Congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza: chiarimenti dell’INL

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito prime indcazioni sulle nuove disposizioni in materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza (Nota INL 6 settembre 2022, n. 9550).

 

Relativamente al congedo di paternità obbligatorio, l’Inl ha ribadito che:
– spetta per un periodo di dieci giorni lavorativi;
– è fruibile dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita;
– non è frazionabile ad ore ma può essere utilizzato anche in modo non continuativo;
– è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, entro lo stesso arco temporale;
– si applica anche al padre adottivo o affidatario;
– può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
– è compatibile con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo;
– dà diritto a un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione;
– è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.
Vige, poi, il divieto di licenziamento del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di cui agli articoli 27-bis e 28, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino; in caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità di preavviso, NASPI) e non è tenuto al preavviso.
Per l’esercizio del diritto, il lavoratore padre deve comunicare i giorni in cui intende fruire del congedo in questione, “con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto”.
Sono in corso di predisposizione gli adeguamenti ai moduli applicativi “Anagrafica dei dipendenti” (già “Dotazione Organica”), “Timbrature” e “Richieste” per consentire la gestione informatizzata delle comunicazioni e dei corrispondenti giustificativi. Nelle more, la comunicazione di fruizione dell’istituto in parola potrà essere inoltrata con e-mail al Dirigente di sede/ Responsabile del Processo con l’indicazione dei giorni in cui intende fruirne; tale comunicazione non è soggetta ad autorizzazione sempreché sia rispettata la tempistica di cui sopra. Successivamente all’adeguamento del sistema informatico, le richieste già presentate a mezzo e-mail devono essere inserite nello stesso, al fine di permettere il corretto calcolo dei giustificativi di assenza e presenza.

Per i periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione”.
In particolare, alla madre e al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; entrambi i genitori hanno, altresì, diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi). Rstano invariati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori: la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Al genitore solo, nella cui definizione deve intendersi incluso anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Nel caso di affidamento esclusivo del figlio, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Allo stesso modo, ai genitori di minori con handicap in situazione di gravità accertata, che hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, per tutto il periodo di prolungamento.
In merito ai permessi 104, viene superato, il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori – per i quali è sempre stata prevista tale facoltà – non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Pertanto, dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possono richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in parola, alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.
Viene riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti, oltre che il coniuge, la parte di un’unione civile o il convivente di fatto.

Proroga mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa

Grazie allo stanziamento di ulteriori 60 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, sono prorogati i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e i trattamenti di mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa. L’Inps fornisce chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della proroga (Messaggio 06 settembre 2022, n. 3295).

Al fine di completare i piani di recupero occupazionale sono stati stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 60 milioni di euro per l’anno 2022 per finanziare:
– ulteriori interventi di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa. Al fine di essere ammessa all’ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l’impresa deve presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria. (art. 44, co. 11- bis, D.Lgs. n. 148 del 2015);
– la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, e che risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (art. 53-ter, D.L. n. 50 del 2017);
Al riguardo l’Inps ha precisato che possono intendersi implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno 2022 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e all’articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.
Pertanto, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria, possono essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.
Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, in data 9 marzo 2022 ha emanato il decreto interministeriale n. 5 con il quale ha ripartito le risorse finanziarie tra le Regioni:

Regione

Risorse

Lazio € 19.797.385,44
Campania € 12.018.707,24
Molise € 6.961.085,54
Abruzzo € 3.395.651,48
Puglia € 848.912,87
Sardegna € 10.186.954,45
Umbria € 2.546.738,61
Sicilia € 4.244.564,36
Totale € 60.000.000,00

INAIL: dal 1° luglio 2022 aumentano minimale e massimale

L’INAIL ha rivalutato il minimale e il massimale della retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi dell’anno 2022 (Circolare 02 settembre 2022, n. 33).

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2022, le prestazioni economiche erogate dall’INAIL per il settore industria come segue:
– minimale Euro 17.780,70;
– massimale Euro 33.021,30.
Sulla base di tali importi, l’INAIL ha conseguentemente rivalutato i limiti della retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2022, già stabiliti con la circolare 16 maggio 2022, n. 21.

LAVORATORI CON RETRIBUZIONE CONVENZIONALE PARI AL MINIMALE DI RENDITA

Dal 1° luglio 2022 l’imponibile giornaliero (euro 17.780,70 : 300) corrisponde a Euro 59,27, mentre quello mensile (euro 59,269 x 25 ovvero euro 17.780,70 : 12) corrisponde a Euro 1.481,73.
I lavoratori interessati sono:
– detenuti e internati;
– allievi dei corsi di istruzione professionale;
– lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
– lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
– lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
– giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

FAMILIARI PARTECIPANTI ALL’IMPRESA FAMILIARE (ART. 230-BIS C.C.)

Dal 1° luglio 2022 l’imponibile giornaliero corrisponde a Euro 59,51, mentre quello mensile corrisponde a Euro 1.487,74.
Rientrano in questa categoria il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che non sono alle dipendenze del datore di lavoro titolare dell’impresa familiare.

LAVORATORI DI SOCIETÀ EX COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI (LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84)

Dal 1° luglio 2022 l’imponibile mensile (euro 110,47 x 12 gg.) corrisponde a Euro 1.325,64.

LAVORATORI DELL’AREA DIRIGENZIALE SENZA CONTRATTO PART-TIME

Dal 1° luglio 2022 l’imponibile giornaliero (euro 33.021,30 : 300) corrisponde a Euro 110,07, mentre quello mensile corrisponde (euro 110,07 x 25) a Euro 2.751,78.

LAVORATORI DELL’AREA DIRIGENZIALE CON CONTRATTO PART-TIME

Dal 1° luglio 2022 l’imponibile orario (euro 110,07 : 8) corrisponde a Euro 13,76.

RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita e si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.
Dal 1° luglio 2022 l’imponibile giornaliero (euro 17.780,70 : 300) corrisponde a Euro 59,27, mentre quello mensile (euro 59,269 x 25) corrisponde a Euro 1.481,73.

COMPENSI EFFETTIVI PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI

Per i lavoratori parasubordinati, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail. A detti limiti minimo e massimo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 12 mesi lavorativi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.
Per i rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, la misura dei compensi deve essere preliminarmente ripartita per i mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto.
Se il compenso medio mensile così ottenuto è di importo compreso fra i limiti del minimale e massimale mensile di riferimento, esso, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto, costituirà la base imponibile per il calcolo del premio.
Qualora il compenso medio mensile risulta, invece, di importo inferiore o superiore al minimale o massimale mensile, la base imponibile sarà comunque pari a detto minimale o massimale, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto.
Dal 1° luglio 2022 i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile corrispondono a:
– minimale Euro 1.481,73 (euro 17.780,70 : 12);
– massimale Euro 2.751,78 (euro 33.021,30 : 12).

RETRIBUZIONE EFFETTIVA ANNUA PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI

L’assicurazione è obbligatoria per gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnicosportivi e i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell’ambito delle discipline sportive professionistiche regolamentate dalla Federazione Ciclistica Italiana, dalla Federazione Italiana Golf, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Federazione Italiana Pallacanestro.
La base imponibile degli sportivi professionisti è costituita dalla retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e massimale di rendita.
Pertanto va, prima, applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime e, poi, va determinata mensilmente la retribuzione effettiva percepita nell’anno, da confrontare con il minimale ed il massimale annuo previsto per il pagamento delle rendite Inail.
Se la retribuzione effettiva annua è inferiore al minimale di rendita annuo, il premio deve essere calcolato in base al minimale di rendita. Se la retribuzione effettiva annua è superiore al massimale di rendita annuo, il premio deve essere calcolato in base al massimale di rendita. Se invece la retribuzione effettiva annua è compresa tra il minimale e il massimale di rendita il premio Inail è calcolato in base alla retribuzione effettiva percepita.
Dal 1° luglio 2022 i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono a:
– minimale Euro 17.780,70;
– massimale Euro 33.021,30.

ALUNNI E STUDENTI DELLE SCUOLE O ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, NON STATALI, ADDETTI A ESPERIENZE TECNICO-SCIENTIFICHE O ESERCITAZIONI PRATICHE O DI LAVORO

Dal 1° luglio 2022, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a euro 2,84 e, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2021/2022 risulta uguale a euro 2,81 (calcolato sommando 8/12 di euro 2,79 e 4/12 di euro 2,84). Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2022, in sede di regolazione dei premi per il suddetto periodo, va applicata una integrazione di euro 0,02 rispetto al premio di euro 2,79 già richiesto.

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali Premio annuale a persona Anno scolastico 2021/2022 regolazione Anno scolastico 2022/2023 anticipo
Euro 2,81 Euro 2,84

ALLIEVI DEI CORSI ORDINAMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALI CURATI DALLE ISTITUZIONI FORMATIVE E DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI (ALLIEVI IEFP)

L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.
Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale.

Anno formativo 2022/2023
Retribuzione minima giornaliera Euro 59,27
Premio speciale unitario annuale Euro 64,01*

Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa (NOTA 14).

Ne consegue che la misura dell’onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato è rideterminata in euro 50,86 a decorrere dal 1° settembre 2022, data di inizio dell’anno formativo 2022/2023.

POSTEL S.p.A.: premio di risultato

Con accordo del 3 agosto 2022 è stato determinato il Premio di Risultato di Postel S.p.A.

Il presente Accordo prevede una durata di vigenza economica e normativa, il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022.
Postel S.p.A. procederà alla corresponsione del premio di risultato (di cui al presente Accordo) al raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati, in miglioramento rispetto al consuntivo 2021
– Tempi di attraversamento MP: percentuale lavorazioni Mass Printing completate entro 3 gg dalla scadenza del flusso = target 30% con +1% incrementale
– Scarto Carta: quantità di carta scartate durante il ciclo di produzione nelle attività di stabilimento = -2% rispetto al 2021
Address Software S.r.l. procederà alla corresponsione del premio di risultato (di cui al presente Accordo) al raggiungimento dell’obiettivo di seguito indicato, in miglioramento rispetto al consuntivo 2021
– Servizio di Normalizzazione: attività di correzione indirizzi automatica e semiautomatica) – incremento dei volumi gestiti nel 2022 rispetto al 2021 (modalità di calcolo: rapporto tra l’incremento dei record lavorati nel 2022 rispetto al 2021 ed il totale dei record lavorati nel 2021, a parità di perimetro clienti) = +4% rispetto al 2021
Seguono gli importi unitari lordi del Premio di Risultato per l’anno 2022, distinti per livelli retributivi, secondo la suddivisione del personale Staff/Produzione prevista nell’Accordo del 4 aprile 2013.
Tali importi costituiscono, ad ogni effetto di legge e di contratto, retribuzione variabile correlata ad incrementi di Produttività, Qualità e Redditività aziendale. In particolare, il riconoscimento del 100% degli importi di cui all’alinea che precede è correlato ai risultati economici complessivi misurati per mezzo di un indicatore costituito dal parametro sottoindicato, individuato in base ad elementi tecnici rilevabili dal bilancio del Gruppo Poste Italiane:
EBIT-Earnings Before Interests and Taxes del Gruppo Poste Italiane (al netto del costo relativo al PdR di Poste Italiane valorizzato al 100%).

Livelli

Importo P.d.R. 2022 Personale di Staff

Importo P.d.R. 2022 Personale di Produzione

A1 1.775 1.874
A2 1.687 1.782
B 1.855 1.960
C 1.854 1.959
D 1.847 1.952
E 1.886 1.993

a) Il Premio non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto.

b) Il Premio, per il corrente anno, verrà determinato ed erogato nei confronti del personale dipendente di Postel S.p.A. e di Address Software S.r.l., con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, che risulti in forza alla data del 31 dicembre 2022, nella misura spettante secondo le modalità di calcolo di cui al presente Accordo.

Il Premio sarà, altresì, erogato nei confronti del personale a tempo determinato dipendente di Postel S.p.A. e di Address Software S.r.l., che abbia prestato almeno sei mesi -anche non continuativi- di servizio nell’anno di competenza del Premio, nella misura spettante secondo le modalità di calcolo di cui al presente Accordo.

c) La corresponsione dell’importo del Premio spettante a livello individuale avverrà con le competenze del mese di giugno 2023 ed in coerenza con i tempi di approvazione del bilancio.

d) L’erogazione del Premio avverrà esclusivamente nel caso in cui si sia raggiunta la soglia di accesso all’indicatore EBIT del Gruppo Poste Italiane.

Il lavoratore potrà scegliere di fruire, in tutto o in parte, dell’importo del Premio di Risultato individuale spettante in prestazioni, opere e servizi con finalità di rilevanza sociale, corrisposti in via diretta o sotto forma di rimborso spese o mediante contributi aggiuntivi alla previdenza complementare e/o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Al lavoratore che sceglierà di destinare il Premio di Risultato in Servizi Welfare, verrà riconosciuto:
a) un credito di Welfare aggiuntivo pari a 50 euro -da destinare comunque ai servizi Welfare- qualora il medesimo sceglierà di convertire ed effettivamente fruirà in servizi Welfare almeno del 10% del proprio Premio;
b) un incremento Welfare aggiuntivo pari a 100 euro -da destinare comunque ai servizi Welfare- nel caso in cui sceglierà di destinare ed effettivamente fruirà del 50% del proprio Premio convertito in Welfare;
c) un credito Welfare pari a 50 euro, aggiuntivo rispetto agli importi di cui alle suddette lettere a) e b) -da destinare comunque ai servizi Welfare- nel caso in cui sceglierà di destinare ed effettivamente fruirà del 90% del proprio Premio in servizi Welfare.

Sinistro con mezzo aziendale: quando è esclusa la responsabilità datoriale

6 set 2022 In caso di sinistro che abbia coinvolto il terzo, avvenuto in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa, la responsabilità del datore di lavoro è esclusa quando il rischio concretizzatosi si pone al di fuori della sua sfera di gestione, essendosi realizzato un evento dipeso dalla presenza di più utenti su un tratto stradale, cagionato dalla strutturale difettosità di un automezzo regolarmente omologato (Corte di Cassazione, Sentenza 23 agosto 2022, n. 31478).

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna emessa nei confronti del legale rappresentante, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del preposto con funzioni di Capo Servizio della medesima società, ritenuti responsabili del reato di omicidio colposo, per aver cagionato la morte di una donna, la quale veniva travolta dall’autocompattatore, condotto dal dipendente della stessa società.
Quest’ultimo percorrendo in retromarcia una via posta in un’area privata, per raggiungere la via pubblica, dopo avere terminato l’operazione di carico dei rifiuti, investiva la persona offesa, che si trovava sul lato posteriore del mezzo, in posizione non visibile al conducente, in quanto posta in un cono d’ombra, non raggiungibile dalla visione degli specchietti retrovisori e dalla telecamera posteriore del veicolo.

I giudici di merito, a fondamento della decisione, avevano ritenuto applicabile la normativa antinfortunistica (D. Lgs. n. 81/2008), sul presupposto che il luogo ove era avvenuto il sinistro dovesse considerarsi “luogo di lavoro” e che le disposizioni rivolte alla tutela dei lavoratori dovessero estendersi all’incolumità dei terzi presenti sul luogo di lavoro.
A fronte, quindi, del nesso di causalità fra la violazione di norme di prevenzione e il sinistro occorso al terzo doveva ritenersi sussistente la penale responsabile del soggetto con posizione di gestore del rischio.
La Corte territoriale aveva, altresì, escluso che il comportamento della persona offesa, consistito nel camminare, al centro della strada, dietro il mezzo compattatore e voltando le spalle al medesimo, e la sua asserita incapacità di udire il segnalatore acustico , a causa dell’ipoacusia che la affliggeva, e probabilmente anche di vedere adeguatamente, per problemi di vista, costituisse evento interruttivo nel nesso causale fra la condotta degli imputati e l’evento morte.

Gli imputati hanno proposto ricorso congiunto avverso la sentenza, contestando, in primo luogo, la riconducibilità del rischio realizzatosi al novero dei rischi derivanti dallo svolgimento di attività lavorative, cui consegue l’applicabilità delle disposizioni di cui al D. L.gs. 81/2008, la cui violazione era loro contestata; escludendo, in secondo luogo, la prevedibilità del fatto, avuto riguardo alla conformità del mezzo utilizzato, essendo l’autocompattatore stato omologato quale monoperatore, e mantenuto in stato di piena efficienza.

I motivi di ricorso proposti sono stati giudicati fondati dalla Suprema Corte.

Quest’ultima, difatti, ha rilevato che il sinistro, nel caso in argomento, era avvenuto “in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa”, ma non con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dal momento che il rischio concretizzatosi si poneva al di fuori della sfera di gestione del datore di lavoro, inerendo piuttosto alla circolazione stradale ed essendosi realizzato un evento dipeso dalla presenza di più utenti su un tratto stradale, cagionato dalla strutturale difettosità di un automezzo regolarmente omologato.