Lavoratori marittimi: adeguamento del Fondo Solimare

Pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2023 il decreto che adegua i criteri e i limiti della prestazione fornita dal Fondo Solimare a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa  in materia di ammortizzatori sociali (D.M. 8 agosto 2023).

Entrerà in vigore il prossimo 7 ottobre il D.M. 8 agosto 2023 con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali interviene con modifiche sul D.M. n. 90401/2015 istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale del Settore marittimo – Solimare al fine di adeguarne la disciplina a quella dettata in materia di ammortizzatori sociali dal D.Lgs. n. 148/2015.

 

La finalità del Fondo – ridefinita dall’articolo 1, comma 1 del decreto in oggetto – è quella di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale di terra di tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

 

Il Fondo provvede all’erogazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari al trattamento di integrazione salariale vigente, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis del D.Lgs. n. 148/2015, nonché al versamento della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

 

L’articolo 3, comma 1, lett. b), intervenendo sull’articolo 6, comma 2 del D.M. n. 90401/2015, stabilisce la durata massima della prestazione in argomento equiparandola a quella fissata dagli articoli 12 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 a seconda della causale invocata (rispettivamente, per le causali ordinarie e per quelle straordinarie), sempre nel rispetto delle durate massime complessive previste. 

 

L’articolo 4 del decreto modifica anche l’articolo 8 del D.M. n. 90401/2015 prevedendo che le domande di accesso alla prestazione sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

 

Con riferimento alle causali straordinarie, nel rispetto delle durate massime, la singola domanda non può riguardare interventi di volta in volta superiori ai 12 mesi.  

 

L’onere a carico del Fondo per l’erogazione della prestazione di assegno è determinato in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro a far data dalla sua iscrizione al Fondo, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro.

In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al Fondo con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il predetto limite è modificato come segue: nessun limite per le prestazioni erogate nel 2023; dieci volte nell’anno 2024; otto volte nell’anno 2025; sette volte nell’anno 2026; sei volte nell’anno 2027 e cinque volte nell’anno 2028.

CCNL Vigilanza Privata: i sindacati chiedono un confronto per migliorare le condizioni economiche

Previsto un nuovo Tavolo Ministeriale per trovare un’intesa tra le Parti al fine di ottenere un adeguamento significativo delle retribuzioni 

I sindacati stipulanti il CCNL applicabile ai dipendenti di Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari hanno richiesto il proseguimento del confronto in sede ministeriale con le controparti, al fine di discutere sulle condizioni retributive dei lavoratori del settore previste nell’ipotesi di accordo sottoscritta lo scorso 30 maggio.
Secondo i sindacati, inoltre, la sottoscrizione dell’ipotesi ha avuto come obiettivo quello di appianare la critica situazione dei salari, causata da 7 anni di mancato rinnovo del CCNL.
A tal proposito, si è interessata anche la magistratura, al fine di evitare una conclamata incostituzionalità dei livelli retributivi degli addetti ai sevizi di sicurezza. 
È stato, pertanto, convocato il Tavolo Ministeriale per continuare il confronto avviato lo scorso 3 agosto.

Chiarimenti dell’INPS sulla soppressione delle Commissioni mediche di verifica

Dal 1° giugno 2023 le funzioni relative all’accertamento e alla valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro dei dipendenti pubblici sono state trasferite all’Istituto (INPS, messaggio 18 settembre 2023, n. 3243).

L’INPS è tornato a occuparsi della soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze e del trasferimento delle relative funzioni all’Istituto. In effetti, l’INPS era già intervenuto sul tema con i recenti messaggi n. 1834/2023 e n. 2064/2023. 

Del resto, a decorrere dal 1° giugno 2023, ai sensi dell’articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. n. 73/2022, sono state trasferite all’INPS le funzioni già svolte dalle citate Commissioni. Peraltro, sempre dalla stessa data è stato messo a disposizione delle amministrazioni/enti datori di lavoro il servizio on line per la presentazione delle domande di richiesta di accertamento sanitario.

Pertanto, per le istanze presentate a decorrere dal 1° giugno 2023 la competenza relativa all’accertamento e alla valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro nei confronti del personale civile delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché gli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità, sono in capo all’INPS. Di conseguenza, le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, sulla base delle disposizioni normative sopra richiamate, non possono più effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle domande presentate dal 1° giugno 2023. Le Commissioni dovranno invece provvedere a definire le visite mediche delle eventuali domande ancora pendenti alla data del 31 maggio 2023.

L’INPS precisa, infine, che le Commissioni mediche delle ASL, se dovessero ricevere domande dal 1° giugno 2023, avranno cura di informare le amministrazioni/enti datori di lavoro richiedenti in merito alla nuova modalità di trasmissione delle domande in via telematica all’INPS.

Modello 730/2023 in scadenza al 2 ottobre 2023

L’Agenzia delle entrate ha ricordato l’imminente scadenza per l’invio del 730/2023, fissata a lunedì 2 ottobre, ricapitolando i passi da seguire per trasmettere la dichiarazione dal proprio pc (Agenzia delle entrate, comunicato 18 settembre 2023).

Il 730 precompilato deve essere inviato entro il 2 ottobre 2023, dopo eventuali integrazioni e modificazioni, mentre per il modello Redditi (e per il modello Redditi correttivo del 730) c’è tempo fino al 30 novembre 2023.

L’Agenzia delle entrate ricorda, per coloro che hanno poca dimestichezza con l’applicativo web o non hanno la possibilità di usarlo in prima persona, la possibilità di delegare un familiare o una persona di fiducia per gestire la propria precompilata: visualizzandola, accettandola o modificandola e inviandola nel proprio interesse.

 

L’Agenzia, inoltre, illustra i passi per inviare tale dichiarazione:

  1. accedere alla dichiarazione entrando nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia con le credenziali Spid, Cie o Cns;

  2. visualizzare il modello precompilato e consultare nel dettaglio gli importi già inseriti per confermarli oppure, tramite la funzione “Compilazione assistita”, modificarli e inserirne di nuovi in modalità guidata.

Utili spiegazioni per capire la procedura di invio sono inoltre fornite da un video-tutorial caricato sul canale YouTube dell’Agenzia.

Il sito dedicato “info730” raccoglie tutte le informazioni utili e le risposte alle domande più frequenti e, oltre a ciò, sul sito delle Entrate è disponibile anche la guida “La dichiarazione precompilata 2023 – pdf“. 

 

Coloro che volessero autorizzare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare sulla propria dichiarazione online hanno ancora tempo per attivarsi, richiedendo l’abilitazione dalla propria area riservata o prenotando una videochiamata con un funzionario dell’Agenzia. In alternativa, è possibile inviare una pec o presentare la richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia. Al riguardo si può sempre ricorrere al tutorial dell’Agenzia, che spiega anche come accedere in qualità di erede o consultare la guida “L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia – pdf“.

 

L’Agenzia, infine, comunica che il paniere di informazioni pre-caricate quest’anno supera 1,3 miliardi: oltre un miliardo di dati relativi a spese sanitarie, 99 milioni di premi assicurativi, 73 milioni di certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi, 11 milioni di bonifici per ristrutturazioni, 8,5 milioni di dati relativi agli interessi passivi sui mutui e 6,5 milioni relativi a spese scolastiche. Per le dichiarazioni 2023 sono state inoltre considerate le spese per canoni di locazione e quelle di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a “prima casa”: tutte informazioni che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi (contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, spese universitarie e per gli asili nido, ecc.).

 

Domanda di disapplicazione del massimale contributivo dipendenti P.A., riaperti i termini

L’INPS fornisce indicazioni per l’istruttoria del procedimento e specifiche procedurali per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (INPS, circolare 14 settembre 2023, n. 80).  

L’INPS torna a occuparsi della disapplicazione, su domanda, del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, prevista dall’articolo 21 del D.L. n. 4/2019 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26/2019), per i dipendenti di pubbliche Amministrazioni.

 

Infatti, i lavoratori delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 3 del D.Lgs. n. 165/2001, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo.

 

Per effetto della modifica apportata al comma 1 dell’articolo 21 del D.L. n. 4/2019 dall’articolo 21, comma 1, D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023, la domanda deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro 12 mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.

 

Pertanto, sono riaperti i termini di presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo in oggetto e i lavoratori interessati potranno produrre l’istanza rispettando le seguenti scadenze:

 

– entro la data del 31 dicembre 2023 per coloro che entro il mese di aprile 2023 abbiano superato il massimale contributivo;

– entro 12 mesi dalla data di superamento del massimale contributivo se successiva al mese di aprile 2023.

 

Nel caso in cui le domande siano state tardivamente presentate in base alla previgente normativa, le medesime devono essere considerate presentate il 23 aprile 2023 ed esaminate sulla base delle nuove disposizioni, su espressa volontà da parte del richiedente, o respinte in assenza di manifestazione di detta volontà.

 

Non avendo la norma sopra citata efficacia retroattiva, l’INPS precisa che le domande respinte sulla base della previgente normativa non potranno, in ogni caso, essere riesaminate e, conseguentemente, l’interessato dovrà presentare una nuova domanda sulla base dei termini sopra indicati.

 

Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso l’apposito servizio presente sul portale istituzionale dell’INPS.