Incremento dei minimi retributivi, erogazione dell’elemento perequativo e dell’importo welfare tra le scadenze del mese di giugno
Con l’accordo siglato il 23 dicembre 2021 Federorafi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, hanno definito gli incrementi retributivi per gli addetti dei settore orafo argentiero e della gioielleria, per i mesi di giugno 2022, giugno 2023 e per dicembre 2024. Di seguito i minimi retributivi da applicarsi da giugno 2023.
Livello | Da giugno 2023 |
1.a | 1.261,88 |
2.a | 1.385,91 |
3.a | 1.526,93 |
4.a | 1.588,79 |
5.a | 1.697,37 |
5.a Super | 1.811,67 |
6.a | 1.947,53 |
7.a | 2.117,57 |
Sempre nel mese di giugno, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua lorda pari a 250,00 euro, onnicomprensiva e non incidente sul Tir ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Le aziende, entro il mese di giugno di ogni anno, dovranno inoltre mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.