Ammortizzatori sociali 2023: la sintesi dei provvedimenti

L’INPS riepiloga le principali disposizioni in materia sia sul versante delle misure in costanza di rapporto di lavoro, sia di quelle a sostegno al reddito e alle famiglie (INPS, circolare 16 gennaio 2023, n. 4).

Un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti, nel corso del 2023, in materia di ammortizzatori sociali, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 e del Decreto Milleproroghe 2023: è quanto ha fornito l’INPS con la circolare in oggetto. L’Istituto ha elencato gli interventi contenuti nel testo della manovra finanziaria, a partire dai trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa che vedono un incremento di 250 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2023, del Fondo sociale per occupazione e formazione (articolo 1, comma 324 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197) e ulteriori 70 milioni di euro a valere sul citato Fondo, per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (cassa integrazione straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Di seguito alcuni tra i principali interventi.

Misure di sostegno per i lavoratori del settore dei call center

Il comma 327 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 proroga, per l’anno 2023, le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, nel limite di spesa di 10 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Proroga dell’integrazione del trattamento di CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA

Prorogata per l’anno 2023 (comma 328), nel limite di spesa di 19 milioni di euro, l’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche per i dipendenti del gruppo ILVA.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività

Viene disposta la proroga (comma 329), per l’anno 2023, della possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale da parte delle aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale. La misura di sostegno – per la cui prosecuzione sono stanziati 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione – potrà essere concessa, in deroga ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali, per un periodo massimo di 12 mesi.

Congedo parentale

La legge di Bilancio 2023, infine, ha introdotto un’importante novità in materia di congedo parentale al comma 359: si dispone, infatti, per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, l’elevazione dell’indennità dal 30% all’80% della retribuzione. In particolare, la nuova misura che può essere fruita in alternativa tra i genitori trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022.

 

Ebincolf: acquisizione dello status di Organismo di certificazione “Accredia”

Dal 2023 Ebincolf, operativo in qualità di Organismo di certificazione con il marchio “Certicolf”, certificherà la professionalità degli assistenti familiari sulla base della norma UNI 11766:2019

Ebincolf, l’Ente Bilaterale Nazionale del settore del Lavoro Domestico costituito dalle Parti Sociali firmatarie della contrattazione nazionale di settore Fidaldo, Domina, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf, ha acquisito lo status di Organismo di certificazione Accredia con l’accreditamento riconosciuto ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 del 2012.
Per l’ammissione all’esame di certificazione le lavoratrici e i lavoratori dovranno dimostrare di possedere tre requisiti minimi:
– una conoscenza di base della lingua italiana;
– una comprovata formazione, realizzata nell’ultimo triennio, che abbia consentito il conseguimento delle conoscenze, abilità e competenze nella mansione oggetto della certificazione;
– un’esperienza lavorativa in regola di almeno 12 mesi, anche non continuativa, nell’ultimo triennio e nelle mansioni oggetto della certificazione.
Dal 2023 Ebincolf, operativo in qualità di Organismo di certificazione con il marchio “Certicolf”, certificherà la professionalità degli assistenti familiari sulla base della norma UNI 11766:2019 “Attività professionali non regolamentate. Assistente familiare: colf, baby-sitter, badante – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”. La norma definisce i requisiti specifici di ciascuna figura professionale operativa nell’ambito dell’assistenza familiare, con riferimento alle tre qualifiche funzionali di colf, badante e baby sitter.
L’iter di certificazione, avviato da Ebincolf nel 2017 sulla base di un disciplinare interno, ha comportato una significativa rivisitazione delle competenze e dell’organizzazione dell’Ente, esaltando il valore della contrattazione collettiva nazionale.

Traslazione su pensione delle cessioni da stipendio, le istruzioni dell’INPS

L’Istituto rende noto la migrazione progressiva dei piani di ammortamento delle gestioni pubblica e privata in procedura “Quote Quinto” (INPS, messaggio 13 gennaio 2023, n. 244).

Il tema della della traslazione su pensione delle cessioni da stipendio è al centro del messaggio in commento dell’INPS. L’Istituto parte dal presupposto che qualora il rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato,  si risolva prima dell’estinzione del finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio, si realizza ope legis l’automatismo traslativo dell’importo retributivo ceduto.

Di conseguenza, per il 2023 sono stati quantificati gli oneri di gestione a ristoro del servizio prestato in ragione del vincolo contrattuale che si instaura con l’Istituto e delle relative clausole contemplate e accettate in sede di accreditamento o di convenzionamento dagli intermediari finanziari (per le annualità 2024 e 2025 tali oneri saranno rideterminati sulla base delle risultanze della contabilità analitica).

I nuovi applicativi INPS per la procedura “Quote Quinto”

L’INPS rende noto che l’attuazione della traslazione della cessione stipendiale sulla pensione è demandata al progetto di reingegnerizzazione della procedura “Quote Quinto”, attualmente dedicata alla gestione dei recuperi su pensioni esclusivamente correlati ai finanziamenti stipulati dal cedente nello status di pensionato.

L’obiettivo è, quindi, quello di estendere ai piani di ammortamento delle traslazioni di cessioni stipendiali tutte le funzionalità della procedura “Quote Quinto” quali, a titolo esemplificativo, rilascio quota cedibile, rinnovo piano, variazione soggetto beneficiario delle quote mensili, chiusura piano per estinzione anticipata totale, rimodulazione piano per estinzione anticipata parziale, accodamento rate (disponibile esclusivamente per la Gestione privata), ecc.

Parallelamente all’avvio dell’attività progettuale, è stato attivato un piano di migrazione progressiva nella procedura “Quote Quinto” sia dei piani di ammortamento in corso, sia di quelli di futura acquisizione.

Migrazione in procedura “Quote Quinto” dei piani di cessione da stipendio della Gestione pubblica

Finora la migrazione in “Quote Quinto”, effettuata a livello centrale, ha interessato circa 36.000 posizioni rispetto alla totalità dei piani di cessione da stipendio (circa 38.000) presenti nei sistemi della Gestione pubblica GPP/SIN. L’INPS chiarisce che ai piani migrati in “Quote Quinto” si applicano le stesse modalità previste dalla procedura per i piani di cessione del quinto della pensione della Gestione pubblica (pertanto, non potrà essere attivata la funzione “accodamento” in quanto non disponibile per i piani di tale gestione).

Migrazione in procedura “Quote Quinto” dei piani di cessione da stipendio della Gestione privata

La migrazione in “Quote Quinto” ha interessato anche circa 5.000 piani di cessione da stipendio presenti in procedura “Cessione Quinto da Stipendio – Gestione Privata” ed è stata completata il 3 gennaio 2023, sempre a livello centrale.

In questo caso, i piani migrati sono contrassegnati sul portale “Quote Quinto” con il prefisso CQS anteposto al “Numero riferimento pratica”. Per ciascun piano è stato generato, a livello centrale, il rispettivo codice “ID PIANO” e si è proceduto a calcolare il rispettivo piano di ammortamento con il “numero delle rate” che corrisponde al quoziente importo da recuperare/importo rata.

Infine, l’INPS comunica che sui nuovi piani di cessione da stipendio delle gestioni pubblica e privata gli oneri saranno applicati, a decorrere dal mese successivo a quello della migrazione in procedura “Quote Quinto”, in base al profilo (convenzionato/non convenzionato) posseduto dall’intermediario finanziario all’atto della migrazione.

Fondo Previndai: recepite anche per l’anno 2023, le modifiche della contribuzione 2022

Versamenti contributivi 2023 al Fondo di Previdenza complementare per i Dirigenti-Aziende industriali

Per i Dirigenti a cui viene applicato il CCNL Dirigenti-Aziende industriali, vengono confermate anche per quest’anno, le modifiche dei contributi versati al Fondo di Previdenza complementare Previndai, che sono state applicate sino all’anno 2022, ossia:
– l’aumento del massimale contributivo erogato annualmente fino ad euro 180.000,00;
– la
possibilità, da parte delle Imprese, di sopportare il versamento annuale della contribuzione dovuta al Fondo, fino ad un massimo del 7%, rimanendo a carico del dirigente solo l’1% della medesima, previo accordo tra quest’ultimo e l’Impresa stessa.

Rinnovata altresì l’estensione a tutti gli iscritti al Fondo, del contributo minimo annuo a carico dell’Azienda, pari ad un ammontare di euro 4.800,00.

Nella tabella sottostante, viene riassunto schematicamente quanto sopra specificato relativamente alla contribuzione 2023.

 

Contribuzione 2023
Anzianità dirigenziale Classe di contribuzione Massimale contributivo Aliquote
Fino a 6 anni Cl. 1, 2, 3 e 4 Sino ad euro 180.000,00 4% Azienda

e

4% Dirigente

Oltre 6 anni

In relazione al limite contributivo minimo, è previsto inoltre: un adeguamento, confrontando i soli contributi aziendali di importo pari ad euro 4.800,00; in caso di cessazione in corso dell’anno, il limite della somma poc’anzi citata, va riproporzionato in base ai mesi di servizio prestati nell’anno d’interruzione del rapporto di lavoro considerando altresì il preavviso, e, qualora fosse, anche la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni ritenuta mese intero; nessun adeguamento deve esser apportato nei casi in cui l’Impresa non debba versare la contribuzione a proprio carico. A tal proposito, è bene ricordare che, l’azienda, è tenuta a destinare il 4% della retribuzione utile, al TFR, nella circostanza in cui, il dirigente, versi la contribuzione minima, pari sempre al 4% della retribuzione utile, al TFR, come previsto dal Contratto Collettivo.
Difatti, qualora egli non dovesse versare alcun contributo al Fondo, ed al tempo stesso volesse conferire il proprio TFR per intero sempre al Fondo, l’azienda non sarà tenuta ad erogare alcunché.

Nella tabella sottostante, è riassunta la situazione prevista per l’anno 2023.

 

Accantonamento TFR Contribuzione Dirigente Contribuzione Azienda
Integrale sì volontaria (min. 4%) il maggiore tra

il 4% e 4.800,00 euro

no nessuna contribuzione
Parziale obbligatoria (4%) il maggiore tra

il 4% e 4.800,00 euro

Nessuna modifica è stata poi rinvenuta per quel che riguarda la quota di TFR da versare al Fondo Previndai. Per l’anno 2023, infatti, le quote TFR sono quelle di seguito riportate:

 

Classi di Contribuzione Quota TFR
Cl. 1 3% della retribuzione utile al TFR
Cl. 2 4% della retribuzione utile al TFR
Cl. 3, 4 e 8 Integrale accantonamento

 

 

CCNL Anas: aumento dei minimi retributivi dal mese di febbraio 2023

Nuovi minimi retributivi per i lavoratori del gruppo Anas

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Anas, applicato a tutti i dipendenti del gruppo ANAS, e sottoscritto in data 14 dicembre 2022 tra ANAS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILPA ANAS, UGL Viabilità e logistica, SADA FAST CONFSAL, SNALA CISAL, ha previsto all’art. 98, in coerenza con l’art. 97, co. 4, i nuovi minimi retributivi, in vigore dal 1° febbraio 2023, come riportati nella tabella sottostante.

 

Livello Minimo
A 2.957,21
A1 2.464,34
B 2.094,72
B1 1.909,84
B2 1.724,98
C 1.416,97
C1 1.232,22