Proroga campagna straordinaria Covid-19 del Fondo Sanedil

Il Fondo sanitario dei lavoratori edili (Sanedil), ha comunicato la proroga al 31/3/2022 della campagna straordinaria emergenza Covid-19.

L’estensione del periodo emergenziale legato al Covid-19, consentirà ai lavoratori edili iscritti al Fondo Sanedil, di poter usufruire delle prestazioni per Covid-19 fino al 31 marzo 2022.
Nello specifico la campagna straordinaria emergenza Covid-19 prevede la possibilità di richiedere un Test sierologico quantitativo IGG-IGM e, in caso di esito positivo, un Tampone naso faringeo per la ricerca RNA.

INAIL – Coefficienti per il calcolo degli interessi sulle rate del premio di autoliquidazione 2021-2022

L’Inail, con nota 11 gennaio 2022, n. 198, indica i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate quattro rate del premio di autoliquidazione 2021-2022

L’Inail con nota n. 198 dell’11 gennaio 2022, sulla base del nuovo tasso medio di interesse annuo pari allo 0,10%, indica i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2021/2022, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:

Rate

Data scadenza

Data utile per il pagamento

Coefficienti interessi

16 febbraio 2022 16 febbraio 2022 0
16 maggio 2022 16 maggio 2022 0,00024384
16 agosto 2022 22 agosto 2022 0,00049589
16 novembre 2022 16 novembre 2022 0,00074795

Estensione dell’obbligo assicurativo ai lavoratori autonomi dello spettacolo: firmato il decreto

Su proposta dell’INAIL, il Ministro del lavoro ha firmato il decreto di cui all’articolo 66 del Decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021), recante “Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo”, sull’estensione dell’obbligo assicurativo (Comunicato Ministero lavoro 12 gennaio 2022).

 

L’articolo 66 citato dispone che l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Il decreto in parola stabilisce le modalità di attuazione di tale obbligo assicurativo, individua i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l’inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie.
L’obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi decorre dal 1° gennaio 2022.
Per adempiere all’obbligo sono “tenuti al versamento all’Inail del premio assicurativo i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera”.

Adesione della Fismic, Ugl e Cisal al CCNL Federmeccanica

Sottoscritte le dichiarazione di adesione delle organizzazioni sindacali Fismic, Ugl- Metalmeccanici e Cisal Metalmeccanici al CCNL dell’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti

Federmeccanica ha segnalato che nei giorni scorsi Fismic, Ugl Metalmeccanici e Cisal Metalmeccanici hanno formalizzato la Dichiarazione di adesione al CCNL
Ai sensi della Prima Parte dell’Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014,  a Fismic, Ugl Metalmeccanici e Cisal Metalmeccanici è riconosciuto il diritto al versamento dei contributi sindacali, secondo i termini, gli importi e le modalità previste dal CCNL ed a presentare le liste elettorali per la elezione della RSU senza procedere alla raccolta delle firme dei lavoratori ; sono altresì confermati i diritti e le agibilità della RSU per gli eventuali componenti di derivazione Fismic, UGL Metalmeccanici ovvero Cisal Metalmeccanici.
Diversamente, alle medesime organizzazioni, non devono essere riconosciuti i diritti riservati alle organizzazioni sindacali di categoria stipulanti il CCNL, ed, in particolare:

a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite
b) diritto ai permessi non retribuiti
c) diritto di affissione.
Peraltro, solo nel caso in cui nell’azienda si applichino accordi “di secondo livello” stipulati anche dall’organizzazione sindacale Fismic, UGL Metalmeccanici, ovvero Cisal Metalmeccanici è riconosciuto il diritto a fruire dei permessi retribuiti per i componenti degli organi direttivi delle strutture provinciali e nazionali delle medesime organizzazioni, secondo le modalità e nella misura di 24 ore per ciascun trimestre come definito dal CCNL.
Pertanto, FISMIC, UGL Metalmeccanici e  Cisal Metalmeccanici hanno diritto al versamento dei contributi sindacali mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all’azienda secondo i termini, gli importi e le modalità previste dal CCNL.

 

Chiarimenti sulla proroga dei termini per l’accesso all’opzione donna

L’Inps, con il messaggio 13 gennaio 2022, n. 169, ha fornito chiarimenti sulla proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna prevista dall’art. 1, co. 94, L. n. 234/2021.

L’art. 16, co. 1, D.L. n. 4/2019, conv., con modif., dalla L. n. 26/2019 ha esteso la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna alle lavoratrici che abbiano perfezionato requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2021.

In particolare, possono conseguire il trattamento pensionistico, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. n. 180/1997, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico, trova applicazione quanto disposto in materia dall’art. 12, D.L. n. 78/2010; pertanto, il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

– dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

– diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Il trattamento pensionistico, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2021, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Tenuto conto della data del 1° gennaio 2022, di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021), la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.