Assegno unico e universale: ricalcolo competenze mensili e conguagli

L’INPS comunica di aver avviato le procedure di ricalcolo degli importi dovuti per la prestazione di Assegno unico e universale per i figli a carico e che hanno determinato conguagli a credito e a debito (INPS, messaggio 26 maggio 2023, n. 1947). 

L’importo della rata mensile della prestazione di Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) può subire variazioni sia in considerazione del momento in cui è presentata la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), sia per effetto di possibili mutamenti dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nel corso dell’anno (ad esempio, per effetto di nuove nascite).

 

Pertanto, con il messaggio in oggetto, l’INPS comunica che è stata avviata a livello centrale la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso dell’annualità 2022 tenuto conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023.

 

A seguito di tale rielaborazione, sono state determinate alcune compensazioni, che hanno dato luogo a importi da erogare in favore del richiedente l’assegno (c.d. “conguagli a credito”) o a somme che sono state erogate indebitamente e che quindi devono essere recuperate (c.d. “conguagli a debito”).

 

I casi più frequenti che possono comportare variazioni da tener presente in sede di ricalcolo sono i seguenti:

 

– liquidazione degli importi relativi alla settima e ottava mensilità di gravidanza (c.d. premio alla nascita), sulla base del valore dell’ISEE presentato entro 120 giorni dalla nascita del figlio;

 

-maggiorazioni degli importi spettanti per le mensilità di gennaio e febbraio 2023, tenuto conto del riconoscimento della rivalutazione legata all’aumento del costo della vita; 

 

– importi liquidati sulla base di valori di ISEE del nucleo familiare, poi dichiarati discordanti dalla Struttura INPS territorialmente competente a seguito di accertamenti effettuati sulla veridicità dei dati dichiarati;

 

– conguagli derivanti da operazioni di rettifica dell’ISEE 2022, eventualmente effettuate dai Centri di assistenza fiscale (CAF) successivamente al 31 dicembre 2022;

 

– eventuali recuperi della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori di cui all’articolo 4, comma 8, del D.Lgs. n. 230/2021, laddove non spettante in presenza di nucleo monogenitoriale, diverso comunque da quello vedovile che invece mantiene l’agevolazione per il quinquennio successivo alla data del decesso del genitore lavoratore;

 

– rideterminazione degli importi spettanti per effetto del riconoscimento delle maggiorazioni per soggetti disabili;

 

– ricalcolo degli importi relativi ai nuclei familiari numerosi e per i figli successivi al secondo;
 

– ricalcolo degli importi dell’Assegno unico per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza (RdC) con rideterminazione della somma spettante al genitore non facente parte del nucleo ISEE del minore, sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 230/2021;
 

– importi riconosciuti con riferimento alle domande di Assegno unico presentate antecedentemente al 30 giugno 2022, con ISEE presentati entro il 30 giugno dello stesso anno e rate calcolate con importo al minimo (50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i figli maggiorenni).

 

Qualora risulti una situazione di credito, le somme dovute sono state poste in liquidazione, in aggiunta alle quote ordinariamente percepite, a partire dalla rata del mese di aprile 2023.

 

A decorrere sempre dalla mensilità di aprile 2023, si è proceduto anche al recupero delle somme indebitamente erogate, privilegiando la compensazione degli importi, laddove possibile, con le rate future.

 

In proposito l’INPS precisa che la trattenuta teorica massima viene effettuata nei limiti del quinto dell’importo della mensilità individuata e non è operata se l’importo totale da recuperare è inferiore o pari a 12 euro. Infine, in linea teorica, il numero delle trattenute può arrivare sino a 72 rate e sulla base di quanto stabilito in materia di Assegno per il nucleo familiare (ANF), in via analogica, applicabile all’AUU, può riguardare esclusivamente importi a debito relativi all’AUU e non anche debiti ascrivibili ad altre prestazioni.

CIPL Agricoltura Impiegati – Pavia: siglato l’accordo per il rinnovo

Previsti aumenti degli stipendi del 3,9% e una premialità Welfare pari a 0,6%

Il 16 maggio 2023 è stato sottoscritto tra le associazioni datoriali agricole, Confagricoltura, Coldiretti e Cia di Pavia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Confederdia di Pavia l’accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale dei quadri e impiegati agricoli della Provincia di Pavia.
L’intesa raggiunta nella sua globalità troverà attuazione nella stesura definitiva del CIPL, prevista per giugno 2023 e nel quale verrà data attuazione degli accordi raggiunti in materia di bilateralità, welfare, parte normativa e parte economica.
Per quanto riguarda la parte economica, dal 1°maggio 2023, l’accordo ha previsto l’aumento per le retribuzioni del 3,9%.
Si è stabilita inoltre, una premialità Welfare dello 0,6%, mentre per quanto riguarda le modalità di determinazione saranno stabilite da una Commissione, che analizzerà i dati della produzione, prevista a giugno 2023

Cure termali: superato il limite dell’ultimo termine revisionale

L’INAIL ha modificato il Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici (INAIL, circolare 24 maggio 2023, n. 20).

L’INAIL ha eliminato la scadenza dell’ultimo termine revisionale, quale limite per il riconoscimento delle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici. La modifica al relativo Protocollo è stata stabilita in base alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 15 maggio 2023, n. 118.

La decisione dell’Istituto avviene in base all’orientamento evolutivo della Corte di Cassazione, per cui la presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi trova applicazione soltanto per quanto riguarda la misura della rendita di inabilità. Di conseguenza, le variazioni delle condizioni psicofisiche dell’infortunato e/o tecnopatico verificatesi dopo la scadenza dei termini revisionali, pur non potendo essere prese in considerazione ai fini dell’attribuzione di un grado maggiore o minore di menomazione a cui rapportare l’indennizzo in capitale o la rendita, sono, invece, rilevanti ai fini dell’erogazione delle altre prestazioni.

Infatti, in coerenza con l’obiettivo di realizzare un modello sempre più evoluto di “presa in carico” del lavoratore infortunato e/o tecnopatico, l’INAIL eroga prestazioni di assistenza protesica, interventi per l’autonomia e per il reinserimento sociale e lavorativo dei disabili da lavoro anche a termini revisionali scaduti, quando ritenuti necessari a garantire il mantenimento delle condizioni psicofisiche, relazionali e sociali e/o a prevenirne il peggioramento o a garantire il reinserimento lavorativo del disabile da lavoro.

Con la stessa logica, ad esempio, l’Istituto ha previsto che i farmaci di fascia C siano rimborsabili anche dopo la stabilizzazione o il consolidamento dei postumi. 

Pertanto, in applicazione delle modifiche al “Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici” approvato con la deliberazione su richiamata, le prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici sono erogabili anche oltre i termini revisionali.

Infine, l’Istituto segnala che le disposizioni contenute nel  citato Protocollo si applicano a tutti i casi futuri, a quelli in istruttoria e a quelli per cui siano in atto controversie amministrative o giudiziarie.

Eber: contributi a favore delle imprese colpite dall’alluvione

A disposizione un fondo a tutela del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane e dalle imprese colpiti dagli eventi alluvionali di maggio

L’Eber, Ente Bilaterale dell’artigianato dell’Emilia Romagna, ha deciso di mettere a disposizione un fondo a tutela del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane e dalle imprese colpiti dagli eventi alluvionali di maggio.
Il fondo interverrà con tre prestazioni, ossia:
– per le imprese, è prevista la corresponsione di un contributo per le spese riguardanti la ricostruzione e il ripristino dell’attività aziendale. Saranno accettate tutte le spese da un importo minimo di 1.300,00 euro, corrispondendo un contributo pari al 20% delle spese documentate fino ad un massimale di 15.000,00 euro;
– per i lavoratori, è previsto un contributo fino al 50% dei costi sostenuti per far fronte al ripristino e risanamento delle proprie abitazioni fino a un massimo di 800,00 euro;
– per i lavoratori che siano stati impossibilitati a raggiungere il posto di lavoro è invece previsto un importo pari a quanto stabilito dall’ammortizzatore sociale nazionale. Le giornate indennizzate saranno 8 per un massimo di 2 settimane.
Per le prime 2 prestazioni è prevista la seguente modalità di pagamento:
– pagamento del 50% dopo l’approvazione della domanda;
– pagamento della quota restante dopo la chiusura delle domande, in base alle disponibilità finanziarie residue.
L’Ente si sta attivando per rendere disponibili il prima possibile le procedure per poter accedere a tali prestazioni. 

CCNL Consorzi di bonifica: rinnovata la disciplina contrattuale

Previsti aumenti retributivi, creazione dell’Ente Bilaterale, avanzamenti nella classificazione e implementazione degli scatti di anzianità

Sottoscritto tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Filbi-Uil e Snebi il rinnovo del CCNL Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario, contratto che disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti tra i Consorzi di bonifica (compresi i Consorzi di bonifica montana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti.
A darne comunicazione sono i sindacati soddisfatti per il risultato raggiunto, frutto di un’importante trattativa tra lavoratori e la delegazione trattante.
Tra le novità salienti si enunciano gli avanzamenti nel sistema della classificazione, l’implementazione degli scatti di anzianità per gli assunti dopo l’anno 2000, nonché la creazione dell’Ente Bilaterale finanziato mediante un contributo pari allo 0,75% da parte dei consorzi, avente ruolo primario nella tutela dei lavoratori, rispetto agli incentivi, al ricambio generazionale nel comparto, ed all’integrazione della malattia per gli avventizi.
Circa la parte economica, è previsto un aumento retributivo sul biennio 2023-2024 pari al 4,95%, del 3% con il mese di giugno 2023 e dell’1,95% a luglio 2023.
Fai, Flai e Filbi affermano altresì che, il rinnovo contrattuale rappresenta un progresso importante per il personale del settore, soprattutto nella consapevolezza che occorre valorizzare il ruolo del comparto come fondamentale per la nostra agricoltura, la transizione ecologica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la tutela del territorio.