Ebat Foggia: previsto il contributo per la cura di patologie oncologiche

Possono presentare domanda entro il 30 novembre i lavoratori agricoli con accertata patologia oncologica

L’Ente Bilaterale Agricolo della Provincia di Foggia e dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli ha assegnato un contributo per la cura di patologie oncologiche per l’anno 2023.
Possono presentare domanda tutti i lavoratori (OTI e OTD), occupati nelle imprese agricole della provincia di Foggia e nei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, in regola con i versamenti dei contributi e con almeno 51 giornate nell’anno 2022, che abbiano un’accertata patologia oncologica o che abbiano figli e coniuge conviventi nella già menzionata condizione nell’anno 2022.
Le risorse finanziarie disponibili sono pari a 20.000,00 euro e l’importo unitario del rimborso è fino ad un massimo di 500,00 euro a persona, sulla base della documentazione presentata.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
– copia del documento di riconoscimento del richiedente;
– copia buste paga dei rapporti di lavoro relativi all’anno 2022, o copie modelli UNILAV anno 2022 o CU 2023;
– certificato oncologico rilasciato nel 2022;
– quietanze di pagamento dell’anno 2022;
– autocertificazione stato di famiglia;
– attestazione coordinate bancarie del richiedente.
Le domande possono essere presentate, a decorrere dal 9 ottobre 2023 fino al 30 novembre 2023, con posta elettronica certificata all’indirizzo areadipendenti@pec.cialafoggia.it.

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, al via l’avviso per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi

Il FAMI con un budget di 60 milioni di euro si rivolge a Regioni e Province autonome per il sostegno tra l’altro di azioni di supporto socio-lavorativo dei migranti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 6 novembre 2023).

È stato pubblicato l’Avviso Pubblico multi-azione a valere sull’obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione “Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi“. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne dà notizia sul sui sito istituzionale precisa anche che l’avviso si colloca nel quadro della Programmazione nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027.

L’Avviso, dotato di un budget complessivo di 60 milioni di euro è rivolto alle Regioni e alle Province Autonome e punta a sostenere la realizzazione di Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi in soggiorno regolare in Italia.

In particolare l’azione dovrà prevedere misure e interventi di supporto al miglioramento della governance multilivello per l’integrazione socio-lavorativa dei migranti, azioni di valorizzazione, messa in trasparenza e sviluppo delle competenze, realizzazione individuale, socializzazione e partecipazione e di promozione della partecipazione attiva dei cittadini migranti alla vita economica sociale e culturale.

Le proposte progettuali in risposta all’Avviso potranno essere presentate attraverso un portale online dedicato indicato nel comunicato un commento. Le domande devono pervenire entro il 31 gennaio 2024

La documentazione è pubblicata nell’area amministrazione trasparente sul sito del Ministero dell’interno.

EBM Salute: variazione del Piano Sanitario

Al via da novembre il nuovo Piano Sanitario a cura di Unisalute

Il Comitato Esecutivo di EBM Salute ha affidato alla Compagnia Assicuratrice UniSalute un nuovo incarico, della durata di due anni, a decorrere dal 1° novembre 2023 e fino al 31 ottobre 2025. E’ garantita la continuità della copertura per l’assistenza sanitaria integrativa sia ai lavoratori iscritti, sia ai propri familiari fiscalmente a carico, eventualmente attivati nel corso del 2023. Per i familiari non fiscalmente a carico (a pagamento) verrà garantita la continuità della copertura sanitaria per i mesi di novembre e dicembre 2023.
L’attuale Piano Sanitario è stato confermato con alcune variazioni di rilievo come di seguito specificate:
– procreazione medicalmente assistita: è stato aumentato il massimale annuale assicurato (1° novembre 2023-31 ottobre 2024), per il complesso delle prestazioni previste che passa da 500,00 euro a 1.000,00 euro per persona;
– indennizzo a forfait per visite mediche, sanitarie e di assistenza sostenute per figli disabili (garanzia valida solo per i figli minori di 18 anni: è stato aumentato l’importo del contributo concesso a forfait una tantum per ogni figlio, con una invalidità riconosciuta superiore al 60%, che passa da 500,00 euro a 1.000,00 euro;
– diagnosi comparativa: la nuova prestazione che prevede per l’assicurato di avere un secondo e qualificato parere sulla precedente diagnosi fatta dal proprio medico, con le indicazioni terapeutiche più utili per trattare la patologia in atto;
– lenti e occhiali: unica richiesta di rimborso per la durata biennale della Convenzione. 

Fringe benefit: operazioni di conguaglio

L’INPS riepiloga la disciplina normativa in materia di fringe benefit con istruzioni operative sulle modalità che i datori di lavoro devono osservare per compiere le operazioni di conguaglio (INPS, messaggio 6 novembre 2023, n. 3884).

Come ben noto, il D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro) è intervenuto con disposizioni in ambito di welfare aziendale fissando un nuovo limite massimo di esenzione per i fringe benefit e ampliando le tipologie di benefici concessi ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni (anagrafiche e reddituali) previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

 

In particolare, l’articolo 40 del citato decreto, dispone, limitatamente al periodo d’imposta 2023, l’elevazione fino a 3.000 euro della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo nella deroga al regime generale in materia, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”. 

 

Il comma 2 del medesimo articolo 40 precisa che, con riguardo alla restante platea di lavoratori dipendenti, si applica l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino a 258,23 euro, e dall’altro, la stessa può avere a oggetto le sole erogazioni in natura e non quelle in denaro. Sono quindi esclusi i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito (imponibile) di lavoro dipendente.

 

L’INPS, nel messaggio in commento rammenta, inoltre, che non rileva ai fini contributivi, ma esclusivamente ai fini fiscali, l’agevolazione relativa alla misura del cosiddetto bonus carburante (prevista all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 5/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 23/223), secondo la quale il valore dei titoli fino a 200 euro riconducibili a buoni benzina non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. Pertanto, il valore del “bonus carburante” erogato nel corso dell’anno d’imposta 2023 concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell’assoggettamento al prelievo contributivo.

Ne consegue che la quota relativa ai buoni benzina (ovvero l’intero importo) fino a 200 euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico o risulti eccedente la soglia di 258,23 euro per gli altri lavoratori dipendenti, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 5/2023. Di contro, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

 

L’Istituto, dopo aver riepilogato il quadro normativo in materia, si occupa poi delle operazioni di conguaglio precisando che, nel caso in cui il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023, il datore di lavoro dovrà assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

 

Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

 

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

 

Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro si atterrà alle seguenti modalità:

 

a) porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d’imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno qualora – anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro – risulti complessivamente superiore a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico ovvero, superiore a 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti;

 

b) provvederà a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

 

Vengono anche fornite le istruzioni sulle modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens. 

 

I dati esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

 

– con il codice “L490”, avente il significato di “Recupero contribuzione fringe benefit”;

– con il codice “L963”, avente il significato di “Recupero contribuzione fringe benefit – Eccedenza Massimale”;

– con il codice “M963” avente il significato di “Restituzione differenze contribuzione fringe benefit – Eccedenza Massimale”.

 

Infine, l’INPS si occupa dell’esposizione dei dati nella sezione “PosAgri” del flusso UniEmens, distinguendo i due casi di corresponsione di fringe benefit con valore inferiore ai limiti di legge e con valore superiore a tali limiti.

CCNL Agenzie immobiliari: da novembre erogati nuovi minimi retributivi

Con la busta paga di novembre aggiornati i minimi retributivi
Il contratto siglato il 7 giugno 2021 da Fiap, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs ha stabilito l’erogazione, con la busta paga del mese di novembre 2023, di nuovi minimi retributivi. I…