Manageritalia: nuova convenzione con il Fondo Fasdac

Prevista per i titolari della polizza e per i familiari rimborsi per visita oculista e acquisto di occhiali o lenti 

Manageritalia ha reso nota la nuova convenzione con il Fondo Fasdac. Nella fattispecie l’accordo prevede occhiali da vista completi di lenti da sole graduati con uno scontro del 30%. Nel caso in cui ci sia una promozione in atto, lo sconto del 30% viene sostituito da: 
– sconto di 20,00 euro per occhiali da vista e da sole graduati completi di lenti monofocali;
– sconto di 50,00 euro per occhiali da vista e da sole graduati completi di lenti multifocali. 
Con il bonus prevenzione, il costo dell’occhiale da vista o da sole graduato viene scontato dell’importo della visita medica oculistica fino ad un massimo di 100,00 euro. Per usufruire di questa agevolazione, oltre a recarsi presso i negozi che aderiscono alla convenzione, occorre: acquistare un occhiale la cui spesa minima è di 300,00 euro pre-sconto; presentare al negozio la fattura della visita medica oculistica. Viene precisato, inoltre, che il bonus prevenzione è cumulabile con le altre promozioni in corso. 
Tra gli ulteriori sconti ai quali si può accedere sono previsti:
50% di sconto sulla seconda confezione acquistata di lenti a contatto;
20% di sconto occhiali da sole non graduati (però non rimborsabile dal Fondo Fasdac);
10% di sconto per colliri e soluzioni, compreso spray antifog. I colliri sono rimborsabili tramite Fasdac solo se sono catalogati come farmaci di classe C. 
Per accedere alla convenzione occorre registrarsi sul portale al link indicato su Manageritalia e compilare i campi indicati, inserendo il codice convenzione: 50021. Successivamente, occorre scaricare il voucher da presentare in negozio o da utilizzare per l’acquisto online. Il rimborso può essere presentato anche in forma indiretta sia per la fattura della visita oculistica che per l’acquisto degli occhiali o lenti correttive. Il rimborso avviene secondo la normativa indicata dal Fondo. 

Agricoltori, esonero della Commissione sui terreni a riposo

Adottato ufficialmente un regolamento che concede un’esenzione parziale dalla regola di condizionalità (Commissione europea, comunicato 13 febbraio 2024).

La Commissione europea ha dato il suo ok ufficiale un regolamento che concede agli agricoltori europei un’esenzione parziale dalla regola di condizionalità per i terreni lasciati a riposo. L’approvazione in questione fa seguito alla proposta dell’esecutivo europeo presentata il 31 gennaio 2024 e alle discussioni con gli Stati membri durante le riunioni di comitato.

Il regolamento è entrato in vigore il 14 febbraio e si applicherà retroattivamente a decorrere dal 1º gennaio per un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2024.

L’esenzione parziale tiene conto di diverse richieste di maggiore flessibilità, come richiesto dagli Stati membri per rispondere meglio alle sfide cui devono far fronte gli agricoltori dell’UE.

Anziché mantenere terreni lasciati a riposo o mantenere elementi improduttivi sul 4% dei loro seminativi, gli agricoltori che coltivano colture azotofissatrici (ad esempio lenticchie, piselli o favi) e/o colture intercalari senza prodotti fitosanitari sul 4% dei loro seminativi saranno considerati conformi al cosiddetto requisito BCAA 8. Gli agricoltori che decidono in tal senso possono tuttavia continuare a soddisfare il requisito con terreni lasciati a riposo o elementi non produttivi.

L’atto finale adottato consente inoltre agli Stati membri di modificare i loro regimi ecologici a sostegno delle zone non produttive per tenere conto dello scenario di riferimento alternativo nell’ambito della condizionalità BCAA 8. Una semplice notifica alla Commissione europea sarà sufficiente per aggiornare immediatamente i regimi ecologici interessati. 

Infatti, la norma BCAA 8 impone, tra l’altro, di destinare una quota minima di seminativi a superfici o elementi non produttivi. Quest’ultimo si riferisce in genere a terreni lasciati a riposo, ma anche a elementi paesaggistici non produttivi quali siepi o alberi. Le aziende con meno di 10 ettari di seminativi sono esentate da tale obbligo. Il 31 gennaio la Commissione ha proposto di concedere maggiore flessibilità agli agricoltori dell’UE che ricevono il sostegno della PAC da questo requisito.

Gli Stati membri che desiderano applicare la deroga a livello nazionale devono darne notifica alla Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, in modo che gli agricoltori possano essere informati quanto prima.

 

Domande di NASpI e DIS-COLL: la nuova procedura esclusiva di invio

Dal 1° marzo 2024 la nuova procedura diventerà la modalità esclusiva di presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL per i cittadini, il Contact Center e gli Istituti di Patronato (INPS, messaggio 23 febbraio 2024, n. 804).

Nell’ambito del progetto PNRR “Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL”, come noto, è stata implementata la nuova procedura di invio della domanda per l’accesso alla NASpI – inizialmente per i cittadini e il Contact Center e, successivamente, in via sperimentale, anche per gli istituti di patronato.

 

In seguito, è stata comunicata l’estensione della nuova procedura anche alla presentazione delle domande di indennità di disoccupazione DIS-COLL, dando di fatto luogo a una vera e propria piattaforma dedicata alla disoccupazione denominata “ID 3.0”.

 

L’INPS, con il messaggio in oggetto, comunica che, a partire dal 1° marzo 2024, la nuova procedura diventerà la modalità esclusiva di presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL per i cittadini, il Contact Center e gli istituti di patronato.

 

L’utente è guidato alla compilazione della domanda attraverso una sequenza di passaggi e la procedura suggerisce al richiedente il tipo di prestazione di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL) da richiedere in funzione della tipologia di contratto dell’ultimo rapporto di lavoro.

 

I cittadini interessati possono autenticarsi sul sito istituzionale con la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – e accedere al servizio di presentazione della domanda attraverso uno dei seguenti percorsi:

 

  • “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI-Domanda” > “Utilizza il servizio”;
  •  “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL-Domanda” > “Utilizza il servizio”.

 

Invece, gli istituti di patronato, una volta all’interno del portale, possono utilizzare uno dei percorsi seguenti:

 

  •  NASPI: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori subordinati” > “NASPI”;

  •  DIS-COLL: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a Progetto” > “DIS-COLL”.

CCNL Sanità: ridefinizione dei componenti delle Rsu di settore

Con l’ipotesi di accordo del 21 febbraio 2024, prevista un’unica Rsu nelle aziende e ridefinito il numero dei componenti

Il 21 febbraio 2024, Aran insieme alle OO.SS. Cisl-Fp, Fp-Cgil, Uil-Fpl, Fials, Nursind, Nursing-Up e alle Confederazioni Sindacali Cisl, Cgil, Uil, Confsal, Cgs, Cse hanno siglato l’Ipotesi di accordo per l’integrazione dell’Acnq 2022 al fine di definire la costituzione delle Rsu nelle aziende delle Pubbliche Amministrazioni settore Sanità.
Tale ipotesi prevede un’unica Rsu all’interno delle medesime o dell’ente ed altresì stabilisce il numero dei componenti che ne fanno parte come di seguito riportato:
– 1 componente nelle amministrazioni in aziende fino a 15 dipendenti;
– 3 componenti nelle amministrazioni in aziende da 16 a 50 dipendenti;
– 5 componenti nelle amministrazioni in aziende da 51 a 100 dipendenti;
– 7 componenti nelle amministrazioni in aziende da 101 a 150 dipendenti;
– 9 componenti nelle amministrazioni in aziende da 151 a 200 dipendenti.
Inoltre, nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti, i componenti per i primi 200 dipendenti sono 9 a cui si aggiungono ulteriori 3 componenti ogni 300 dipendenti in più o frazione di 300.
Nelle amministrazioni con più di 3.000 dipendenti, i componenti sono così distribuiti: 39 per i primi 3.000 dipendenti, ed ulteriori 3 componenti ogni 500 dipendenti in più o frazione di 500.
Viene apposta poi una clausola di salvaguardia con la quale si determina l’adeguamento delle Rsu ai mutati assetti organizzativi nel caso in cui il riordino delle amministrazione vada ad impattare sulla composizione delle prime, con lo scopo di garantire la rappresentanza ai lavoratori dipendenti coinvolti, mediante, ove necessario, il ricorso a nuove elezioni.

Contributi volontari: gli importi dovuti per il 2024

Comunicati i nuovi valori a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (INPS, circolare 21 febbraio 2024, n. 36).

L’INPS ha reso noti gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2024 dai prosecutori volontari a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari a +5,4%, tra il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023.

Pertanto, sulla base di questa variazione, la retribuzione minima settimanale è pari a 239,44 euro, mentre la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3-ter del D.L. n. 384/1992) è pari a 55.008 euro. Il massimale di cui all’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a 119.650 euro.

Per il 2024, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%

L’aliquota del contributo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87%.

Versamenti all’evidenza contabile separata e Fondo Volo  

Nella circolare in commento, tra gli importi riportati, ci sono anche quelli dovuti dagli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD, quali autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dirigenti ex INPDAI e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. che continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.

Anche per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai Fondi complementari. 

Inoltre, per il 2024 non si è verificata nemmeno alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici che si conferma, quindi, al 32,65%.

Giornalisti pubblicisti e praticanti

Confermata l’aliquota IVS vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%, anche per i giornalisti, pubblicisti e praticanti, in quanto iscritti al FPLD o all’evidenza contabile separata del medesimo FPLD.

Versamenti volontari nella Gestione separata

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 184/1997, ossia applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2024, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

Dato che nel 2024 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 18.415 euro, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a 4.603,80 euro su base annua e a 383,65 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e a 6.077,04 euro su base annua e a 506,42 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Infine, nella circolare in argomento sono inclusi i coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD, divisi per categorie e versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti (oscillanti secondo la specifica tipologia tra il 23,70% e il 24,18%).