Finanziamenti alle imprese per il sostegno dei programmi di investimento nella tutela ambientale

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con l’obiettivo di sostenere i programmi di investimento delle imprese nella tutela ambientale, ha stanziato 300 milioni di euro a valere sul “Fondo per il sostegno alla transizione industriale” (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 5 Settembre 2023).

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale, istituito dall’articolo 1, commi 478 e 479, della Legge n. 234/2021, è volto favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

Le agevolazioni sono concesse a imprese di qualsiasi dimensione del territorio nazionale, in particolare quelle che operano nei settori estrattivo e manifatturiero, nella forma del contributo a fondo perduto, per programmi di investimento che perseguono:

  • l’efficientamento energetico;

  • il cambiamento fondamentale del processo produttivo;

  • l’installazione di impianti da autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

  • la riduzione dell’utilizzo delle risorse tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate.

Le imprese, alla data di presentazione della domanda, devono:

– essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
– operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero, di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
– essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
– non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
– non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
– aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
– essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
– non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’articolo 5, comma 2, del D.M. 21 ottobre 2022.

 

Il 50% delle risorse annualmente destinate al Fondo è riservata alle imprese energivore.

Riguardo alle modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione, il MIMIT ha chiarito che le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti dal programma di investimento, in via telematica accedendo alla piattaforma predisposta da Invitalia, nell’apposita sezione “Fondo per il sostegno alla transizione industriale”, a partire dal 10 ottobre e fino al 12 dicembre 2023.

 

I programmi devono prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 e 20 milioni di euro.

Le domande saranno avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine stabilito in graduatoria, sulla base di punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento e, a parità di punteggio, prevarrà la domanda di agevolazione il cui contributo agevolativo risulterà più contenuto. 

CIPL Edilizia – Industria Piacenza: definito l’EVR per il 2023

Verificati i presupposti, le Parti hanno stabilito l’EVR nella misura del 4% dei minimi in vigore 

Il 26 giugno 2023 si sono incontrate Ance Piacenza e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil per procedere all’esame degli indicatori volti a stabilire l’erogazione dell’EVR per l’anno 2023. 
Una volta verificati gli indicatori, le Parti hanno stabilito la sussistenza dei presupposti, determinando la percentuale nel 4% dei minimi tabellari previsti.

Livello  Minimo  4% 100% EVR  65% EVR
7 1.630,71 euro 65,23 euro 782,74 euro  508,78 euro
6 1.467,63 euro 58,71 euro 704,46 euro  457,90 euro
5 1.223,02 euro 48,92 euro 587,05 euro  381,58 euro 
4 1.141,51 euro 45,66 euro  547,92 euro  356,15 euro 
3 1.059,96 euro  42,40 euro  508,78 euro  330,71 euro 
2 953,97 euro 38,16 euro  457,91 euro  297,64 euro 
1 815,36 euro 32,61 euro  391,37 euro  254,39 euro 

Le aziende devono verificare, triennio su triennio, l’andamento dei seguenti indicatori aziendali:
–  numero ore denunciate In cassa edile,
– volume d’affari IVA.
Qualora gli indicatori risultino pari o positivi, I’azienda provvede ad erogare EVR nella misura stabilita a livello provinciale (100%).
Laddove entrambi i parametri aziendali dovessero risultare negativi, I’EVR non viene erogato.
Qualora un solo indicatore aziendale risulti pari o positivo, l’azienda deve erogare l’EVR nella percentuale del 65%.
L’EVR viene erogato, con la retribuzione del mese di giugno per le quote riferite al periodo gennaio/giugno, mentre per il restante in quote mensili fino a dicembre 2023.
I lavoratori beneficiari sono coloro risultanti in forza nel mese di gennaio 2023, l’importo viene riproporzionato per i mesi di servizio prestati.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero. 

Lavoro sportivo: in Gazzetta il nuovo decreto correttivo

Pubblicato sulla G.U. del 4 settembre 2023 il nuovo decreto legislativo correttivo della riforma del lavoro sportivo con l’obiettivo di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile e inclusivo per tutti i cittadini italiani (D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120).

Il nuovo decreto legislativo in tema di enti e lavoratori sportivi interviene con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86/2019).

 

La riforma, che riconosce diritti e dignità al lavoro sportivo e consente ai datori di lavoro di vedere semplificati gli adempimenti, è costruita sui tre pilastri delle tutele, della semplificazione e della trasparenza.

 

Diverse sono le modifiche introdotte, tra cui l’inserimento in più punti anche di riferimenti allo sport paralimpico.

 

Il nuovo articolo 25 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. E’ lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui sopra le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

 

Non sono considerati, invece, lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

 

Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

 

Il comma 6 del medesimo articolo 25 è stato interamente sostituito ed è dedicato ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che  possono prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche in qualità di volontari fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.

 

Qualora l’attività svolta rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, è necessario ricevere l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e, decorso invano tale termine, si applica il principio del silenzio assenso e l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

 

È riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e tali rimborsi non concorrono a formarne il reddito. Inoltre, i soggetti che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

 

Per quanto riguarda i direttori di gara, agli stessi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell’articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell’area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all’articolo 36, comma 6.

 

Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i requisiti previsti dall’articolo 28, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2021: il nuovo decreto ha elevato la durata delle prestazioni oggetto del contratto che, pur avendo carattere continuativo, non deve superare le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (in luogo delle precedenti 18 ore settimanali).

 

CCNL Anas: nuove retribuzioni in arrivo

Nuovi minimi per il personale della Società

Il CCNL Anas siglato in data 14 dicembre 2022, tra Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ulpa Anas, Ugl Viabilità e logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, ed applicato al personale dipendente del Gruppo Anas, definisce all’art. 98 “Minimi tabellari” i minimi retributivi in vigore da questo mese, come riportato nella tabella sottostante.

Livello Minimi
A 3.026,88
A1 2.522,41
B 2.144,08
B1 1.954,84
B2 1.765,62
C 1.450,35
C1 1.261,25

 

Fusione per incorporazione: società incorporante legittimata a recuperare il credito IVA rigenerato

L’operazione di fusione integra sia sul piano civilistico che fiscale una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata. La società controllata è, dunque, legittimata a recuperare il credito IVA una volta ”rigenerato” (Agenzia delle entrate, risposta 30 agosto 2023, n. 423).

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in relazione a una fattispecie nella quale una società, fondendosi per incorporazione ad un’altra, a causa della mancata compilazione del quadro VX della dichiarazione annuale IVA relativo all’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’esonero dalla fideiussione, ha ricevuto due atti dall’Agenzia delle entrate per il recupero del credito trasferito dalla controllata alla controllante e, da quest’ultima utilizzato in compensazione nell’ambito della liquidazione dell’IVA di gruppo.

Valutando l’ipotesi di definizione agevolata, a condizione che sia ammesso il successivo recupero dei crediti rigenerati per effetto del pagamento delle adesioni, la società controllata ha chiesto chiarimenti all’Agenzia riguardo all’ammontare dell’IVA recuperabile, al soggetto al quale competono gli adempimenti relativi alla definizione e al recupero del credito e alla modalità di utilizzo del suddetto credito riversato.

 

Riguardo alla definizione in via agevolata delle controversie tributarie aventi ad oggetto atti di recupero crediti d’imposta indebitamente utilizzati, l’Agenzia ha richiamato quanto già chiarito con la circolare del 27 gennaio 2023,  n. 2/E, nella quale viene specificato che il comma 186 della Legge di bilancio 2023 non contiene specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.

 

Pertanto, gli atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati rientrano nel novero degli atti impositivi e le relative controversie possono formare oggetto di definizione agevolata. Parimenti, sono ad oggi definibili le controversie relative agli avvisi di pagamento, gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica, gli avvisi di liquidazione e gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate a carattere impositivo (tra i quali gli atti di recupero crediti esistenti), purché a monte non esista già un accertamento definitivo.

 

Nel caso di specie, trattasi di procedimenti pendenti, non ancora decisi, riguardo ai quali l’Agenzia conferma la possibilità di definizione applicando, in relazione allo stato e al grado in cui pende la controversia stessa, le percentuali di riduzione stabilite dai commi da 186 a 191 della Legge di bilancio 2023.

Le modalità di attuazione della misura deflattiva da applicare sono quelle rese note con provvedimento direttoriale n. 30294/2023, dal quale si evince che la definizione agevolata delle liti pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate. Tuttavia, il suddetto perfezionamento resta condizionato all’esito del controllo eseguito dall’ufficio, e potrebbe venir meno in caso di diniego della definizione agevolata.

 

L’Agenzia ha ritenuto opportuno precisare che, laddove l’istante intenda ”rigenerare” il credito IVA, da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, dovrà procedere al pagamento dell’imposta indicata negli atti sopra indicati e rinunciare alla controversia con riferimento all’imposta medesima.

 

Infine l’Agenzia ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 2504 bis del codice civile, la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Pertanto, nel caso di specie, l’operazione di fusione ha integrato, sia sul piano civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata e di conseguenza l’incorporante è legittimato a recuperare il credito IVA una volta aver proceduto alla ”rigenerazione”.