La corresponsione dell’indennità in caso di servizio di pronta disponibilità

in tema di servizio di pronta disponibilità, il limite di 6 turni al mese per ciascun dipendente, va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva; il che vale a dire, che uno sforamento del limite è anche possibile, ferma restando la corresponsione dell’indennità per ogni pronta disponibilità della durata di 12 ore e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno laddove la violazione si sia risolta in un pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche (Corte di Cassazione, ordinanza 15 dicembre 2022, n. 36843)

Una Corte d’Appello territoriale, aveva accolto il ricorso proposto da più lavoratori turnisti nel settore sanitario, al fine di farsi riconoscere, da parte dell’Azienda, quale datrice di lavoro, un ristoro economico per i turni di pronta disponibilità svolti nella misura superiore a quella prevista contrattualmente. Difatti, ella aveva accolto la domanda inerente la regola secondo cui, i turni di pronta disponibilità dovevano essere 6 mensili, mentre nel caso di specie non avevano mai rispettato tale limite, ed altresì, rigettato la parte in cui si richiedeva di parametrare l’indennità a quella prevista per i dirigenti medici, avendo riconosciuto a quest’ultimi, un indennizzo pari al raddoppio dell’indennità identificata dalla contrattazione collettiva per i ricorrenti.

Avverso la sentenza di secondo grado, ricorre l’Azienda in Cassazione sul presupposto che, avendo l’indennità di cui trattasi carattere risarcitorio, e pertanto, il danno da usura psicofisica reclamato dagli operatori sanitari era di natura non patrimoniale, quindi causata da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, ciò presupponeva, per la sua risarcibilità, la sussistenza di un pregiudizio concreto e patito, sul quale quindi gravava l’onere della prova. Invero, secondo l’Impresa, la Corte d’Appello, nel riconoscere ai lavoratori il diritto a tale indennità avente carattere risarcitorio, era incorsa in una violazione di legge, poiché aveva ritenuto di poter prescindere dall’accertamento della sussistenza, e dell’eventuale concreta misura della lesione dell’integrità psicofisica reclamata da costoro. Ed ancora sottolineava che, la Corte di secondo grado, pur affermando che la fissazione di turni ulteriore rispetto ai 6 previsti costituiva modalità estranea alla previsione normativa contrattuale, aveva assunto il diritto di determinarne il valore economico, così violando la norma contrattuale di riferimento, che era chiara nel delineare le caratteristiche dell’istituto della pronta disponibilità, e alla quale le parti avevano fatto espresso riferimento.

La Corte di Cassazione si pronunciava respingendo il ricorso.

Nel merito difatti, si era espressa statuendo che, in tema di servizio di pronta disponibilità, il limite di 6 turni al mese per ciascun dipendente, va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che, alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva; il che vale a dire, che uno sforamento del limite è anche possibile, ferma restando la corresponsione dell’indennità per ogni pronta disponibilità della durata di 12 ore e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno laddove la violazione si sia risolta in un pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche (Corte di Cassazione, ordinanza 15 dicembre 2022, n. 36843).

Pertanto, la Suprema Corte rigettava il ricorso presentato dall’Azienda, condannandola altresì al pagamento delle spese di giudizio.

Legge di bilancio 2023: gli interventi per le donne e il settore agricolo

Stanziate risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. incrementato il Fondo danni catastrofali e l’istituzione del Fondo sulla biodiversità agricola (Legge n. 197/2022).

La Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 338) porta a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di potenziare le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne. Inoltre, (articolo 1, comma 340) il fondo viene incrementato di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, per il potenziamento dell’assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza, e di 1 milione e 850.000 euro per l’anno in corso per il Fondo per il reddito di libertà delle donne vittime di violenza (articolo 1, comma 341).

La Legge di bilancio, poi, include la misura di sostegno all’imprenditorialità giovanile e femminile (articolo 1, comma 301) con uno stanziamento di 20 milioni di euro, per l’anno 2023. Il provvedimento in questione persegue l’obiettivo dello  sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (titolo I, capo III, D.Lgs. n. 185 /2000).

Specificamente per il settore agricolo, viene aumentata di 9,5 milioni di euro (articolo 1, comma 302) la dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità al fine di garantirne l’avvio della operatività e della gestione, compresi il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all’implementazione delle procedure finanziarie.

Viene, infine, istituito (articolo 1, comma 303) nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo per la realizzazione di interventi volti alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell’Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro.

 

BeProf: attivata la prestazione di consulenza psicologica

In via sperimentale per il periodo dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 prevista la Garanzia Prestazioni di Consulenza Psicologica 

Gestione Professionisti e BeProf attivano in automatico, in via sperimentale per il periodo dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in favore dei Professionisti titolari del Piano Assistenza Professionisti, la Garanzia Prestazioni di Consulenza Psicologica che prevede il rimborso, erogato direttamente da Gestione Professionisti, di una parte delle spese sostenute durante il periodo di copertura, nel caso in cui il Professionista iscritto faccia ricorso a consulenza psicologica, in presenza o mediante video-consulto, con i relativi limiti di rimborso massimo previsti.
Il rimborso è previsto a copertura delle spese per la prestazione di Consulenza psicologica in merito alle seguenti aree:
–  supporto relativo all’ambito lavorativo;
–  sostegno alla genitorialità;
–  sostegno relativo a momenti di criticità della vita.
Il rimborso è erogato per le prestazioni effettuate nelle seguenti modalità: 
1.Prestazione in rete Gp – Beprof/Plp
I Professionisti titolari di copertura possono beneficiare di:
– un colloquio conoscitivo, telefonico, in presenza o in videochiamata, finalizzato a verificare se il caso rientri nei termini della garanzia;
– uno sconto del 10% sulla parcella del professionista (garantito dal professionista Plp aderente al progetto), pertanto il costo finale sarà arrotondato per difetto ogni 5,00 euro, fatta eccezione per coloro che già adottano la tariffa minima pari a 35,00 euro;
– un rimborso pari al 50% del costo fatturato, dallo psicologo/psicoterapeuta fino a concorrenza del massimale di 250,00 euro. Ai fini del rimborso indicato, lo psicologo/psicoterapeuta deve risultare iscritto Plp e aderente al progetto alla data della fattura. 
2. Prestazioni fuori rete Gp – Beprof/Plp
I Professionisti titolari di copertura che si rivolgano ad un professionista non iscritto alla rete Gp – Beprof/Plp possono usufruire di un rimborso pari al 30% del costo fatturato dallo psicologo/psicoterapeuta fino a concorrenza del massimale di 150,00 euro.
 Ai fini del rimborso delle spese per le prestazioni deve necessariamente essere allegata alla richiesta, effettuata seguendo la procedura on line prevista, copia delle fatture quietanzate intestate all’iscritto, nelle quali siano indicate esclusivamente le prestazioni oggetto della garanzia e, in caso di prestazioni fuori rete, anche dichiarazione compilata e firmata dal professionista psicologo/psicoterapeuta disponibile nella sezione documenti e moduli del sito www.gestioneprofessionisti.it, nella quale sia indicato l’Albo di appartenenza dello psicologo/psicoterapeuta e l’area di intervento della consulenza.

Albo dei gestori della crisi di impresa: partita la presentazione delle domande

Dal 5 gennaio 2023 i soggetti interessati possono inserire, attraverso l’apposito portale, le domande di iscrizione all’Albo dei gestori della crisi di impresa che sarà consultabile a partire dal 1° aprile 2023 (Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nota 5 gennaio 2023, n. 3; Ministero della giustizia, nota 4 gennaio 2023, n. 45).

La notizia è stata data ai propri iscritti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la nota in commento che reca in allegato anche la relativa comunicazione del Ministero della giustizia del 4 gennaio 2023, unitamente al provvedimento di adozione delle specifiche tecniche dell’Albo.

 

Si ricorda che l’Albo in questione riguarda i soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Gli stessi possono essere avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, studi professionali associati e società tra professionisti, o altri soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative. 

 

A partire dal 5 gennaio 2023, dunque, i soggetti interessati all’iscrizione all’Albo hanno potuto iniziare a inserire le domande sul portale, raggiungibile tramite selezione di apposita scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell’area “Servizi” nella pagina del sito istituzionale del Ministero della giustizia. 

 Per il funzionamento dell’Albo è stato sviluppato un applicativo che consente l’accesso e la gestione dell’Albo in modalità telematica e tiene conto dei requisiti richiesti a ciascuna delle tipologie di soggetti interessati all’iscrizione.

 

E’ previsto un periodo iniziale per il primo popolamento dell’Albo, al fine di offrire ai tribunali un Albo che garantisca la presenza di una pluralità di soggetti incaricabili e la concreta possibilità di applicare il principio di rotazione degli incarichi e, al contempo, per assicurare la par condicio quanto ai tempi di iscrizione all’Albo. Pertanto, fino al 31 marzo 2023, in funzione della creazione di un primo elenco di soggetti incaricabili nelle procedure indicate, si svolgerà la fase di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati all’iscrizione e di valutazione delle stesse a opera dell’ufficio competente.

 

A partire dal 1° aprile 2023 l’Albo sarà accessibile in consultazione al pubblico e ai magistrati, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 3 del D.M. n. 75/2022 e nei termini di cui all’articolo 5, comma secondo, del decreto ministeriale. Nelle more, quindi, l’assegnazione degli incarichi da parte dell’Autorità Giudiziaria proseguirà in conformità alle prassi attualmente vigenti.

 

A decorrere dalla suddetta data di accesso per la consultazione, l’Albo sarà costantemente aggiornato

CCNL Agenzie Immobiliari: previsti aumenti sui minimi retributivi

A decorrere dal 1°febbraio 2023 entreranno in vigore i nuovi minimi 

Con il CCNL siglato il 7 giugno 2021 Fiaip e Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl, Ultucs hanno stabilito i nuovi incrementi retributivi con decorrenza 1° febbraio 2023 per i dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi.

Livello Minimo
Q 2.455,36
1 2.266,20
2 2.032,74
3 1.815,44
4 1.642,68
5 1.535,92
6 1.433,79