Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, le istruzioni amministrative

Fornite le indicazioni per l’applicazione della misura e in materia di regime contributivo per la categoria interessata (INPS, circolare 3 gennaio 2024, n. 2).

L’INPS ha comunicato le istruzioni amministrative in materia di indennità di discontinuità, introdotta dal D.Lgs. n. 175/2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024, a favore dei lavoratori autonomi e subordinati iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nonché le indicazioni amministrative in materia di regime contributivo per la categoria di lavoratori interessata. 

La circolare in commento riepiloga le figure dei destinatari dell’indennità (lavoratori autonomi compresi i co.co.co, subordinati a tempo determinato e intermittenti) e i requisiti richiesti, già illustrati con il messaggio INPS n. 4332.

L’indennità di discontinuità prevista dal citato D.Lgs. n. 175/2023 è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello  spettacolo nell’anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. La misura giornaliera è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione ed è finanziata dal 1° gennaio 2024 con un contributo a carico del datore di  lavoro o committente con aliquota pari all’1% dell’imponibile
contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione  lavoratori dello  spettacolo, pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo. L’indennità è corrisposta in unica soluzione nella  misura del 60% del valore calcolato. 

Inoltre, i lavoratori percettori dell’indennità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato  del lavoro, devono partecipare a  percorsi  di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l’utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali. 

La domanda

Per fruire dell’indennità di discontinuità i potenziali beneficiari devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 marzo di ogni anno, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto. Laddove il 30 marzo cada di domenica o di altro giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.

La domanda sarà disponibile dal 15 gennaio 2024, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sono, come al solito, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o il ricorso al Contact Center dell’INPS o ai patronati.

Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie

Per i periodi di fruizione dell’indennità di discontinuità è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata alla retribuzione di cui all’articolo 3, comma 2 (media delle retribuzioni imponibili relative alle giornate contribuite al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente la presentazione della domanda di indennità) entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l’importo di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo (minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS), del D.Lgs n. 175/2023.

Le giornate riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, calcolate in termini di durata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.Lgs n. 175/2023, sono accreditate figurativamente nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo e sono utili fino a concorrenza del numero di giornate richieste per il raggiungimento del requisito dell’annualità di contribuzione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.lgs n. 182/1997.

Sull’indennità di discontinuità non competono gli assegni per il nucleo familiare.

Incompatibilità

L’indennità di discontinuità, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs n. 175/2023, non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio, con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola), nonché con l’indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI.

Inoltre, non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015 e con l’assegno ordinario di invalidità.

Infine, l’indennità di discontinuità concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.