CCNL Abbigliamento Artigianato PMI: siglata l’ipotesi di accordo con aumenti retributivi

Previsti incrementi retributivi per i diversi settori, con l’erogazione di Una Tantum pari a 850,00 euro per il settore Moda; di 1.040,00 per Chimico e di 490,00 euro per il Terzo Fuoco

Le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil insieme alle Associazioni datoriali Confartigianato, Cna, Claai e Casartigiani hanno siglato l’ipotesi di accordo relativa al rinnovo del CCNL Abbigliamento Artigianato PMI, scaduto il 31 dicembre 2022. Le Sigle, mediante comunicato stampa congiunto del 21 ottobre scorso, hanno reso noti gli aumenti retributivi disposti dall’accordo e che riguardano i 249 addetti del settore PMI tessile e i 49 addetti del settore chimico. Il rinnovo ha vigenza fino al 31 dicembre 2026.
Per quanto riguarda la parte economica, gli aumenti vengono suddivisi sulla base dei settori di riferimento. Nella fattispecie, sono previsti incrementi pari a:
200,00 euro per il settore Moda, erogati in 3 tranche;
167,00 euro per il settore Gomma-Plastica, erogati in 2 tranche;
191,00 euro per il settore Chimico, erogati in 3 tranche;
161,00 euro per il settore Ceramica, Vetro, Abrasivi, erogati in 2 tranche;
150,00 euro per il settore Terzo Fuoco, erogati in 3 tranche. 
Viene precisato, inoltre, che per il periodo di vacanza contrattuale è stata stabilita un’indennità Una Tantum pari a 850,00 euro per il comparto Moda; di 1.040,00 euro per il settore Chimico e di 490,00 euro per il Terzo Fuoco.
Per quanto riguarda la parte normativa, al fine di evitare forme di dumping contrattuale, le OO.SS. e le Parti datoriali hanno deciso di adottare, come quadro di riferimento, i contratti dei medesimi settori sottoscritti dalle Parti. Inoltre, sono stati attuati interventi anche su: smart working e tempo determinato, individuando causali più calibrate rispetto al settore di riferimento. 
Il prossimo passo sarà l’approvazione dell’ipotesi da parte dei lavoratori artigiani della piccola e media impresa. 

CIRL Metalmeccanica Artigianato Veneto: siglato il nuovo accordo relativo al Premio di risultato

Con il nuovo accordo prevista l’erogazione del premio di risultato 

Lo scorso 30 settembre 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali  Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil e le Associazioni datoriali artigiane della regione Veneto, Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani che si è concluso con la sigla del nuovo CIRL per il settore metalmeccanici, orafi e odontotecnici dell’area Meccanica.

L’accordo integrativo regionale ha introdotto il Premio di Risultato Veneto legato all’incremento della produttività aziendale e previsto per gli anni di competenza 2025, 2026 e 2027, con erogazione rispettivamente nel 2026, 2027 e 2028. L’erogazione avviene in un’unica soluzione nel mese di ottobre dei rispettivi anni.

L’importo del PRV viene calcolato sulla base di 2 indicatori:

– volume d’affari Iva;

– numero medio dei lavoratori occupati nell’anno di riferimento rispetto all’anno precedente. Nel numero medio sono compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante mentre è escluso l’apprendistato duale. Per quanto riguarda i lavoratori part-time e a tempo determinato, in somministrazione, gli assunti o cessati, sono conteggiati in proporzione all’orario o alla durata del rapporto di lavoro che deve essere superiore a 15 giorni di calendario nel mese.

L’accordo prevede la quantificazione dell’importo del premio per tutti i livelli come segue:

280,00 euro per l’anno di competenza 2025 con erogazione nel 2026;

300,00 euro per l’anno di competenza 2026 con erogazione nel 2027;

320,00 euro per l’anno di competenza 2027 con erogazione nel 2028.

Le condizioni per l’erogazione del premio di risultato dipende dal risultato della verifica degli indicatori che può essere:

– positivo, con entrambi i parametri incrementati rispetto al periodo di riferimento: l’azienda eroga il 100% del premio con possibilità di applicare il regime della tassazione agevolata;

– negativo, con entrambi i parametri in parità o inferiori rispetto al periodo di riferimento: l’azienda non eroga il PRV;

– positivo parzialmente, con un solo parametro incrementato: l’azienda eroga il PRV nella misura quantificata per il singolo parametro incrementato e si può applicare la tassazione agevolata;

– assente, se l’impresa non effettua la suddetta verifica dovrà erogare il PRV per intero e non potrà accedere alla tassazione agevolata né alla sua trasformazione in welfare.

L’accordo prevede la possibilità per i lavoratori di scegliere l’opzione welfare ossia di destinare l’importo totale o ridotto del PRV in beni e servizi di welfare. Questa opzione è resa disponibile nel mese di ottobre, e la scelta deve essere comunicata entro il 31 ottobre dello stesso anno.

Infine il PRV può rientrare nel regime agevolato, con applicazione dell’imposta sostitutiva, se rispetta i criteri della normativa sui premi di risultato.

DURC di congruità e imprese non rientranti nel comparto edile: arrivano i chiarimenti

Fornito un parere sulla possibilità di applicare alle aziende che non rientrano nel comparto il sistema di verifica dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edilizi (Ministero del lavoro, interpello 17 ottobre 2025, n. 4).

La Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE) ha presentato un’istanza di interpello volta a conoscere il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito alla possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità).

In particolare, la Federazione ha chiesto se l’obbligo di iscrizione alle casse edili – e il conseguente assoggettamento alle connesse verifiche – ricorra esclusivamente con riferimento alle imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, ossia che svolgono in modo prevalente attività riconducibili all’edilizia.

In proposito, si chiedeva se la disciplina sulla congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, restando, pertanto, escluse da tale obbligo quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico.

Al riguardo, il Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero si è espresso nel senso di ritenere che le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione a una Cassa edile/Edilcassa.

Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa edile/Edilcassa. 

Pertanto, le casse edili e/o le Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese non iscritte, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo l’obbligo – da parte di queste imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio. 

CCNL Trasporto a fune: siglato il rinnovato contrattuale

Stabiliti aumenti per 11.000 lavoratori del settore funiviario

Le Sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Savt, Uiltrasporti e l’Associazione nazionale esercenti funiviari hanno siglato il rinnovo del CCNL di settore.

Il nuovo contratto coinvolge circa 11.000 lavoratori ed è considerato un raggiungimento rilevante, soprattutto in prossimità della stagione invernale e delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, di cui il settore sarà primo attore.

I sindacati hanno espresso parere positivo per gli aumenti economici ottenuti e per i miglioramenti nella conciliazione vita-lavoro.

La tempistica del rinnovo, in linea con la scadenza del precedente CCNL, garantisce tranquillità nella gestione sia delle attività ordinarie sia dell’evento olimpico.

L’Anef, che è oggi la prima ed unica associazione degli imprenditori funiviari riconosciuta ed aderente a Confindustria e alla quale è iscritto circa il 90% delle aziende funiviarie distribuite sul territorio italiano, ha evidenziato come l’accordo confermi la solidità del dialogo tra le Parti sociali nonché l’impegno a garantire stabilità e tutela a tutti i lavoratori di un settore così strategico per il turismo alpino.

Infine, in vista delle Olimpiadi, l’Anef ha sottolineato l’importanza di avere collegamenti di base efficienti per il facile raggiungimento delle aree montane e di puntare sull’innovazione della filiera neve, con particolare attenzione alle fonti rinnovabili al fine di ridurre l’impatto ambientale e stabilizzare i costi energetici. 

CCNL Farmacie Aziende Municipalizzate: nuovo confronto per il rinnovo

Presentate le proposte di Assofarm tra cui aumenti economici e nuovo inquadramento professionale

Lo scorso 2 ottobre si è tenuto un nuovo incontro tra Assofarm e Fisascat-Cisl, Uiltucs e Ugl  Farmacie per discutere sul rinnovo del CCNL Farmacie Speciali Assofarm.

Di seguito le proposte presentate da Assofarm:

incremento salariale:approvata la proposta di un aumento salariale;

inquadramenti: eliminazione del livello 6, riparametrazione degli aumenti per i livelli 5 e 4;

indennità quadri: riproporzionare l’Indennità Quadri per i direttori proporzionata alle dimensioni della farmacia;

maggiorazioni: disponibilità a fissare un numero massimo di domeniche lavorabili;

welfare: congedo matrimoniale allargato alle unioni civili.

Fissato per il prossimo 17 ottobre un nuovo incontro.