Studi Professionali – E.BI.PRO. – Rimborso spese trasporto

L’Ente bilaterale nazionale per gli studi professionali – E.BI.PRO. – presenta una nuova prestazione: il rimborso delle spese sostenute per il trasporto pubblico dipendenti

Oggetto della prestazione
E.BI.PRO, in via sperimentale e nei limiti delle risorse stanziate, al fine di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico rimborsa ai dipendenti di datori di lavoro in regola con i versamenti alla bilateralità (C.A.DI.PROF/E.BI.PRO.) e con un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta, parte delle spese sostenute a titolo personale per l’utilizzo in abbonamento del trasporto pubblico nel tragitto casa-lavoro e viceversa.

Modalità di presentazione della domanda
L’iscritto può presentare una sola domanda all’anno per il rimborso delle spese dell’abbonamento per il servizio di trasporto pubblico.
Si comunica che per le sole spese sostenute nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre 2021) la richiesta dovrà essere presentata in via eccezionale e solo per quest’anno di prima attivazione tra il 1 luglio ed il 30 settembre 2022.
Per le spese sostenute invece a partire dall’anno 2022 la richiesta dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno dell’anno solare successivo a quello in cui ha sostenuto le spese (esempio per il rimborso delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 la richiesta dovrà essere presentata tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2023)
Eventuali domande avanzate al di fuori dai periodi sopra indicati non verranno in alcun modo prese in carico dall’Ente.
Nel caso di abbonamento a cavallo fra due anni solari farà fede, al fine di individuare la finestra temporale per l’invio del la domanda, la data dell’avvenuto pagamento.
La domanda deve essere presentata tramite procedura online accedendo nell’area riservata con le proprie credenziali.
Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
– Copie delle ricevute di pagamento con indicazione del numero dell’abbonamento e del nominativo dell’intestatario;
– Copia fronte retro della tessera di abbonamento con indicazione del numero dell’abbonamento e del nominativo dell’intestatario;
– Copia dell’ultima busta paga.

Criteri e limiti di liquidazione del contributo
Il rimborso è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un importo massimo di € 200.
Il contributo spetta al dipendente che ha effettuato l’acquisto per sé stesso di un abbonamento nominativo annuale o infrannuale, da mensile a semestrale, per il servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Non saranno, pertanto, rimborsate spese sostenute da soggetti diversi all’iscritto, intestatario dell’abbonamento, pur se facenti parte del nucleo familiare.
Per servizio di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale deve intendersi quello avente ad oggetto il trasporto di persone, ad accesso generalizzato, reso da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.
Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.
Sono rimborsabili esclusivamente abbonamenti annuali o infrannuali, da mensili a semestrali (a titolo esemplificativo e non esaustivo non sono rimborsabili i biglietti a tempo che abbiano una durata oraria anche superiore a quella giornaliera o le cosiddette carte di trasporto integrate che includono servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto, come l’ingresso a musei o spettacoli, etc.).
E.BI.PRO. può invitare l’iscritto a regolarizzare la domanda richiedendo eventuali documenti integrativi entro 10 giorni lavorativi dalla valutazione della stessa, termine decorso il quale definirà automaticamente la pratica con esito negativo.
E.BI.PRO, previa verifica della regolarità contributiva del datore di lavoro, provvede all’erogazione della misura entro 4 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.
Il richiedente riceverà comunicazione solamente in caso di diniego o sospensione della pratica.

Il percettore di Rdc che lavora in nero rischia il carcere

8 lug 2022 La pena della reclusione può essere inflitta al percettore di Reddito di cittadinanza che ometta di comunicare l’avvenuta assunzione o, comunque, lo svolgimento di attività lavorativa, anche quando questa sia irregolare (Corte di Cassazione, Sentenza 04 luglio 2022, n. 25306).

Il principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione nel giudizio instaurato su ricorso proposto da un soggetto, beneficiario del reddito di cittadinanza, condannato per il reato previsto dall’ art. 7, co. 2, I. 28 marzo 2019 n. 26, il quale aveva omesso di comunicare l’avvenuta assunzione o, comunque, lo svolgimento di attività lavorativa, presso una ditta individuale.

L’imputato aveva impugnato dinanzi alla Suprema Corte la decisione di condanna, denunciando errata applicazione del cit. art. 7 e un vizio della motivazione, nella parte in cui affermava la sussistenza dell’elemento intenzionale della condotta, in quanto l’attività lavorativa che aveva svolto era, in realtà, priva di retribuzione, come confermato dallo stesso datore di lavoro, non essendo neppure stata accertata la corresponsione di salari.
Detta attività, secondo quanto dedotto dall’imputato, era stata da lui svolta mentre era sottoposto alla detenzione domiciliare al solo scopo di alleviare le afflizioni derivanti dalla detenzione; pertanto l’omessa comunicazione contestata non rientrava tra le condotte punibili contemplate dalla norma incriminatrice, in quanto essa non avrebbe potuto comportare la revoca del beneficio, con la conseguente irrilevanza penale della comunicazione e della sua omissione.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibile la ricostruzione operata dai giudici di merito.

La Corte d’appello, difatti, nel disattendere il primo motivo, sostanzialmente replicato con il ricorso per cassazione, aveva correttamente ribadito la configurabilità del reato contestato all’imputato a causa dell’omessa comunicazione all’Inps dello svolgimento di attività lavorativa retribuita, seppure irregolare, sottolineando l’inverosimiglianza di quanto dichiarato dall’imputato e dal datore di lavoro, a proposito della gratuità dell’attività lavorativa svolta dal primo, che sarebbe stata compensata solo con regalie saltuarie. Da tanto discendeva la configurabilità del reato in conseguenza dell’ omessa comunicazione di una variazione patrimoniale rilevante, sussistente anche nel caso di conseguimento di somme di denaro per donazione.

Sulla scorta di tanto i Giudici di legittimità hanno ritenuto coerente e scevro da vizi logici il ragionamento posto a base della sentenza censurata, fondata sulla corretta applicazione della comune regola di esperienza, secondo cui l’attività lavorativa, anche se irregolare, viene retribuita, deponendo in tal senso anche quanto riconosciuto dallo stesso datore di lavoro, che, sia pure qualificandole come regalie corrisposte in occasioni particolari, ha riconosciuto la corresponsione di compensi all’imputato per l’attività lavorativa svolta nel suo interesse.

 

Nuova PBNC nel CCNL Terziario Confimprese Italia

Con accordo del 23 giugno 2022 sono stati definiti i nuovi importi della Paga Base Nazionale Conglobata dei dipendenti del Terziario Confimprese Italia.

Sono stati rivalutati gli importi delle retribuzioni della Paga Base Nazionale Conglobata attraverso l’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC con tabacchi) con le modalità previste dal CCNL, in maniera tale che le retribuzioni sono già state rivalutate di un punto percentuale (+1%) a decorrere dal 1° luglio 2021.
La Paga Base Nazionale Conglobata, da luglio 2022, sarà rivalutata dell’uno/60 percento (+1,60%) quale incremento sulle retribuzioni da sommarsi alla rivalutazione già decorsa da luglio 2021. Per iperiodi antecedenti alla data del 1° luglio 2022 nulla sarà dovuto oltre ai seguenti incrementi.

Livelli

PBNC dal 1 luglio 2021

PBNC dal 1 luglio 2022

Quadri A 2.050,30 2.083,10
Quadri B 1.706,90 1.734,21
1 1.604,89 1.630,56
2 1.486,72 1.510,50
3 1.338,25 1.359,66
4 1.302,90 1.323,74
5 1.276,64 1.297,06
6 1.251,39 1.271,41

Terzo Settore Fesica Confsal: pubblicate le nuove retribuzioni

Terzo Settore Fesica Confsal: pubblicate le nuove retribuzioni

Sottoscritto, il rinnovo economico del CCNL per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore Fesica Confsal

A decorrere dal 1° luglio 2022, la tabella seguente deve intendersi parte integrante del CCNL per i dipendenti delle Associazioni ed altre Organizzazioni del Terzo Settore ed inserita nello stesso.

Le Parti concordano che tali importi sono da considerarsi definitivi e da utilizzare come base di riferimento per future operazioni dandosi atto che per periodi antecedenti alla data del 1° luglio 2022 nulla sarà dovuto oltre agli incrementi richiamati.

Paga Base Nazionale Conglobata

Livelli

Retribuzione dal 1 luglio 2021

Retribuzione dal 1 luglio 2022

Dirigenti € 2.572,16 € 2.603,03
Quadri € 2.057,67 € 2.082,36
Livello 1 € 1.749,11 € 1.770,10
Livello II € 1.646,19 € 1.665,95
Livello III € 1.542,87 € 1.561,39
Livello IV € 1.440,46 € 1.457,74
Livello V € 1.337,54 € 1.353,59
Livello VI € 1.234,62 € 1.249,43

DDL semplificazioni e agevolazioni per lavoratori sportivi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo Schema di Decreto Legislativo “correttivo” al lavoro sportivo contenente misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali), per le prestazioni professionali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Comunicato 07 luglio 2022).

Al fine di rendere l’impatto della riforma del 2021 più sostenibile per associazioni e società dilettantistiche, è stato approvato lo schema di D.Lgs. che introduce misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali) per il lavoro sportivo.
In sintesi sono previste le seguenti novità:
– possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche anche le cooperative e gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercenti come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
– ampliata la facoltà di auto-destinazione degli utili per società e associazioni dilettantistiche;
– si amplia la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive;
– precisati, nell’area del dilettantismo, i presupposti per l’instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
– digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
– definita la figura del volontario sportivo;
– consentita la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni;
– agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, nell’area del dilettantismo;
– anticipata l’abolizione del vincolo sportivo, nell’area del dilettantismo.