessile

Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

8 228,98 114,49 € 114,49 €
7 213,98 106,99 € 106,99 €
6 202,98 101,49 € 101,49 €
5 190,98 95,49 € 95,49 €
4 179,98 89,99 € 89,99 €
3 bis 174,98 87,49 € 87,49 €
3 174,98 87,49 € 87,49 €
2bis 169,98 84,99 € 84,99 €
2 154,98 77,49 € 77,49 €
1 99,96 49,98 € 49,98 €

SETTORE Calzature

Livelli

Importo arretra titotale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

8 228,98 € 114,49 € 114,49 €
7 213,98 € 106,99 € 106,99 €
6 202,98 € 101,49 € 101,49 €
5 190,98 € 95,49 € 95,49 €
4 179,98 € 89,99 € 89,99 €
3 bis 174,98 € 87,49 € 87,49 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2bis 169,98 € 84,99 € 84,99 €
2 154,98 € 77,49 € 77,49 €
1 100,00 € 50,00 € 50,00 €

SETTORE Pelli e Cuoio

 

Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

6 226,56 € 113,28 € 113,28 €
5 210,38 € 105,19 € 105,19 €
4s 194,20 € 97,10 € 97,10 €
4 181,06 € 90,53 € 90,53 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2 161,84 € 80,92 € 80,92 €
1 101,14 € 50,57 € 50,57 €

SETTORE Occhiali

Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

6 226,56 € 113,28 € 113,28 €
5 210,38 € 105,19 € 105,19 €
4s 194,20 € 97,10 € 97,10 €
4 181,06 € 90,53 € 90,53 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2 161,84 € 80,92 € 80,92 €
1 101,14 € 50,57 € 50,57 €

SETTORE Giocattoli

Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

7 235,72 € 117,86 € 117,86 €
6 220,27 € 110,14 € 110,14 €
5 208,94 € 104,47 € 104,47 €
4s 196,60 € 98,30 € 98,30 €
4 185,28 € 92,64 € 92,64 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2 159,54 € 79,77 € 79,77 €
1 102,94 € 51,47 € 51,47 €

 

Qualora non sia possibile procedere con l’adeguamento dal primo di settembre, lo stesso potrà avvenire con il primo cedolino utile successivo; in tal caso, dovrà essere riconosciuto l’arretrato del mese precedente ed i relativi conguagli.

L’erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il TFR, già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1° febbraio 2022 – 31 agosto 2022.

Gli importi saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato.

Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell’orario convenuto nel contratto individuale.

Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 – novembre 2022, l’importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto già percepito.

Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di TFR.

A parziale modifica di quanto previsto dall’art. 8 del vigente CCNL 24 gennaio 2020, con l’accordo raggiunto la validità del CCNL, sia della parte normativa che della parte economica, è prorogata di 12 mesi, con scadenza alla data del 31.03.2024 e non più alla data del 31 marzo 2023.

Con dichiarazione delle parti, allegata all’accordo, è stato altresì previsto l’impegno al riequilibrio economico delle differenze dei minimi (ERN) esistenti tra i CCNL, sottoscritti da FILCTEM- CGIL, FEMCA- CISL, UILTEC- UIL e applicati nel settore tessile alla data di scadenza del 31 marzo 2024

INAIL: Servizio online Denuncia di Nuovo Lavoro temporaneo

Dopo la temporanea chiusura del Servizio online > Denunce > DNL Temp, la Direzione centrale organizzazione digitale ha provveduto alla reingegnerizzazione di tale servizio che, a partire dal 20 settembre 2022, è disponibile in www.inail.it > Servizi online (Nota Inail 8493/2022).

 

Il datore di lavoro, che esercita lavori di carattere temporaneo in più sedi, presenti tramite i servizi telematici dell’Istituto la denuncia di ogni singolo lavoro o di ogni sua eventuale modificazione.
La Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo viene effettuata in www.inail.it tramite l’apposito Servizio online > Denunce > DNL Temp.
A seguito di alcune problematiche tecniche, che hanno determinato anche la temporanea chiusura del servizio, la Direzione centrale organizzazione digitale ha provveduto alla reingegnerizzazione del suddetto servizio che, a partire dal 20 settembre 2022, è disponibile in www.inail.it > Servizi online.

Impiegati Agricoli di Reggio Emilia: Verbale di accordo 2/8/2022

Firmato il 2/8/2022, tra CONFAGRICOLTURA Reggio Emilia, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA UIL e CONFEDERDIA, di Reggio Emilia, l’accordo per il rinnovo del CIPL per gli Impiegati e Quadri Agricoli della Provincia di Reggio Emilia

Decorrenza
Il presente verbale di accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.

Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
Si conviene che a partire dal 1° luglio 2022, il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione così come previsto all’art. 15/Bis del CCNL sarà esteso da 5 a 6 mesi. Il predetto congedo potrà essere fruito anche dalle lavoratrici assunte a tempo determinato entro il limite finale apposto al contratto di lavoro.

Salario per obbiettivi provinciale
Si concorda di incrementare l’indennità sostitutiva del salario variabile provinciale, da erogarsi con la mensilità di Settembre nella seguente misura:

– Quadri e Impiegati di 1°e 2° Livello: € 300,00.

– Impiegati 3° e 4° Livello: € 250,00.

– Impiegati 5° e 6° Livello: € 200,00.

Aumenti salariali
Il salario provinciale a decorrere dal 1° agosto 2022 sarà aumentato del 4,7%.
A copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 31 luglio 2022 viene erogata con la mensilità di Agosto 2022 la somma Una Tantum pari ad € 150,00 per i livelli 1, 2 e 3 e di € 100,00 per i livelli 4, 5 e 6.
Detta somma verrà riproporzionata per i lavoratori part-time in funzione della % di effettivo lavoro e per i mesi di effettiva assunzione durante il periodo 1 gennaio 2022 – 31 luglio 2022.

Nuovi obblighi informativi del “decreto trasparenza”: primi chiarimenti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le prime indicazioni interpretative in merito alle modifiche introdotte dal cd. “Decreto trasparenza” in materia di condizioni di lavoro trasparenti e obblighi informativi inerenti il rapporto di lavoro (Circolare 20 settembre 2022, n. 19).

Le modifiche introdotte dal Decreto trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022) recepiscono nell’ordinamento interno le disposizioni eurounitarie che mirano ad innalzare i livelli di tutela dei lavoratori mediante la previsione di una dettagliata serie di informazioni che devono essere rese al lavoratore al momento dell’instaurazione del rapporto, in maniera tale che quest’ultimo sia informato dei diritti e doveri che ne conseguono in relazione agli aspetti principali del contratto, nonché mediante la previsione di prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro.
Il Ministero del Lavoro chiarisce che, in linea di principio, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le informazioni di base riferite ad alcuni specifici istituti del contratto di lavoro, potendo rinviare per le informazioni di maggior dettaglio al contratto collettivo o ai documenti aziendali che devono essere consegnati o messi a disposizione del lavoratore secondo le prassi aziendali.
A tal fine, l’obbligo informativo non può essere assolto con l’astratto richiamo delle norme di legge che regolano gli istituti oggetto dell’informativa, ma è necessaria la comunicazione di come tali istituti, nel concreto, si atteggiano, nei limiti consentiti dalla legge, nel rapporto tra le parti, anche attraverso il richiamo della contrattazione collettiva applicabile al contratto di lavoro.
Il Ministero si sofferma in modo particolare su alcuni specifici profili di maggiore rilevanza e sui quali sono stati sollevati maggiori dubbi:

1) Obblighi informativi riguardanti:
– Congedi;
– Retribuzione;
– Orario di lavoro programmato;
– Previdenza e assistenza;
– Utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati;

2) Prescrizioni minime delle condizioni di lavoro:
– Durata massima del periodo di prova;
– Cumulo di impieghi;
– Prevedibilità minima del lavoro;
– Misure di tutela.

Esonero contributivo lavoratrici madri: adempimenti datoriali

In via sperimentale, per il solo anno 2022, la legge di bilancio 2022 ha previsto un esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di 1 anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. L’Inps ha fornito le prime istruzioni al riguardo (Circolare 19 settembre 2022, n. 102).

Possono accedere al beneficio tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità. Sono escluse le lavoratrici dipendenti della PA. Il beneficio riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il settore agricolo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e di lavoro intermittente.
La misura è altresì applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro. L’esonero, inoltre, spetta per le assunzioni a scopo di somministrazione.
L’esonero medesimo è riconosciuto in favore delle lavoratrici madri al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità. Dunque, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità. Inoltre, sebbene la previsione in trattazione faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatoriodi maternità, per un periodo massimo di 1 anno, laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.
L’esonero contributivo spetta, altresì, al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum.
L’agevolazione in questione è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, ed ha una durata massima di 12 mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.
La misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore privato, sia instaurati che instaurandi, a condizione che il rientro nel posto di lavoro avvenga entro il 31 dicembre 2022. Pertanto, l’agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti.

I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”. La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “0U” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.
I datori di lavoro agricolo per richiedere l’applicazione dell’esonero contributivo dovranno inoltrare l’istanza “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021” tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale aziende agricole” e nel campo “Annotazioni” dell’istanza devono inserire, con riferimento alla lavoratrice per la quale si chiede l’applicazione dell’esonero, le seguenti informazioni: codice fiscale, cognome e nome, data di rientro della lavoratrice in servizio dopo la fruizione del congedo di maternità.
La Struttura territorialmente competente attribuisce il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva solo dopo avere verificato la spettanza dell’esonero, ossia la natura privatistica del datore di lavoro e l’effettivo rientro della lavoratrice madre in servizio, dopo la fruizione del congedo di maternità. Il codice di autorizzazione deve essere attribuito a decorrere dal mese di rientro della lavoratrice madre e per la durata di dodici mesi.
Per i datori di lavoro agricolo, dopo la verifica della spettanza dell’esonero, la Struttura territorialmente competente inserirà nell’archivio “Cinque A” (raggiungibile al percorso intranet: “Servizi” > “Servizi per l’agricoltura” > “Subordinati” > “Archivio Aziende Agricole”), utilizzando la funzione “Modifica”, i codici di autorizzazione “LM” e “LP”, abbinandoli al codice fiscale della lavoratrice, e la data di validità dell’agevolazione (12 mesi a decorrere dal mese di rientro). I datori di lavoro agricolo possono verificare l’attribuzione dei codici Agevolazione “LM” e “LP”, consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” nel “Cassetto previdenziale aziende agricole”.
I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto per conto della lavoratrice interessata, espongono, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>,i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “ELAM”, avente il significato di “Esonero Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di rientro in servizio al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità nel formato AAAAMMGG (ad esempio: 20220109):
– nell’ elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice “L558”, avente il significato di “conguaglio esonero art.1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
– con il codice “L559”, avente il significato di “Arretrati Esonero art.1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di ottobre, novembre e dicembre.
I datori di lavoro con riferimento alle lavoratrici autorizzate all’esonero oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, devono valorizzare in PosAgri / DenunciaAgriIndividuale / DatiAgriRetribuzione, per i mesi di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022, i seguenti elementi:

– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;

– in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice “LM”, avente il significato di “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”.
Per il recupero dell’incentivo relativo ai periodi pregressi, dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022, i datori di lavoro ammessi al beneficio devono trasmettere, per i lavoratori interessati, un flusso di variazione relativo al mese di riferimento omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzando nell’elemento <DatiAgriRetribuzione> gli elementi di seguito specificati:
– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
– in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice “LP” che assume il significato di “Recupero pregresso LM”;
La valorizzazione dei predetti periodi deve essere effettuata esclusivamente nei flussi trasmessi entro i termini (30 novembre 2022) previsti per il terzo periodo di emissione 2022.
Per il recupero dell’incentivo dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, per i quali il relativo periodo di trasmissione non è ancora scaduto, deve essere inviato il flusso completo valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, i seguenti elementi come di seguito indicato:
– n <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
– in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice “LM”, avente il significato di “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”.