CCNL Turismo Confcommercio: prosegue la trattativa di rinnovo

Esaminati i diversi profili professionali

Vista la decisione delle associazioni Anir e Angem di non partecipare alla trattativa in corso, il negoziato ripreso il 10 aprile 2024 da Fipe-Confcommercio e Alleanza delle cooperative, per il rinnovo del CCNL Turismo e Confcommercio, costituisce l’unico riferimento per il settore. 
Durante il confronto, avendo le associazioni datoriali rinunciato alle richieste presentate nei mesi scorsi sul ridimensionamento della professionalità della ristorazione collettiva, si son potuti esaminare i molteplici profili professionali, per aggiornarli ed eliminare i profili ormai obsoleti. 
Il prossimo incontro, che si svolgerà nella sede Fipe di Roma in delegazione trattante, è fissato per il 19 aprile 2024. 

 

Riforma del lavoro sportivo: i punti cardine

Pubblicata una guida con definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e adempimenti obbligatori (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 12 aprile 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per lo sport e i giovani hanno messo a punto un documento on line con i punti cardine della Riforma del lavoro sportivo al fine di accompagnare l’applicazione delle nuove norme alla luce del correttivo al D.Lgs. n. 36/2021.

Il testo, intitolato “La riforma del lavoro sportivo” include definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e adempimenti obbligatori.

Del resto, dal 1° luglio 2023 la disciplina revisionata dei rapporti di lavoro in ambito sportivo è entrata definitivamente in vigore, raggruppando in un quadro unitario le regole applicabili, in modo organico e sistematico.

Inoltre, il documento in questione è corredato da una serie di risposte alle domande più frequenti, con un rimando alle pagine dedicate dell’URP online del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per un costante aggiornamento.

I punti cardine

Tra i punti salienti della Riforma del lavoro sportivo sottolineati nel documento ministeriale rientrano:

– l’identikit del “lavoratore sportivo” che è indipendente dalla natura professionistica o dilettantistica dell’attività svolta. Inoltre vengono chiarite le tipologie contrattuali utilizzabili, con le relative disposizioni in materia di controlli sanitari e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

– Il lavoro subordinato in ambito sportivo acquisisce una disciplina che tiene in conto le specificità del comparto, in deroga alla disciplina ordinaria;

– previste differenziazioni nelle regole applicabili nell’area del professionismo e in quella del dilettantismo. Inoltre vengono inserite disposizioni specifiche e speciali agevolazioni per i rapporti di
lavoro con gli atleti di club paralimpici rientranti nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nonché in tema di formazione dei giovani atleti;

– le prestazioni sportive dei volontari hanno una disciplina specifica che aiuta a tenere separato l’àmbito del rapporto di lavoro da quello veramente personale, spontaneo e gratuito del volontariato. I volontari non sono lavoratori sportivi; 

– viene disciplinato il trattamento pensionistico e sono inserite delle tutele ad hoc per l’assicurazione contro gli infortuni;

– infine, si registrano interventi sul trattamento tributario dei contratti in ambito sportivo, con un trattamento agevolato soprattutto nel dilettantismo, per il quale sono previste agevolazioni anche per soggetti che non sono lavoratori sportivi e prestano, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, attività di carattere amministrativo-gestionale a favore di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal CIP.

CCNL Legno e Arredamento Piccola Industria: con la sottoscrizione dell’accordo in arrivo nuovi minimi

Con la retribuzione di aprile sono previsti nuovi minimi retributivi per i dipendenti del settore

Il 9 aprile scorso Unital Confapi e le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto un verbale di accordo che definisce i minimi tabellari relativi all’anno 2024. Nell’elaborazione si è tenuto conto dell’indice inflattivo calcolato secondo l’Accordo del 15 novembre 2023 che è risultato pari al 5,9% (dati Istat-Ipca non depurata dei costi energetici) e applicato secondo le regole definite dal suddetto accordo. L’aumento previsto decorre dal 1° marzo 2024 e viene riconosciuto unitamente con la retribuzione del mese di aprile 2024.

Categoria Parametro Minimi dal 1° dicembre 2023 Aumenti riparametrati Minimi dal 1° marzo 2024
AD3 210 2.907,29 204,83 3.112,12
AD2 195 2.739,09 190,20 2.929,29
AD1 180 2.574,20 175,57 2.749,77
AC4 165 2.409,33 160,94 2.570,27
AC3 155 2.243,54 151,19 2.394,73
AC2 155 2.243,54 151,19 2.394,73
AC1 142 2.100,66 138,51 2.239,17
AS3 155 2.243,58 151,19 2.394,77
AS2 140 2.078,67 136,55 2.215,22
AS1 134 2.008,49 130,70 2.139,19
AE3 126,5 1.926,06 123,39 2.049,45
AE2 119 1.840,57 116,07 1.956,64
AE1 100 1.629,20 97,54 1.726,74

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: dichiarato lo stato di agitazione

Dopo oltre 2 anni dalla presentazione della piattaforma le posizioni tra le Parti Sociali sono ancora distanti 

La scorsa settimana le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto applicabile ai rapporti di lavoro di diritto privato per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza, hanno convocato l’attivo unitario delle delegate e dei delegati, dopo aver preso atto della proposta formulata da Uneba per il rinnovo dello stesso.
Le OO.SS. hanno stabilito unitariamente di procedere alla proclamazione dello stato di agitazione, ritenendo che, a distanza di oltre due anni dalla presentazione della piattaforma rivendicativa, lo schema proposto dall’associazione datoriale risulti essere completamente insoddisfacente. Nello specifico, è stato sottolineato che l’importo di 50,00 euro a titolo di aumento appare del tutto insufficiente a recuperare l’aumento dell’indice inflattivo intercorso dal 2020 al 2023.
Per tal motivo Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Fpl-Uil e Uiltucs-Uil, valutando grave la scelta di Uneba di non rispondere alle attese dei lavoratori del settore hanno proclamato lo stato di agitazione verso le Strutture-Enti associate a Uneba – Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale e/o adottanti il CCNL Uneba.
In tale fase lo stato di agitazione prevederà la convocazione di assemblee sindacali in tutte le Strutture-Enti associate a Uneba. Successivamente si procederà ad una valutazione dello stato delle relazioni con la controparte al fine di pianificare ulteriori eventuali azioni a sostegno delle richieste necessarie al rinnovo del contratto.

Sicurezza sociale, l’accordo tra Italia e Moldavia

Fornite le istruzioni in merito all’intesa entrata in vigore il 1° dicembre 2023 (INPS, circolare 11 aprile 2024, n. 9).

L’INAIL ha reso note le istruzioni per l’applicazione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale. L’intesa, sottoscritta il 18 giugno 2021, è in effetti entrata in vigore lo scorso 1° dicembre 2023.

In particolare, l’Accordo nasce dall’esigenza di consentire alle istituzioni moldave l’esportabilità delle loro prestazioni ai lavoratori che risiedono in Italia, non prevista dalla legislazione della Repubblica di Moldova. Con la sottoscrizione dell’intesa, i contraenti si impegnano ad assicurare certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all’attività lavorativa, in condizioni di reciprocità, e la trasferibilità dei trattamenti di pensione, delle rendite e delle prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o nella
Repubblica di Moldova.

Il campo di applicazione

L’Accordo, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, include:
– le prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall’assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’INPS;
– le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall’INAIL.
Per la Repubblica di Moldova, invece, l’Accordo si applica alla pensione per limite d’età, alla pensione di disabilità causata da una malattia generale, alla pensione e indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale e alla pensione per i superstiti. 

L’intesa prevede l’esportabilità delle prestazioni moldave ai lavoratori che risiedono o dimorano in Italia. I lavoratori beneficiari di rendite e di altre prestazioni in denaro erogate dall’INAIL e residenti in Moldavia continuano a beneficiare delle medesime prestazioni, senza limitazioni. 

Le domande

Le domande di prestazioni italiane relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate, per il tramite dell’istituzione competente moldava, all’INAIL.
Dal canto loro, le domande di riconoscimento o di esportabilità delle prestazioni moldave in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate dai residenti in Italia all’istituzione competente moldava (CNAS) per il tramite delle strutture territoriali dell’INAIL.

Esami medici

L’accordo dispone che se una persona, che ha la residenza o la dimora sul territorio di uno dei due stati, presenta una domanda per una prestazione a carico dell’altro Stato o usufruisce di prestazioni, sempre a carico dell’altro Stato, che richiedano un esame medico per l’accertamento dei requisiti sanitari, l’esame medico viene effettuato dall’istituzione del luogo di residenza e/o dimora su richiesta e a spese dell’istituzione competente dell’altro Stato.
Nel caso in cui l’esame medico venga effettuato anche nell’interesse dell’istituzione del luogo di residenza o dimora della persona interessata, questa istituzione ne sostiene le spese e provvede a trasmettere l’esame medico all’istituzione dell’altra parte. 

Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi riguardanti le prestazioni moldave relative agli infortuni sul lavoro e malattia professionale pervenuti alle strutture territoriali dell’INAIL dovranno essere tempestivamente trasferiti alla CNAS.
I ricorsi amministrativi dei residenti nella Repubblica di Moldova riguardanti le prestazioni italiane relative agli infortuni sul lavoro e malattia professionale possono essere validamente presentati entro il termine prescritto anche alla CNAS che procederà senza indugio a trasmettere all’lNAIL la documentazione. Ai fini dell’attestazione della data di presentazione, farà fede la data di presentazione del ricorso presso l’istituzione estera.