Fiscalità delle partecipazioni intestate a una società fiduciaria

In caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie affidata con apposito mandato a “società fiduciarie autorizzate” da persona fisica non imprenditore, ai fini delle imposte dirette gli effetti si producono direttamente sul fiduciante, con riferimento sia ai proventi (dividendi), sia alle plus/minus – valenze, sia alla rivalutabilità del costo di acquisizione delle partecipazioni (Norma di comportamento 01 marzo 2022, n. 216).

Con l’intestazione fiduciaria di titoli azionari e quote di partecipazione societaria, è disciplinata nella legislazione nazionale la possibilità di separare la titolarità del diritto di proprietà rispetto alla legittimazione al relativo esercizio. La disciplina delle “società fiduciarie” all’art. 1 della L. 23/11/1939 n. 1966 le definisce come “quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa di assumere (…).la rappresentanza di portatori di azioni e obbligazioni”. Il legislatore ha imposto alle società fiduciarie una serie di obblighi, concernenti anche la comunicazione delle generalità degli effettivi proprietari dei titoli fiduciariamente intestati. In particolare, in base all’art. 9 della L. 29/12/1962 n. 1745, “le società fiduciarie devono comunicare (…) al competente Ufficio delle Imposte …i nomi degli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi, sulle quali hanno riscosso utili nell’anno solare precedente” . La Corte di Cassazione ha pertanto ritenuto che “la proprietà della società fiduciaria, pur non potendosi dire fittizia, viene ad assumere, pur tuttavia, connotazione meramente “formale” mentre il fiduciante, nonostante la formale intestazione del bene alla fiduciaria ne conserva la proprietà “sostanziale ” ed è quindi in grado di disporre direttamente, senza necessità di alcun formale ritrasferimento dei titoli da parte delle società “(Cass. 14 ottobre 1997, n. 10031) e ancora che “nella società fiduciaria, i fiducianti…vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alle società ed a queste strumentalmente intestati” (così anche Cassazione, SSUU, 21 maggio 1999, n. 4943″).
Questo principio di prevalenza della “sostanza” (fiduciante) sulla “forma” (società fiduciaria intestataria) è stata condiviso anche dalla Agenzia delle Entrate in tema di applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni (cfr. Circolare 28/E del 27/3/2008, cap. 3 e 4.1).
L’applicazione di tale principio ai fini delle imposte dirette comporta quindi che i dividendi (e ogni altro riparto di utili societari) siano soggetti alle regole previste dagli art. 44/47 del TUIR in capo al fiduciante. La società distributrice residente in Italia applica le eventuali ritenute alla fonte, ove dovute in base alle regole previste dal DPR 600/73 e relative modificazioni nel tempo a seconda delle caratteristiche del fiduciante, (partecipazione qualificata o non qualificata) e della data di origine degli utili distribuiti, per cui potrà verificarsi l’obbligo alla imposta sostitutiva al 26% sull’intero importo (ed il percipiente non indica nulla nella sua dichiarazione dei redditi), oppure – nei casi previsti dalla disposizione transitoria dell’art. 1 c 1005/1006 della L. 205/2017 (distribuzione di utili prodotti prima del 2018 e percepiti fino al 2022) con obbligo alla tassazione in Dichiarazione dei Redditi PF, quadro RL (oppure in 730) per la quota imponibile (40% o 49,72% o 58,14%) pro-tempore prevista, il tutto sulla base dell’attestazione fornita dalla società fiduciaria riguardo alle caratteristiche soggettive del fiduciante.
Nel caso di deposito fiduciario di azioni emesse da società residente all’estero, la ritenuta è operata dalla società fiduciaria.

Inoltre, per la determinazione delle plusvalenze /minusvalenze in caso di cessione a terzi da parte di persone fisiche ex art. 66 e 67 TUIR – con inapplicabilità delle disposizioni degli art. 86 (in generale) e art. 87 (Participation Exemption) del TUIR applicabili solo in caso di tassazione del “reddito delle società” – occorre fare riferimento ai costi di sottoscrizione o di acquisto da terzi sostenuti dal fiduciante, fermo il diritto del fiduciante di accedere alla “rivalutazione” del costo di acquisto sulla base della normativa originatasi dall’art. 5 della L. 448/2001, e successive modifiche e integrazioni, in quanto il requisito del “possesso” della partecipazione alla data di riferimento della rivalutazione risulti “sostanzialmente” rispettato dal fiduciante, come confermato dalla natura negoziale del mandato fiduciario conferito, con la conseguenza che il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dalla Legge di rivalutazione è effettuato a cura e nome del fiduciante e con indicazione nella sua relativa dichiarazione dei redditi.

 

Irap esclusa per il tassista veneziano

Il tassista via acque interne in Venezia che si serve delle strutture della cooperativa di cui è dipendente non è soggetto ad Irap venendo a mancare il presupposto dell’autonoma organizzazione (Corte di Cassazione – ordinanza 08 marzo 2022, n. 7457).

Ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 446/1997 presupposto per l’assoggettamento all’Irap è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla prestazione di servizi, applicabile anche alle “persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate.
Quanto al significato di autonoma organizzazione, la Corte Costituzionale ha puntualizzato che l’imposta incide su un fatto economico diverso dal reddito, cioè su quel quid pluris aggiunto dalla struttura organizzativa alla attività professionale, tale da costituire un indice di capacità contributiva idonea a giustificare l’assoggettamento al tributo, il che non implica alcun limite quantitativo, di prevalenza o meno rispetto al lavoro autonomo esercitato, bensì semplicemente un giudizio di valore sulla idoneità di quella organizzazione a potenziare le possibilità produttive del professionista.
La Corte di legittimità ha esplicitato la nozione di autonoma organizzazione nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, riconoscendola ai fini IRAP quando il contribuente:
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Nel perimetrare ulteriormente l’assoggettamento ad Irap del lavoratore autonomo le Sezioni unite, da ultimo intervenute, hanno affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto quale presupposto dell’imposta dall’art. 2 cit., non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
La Corte ha anche affermato che per la soggezione ad IRAP dei proventi del professionista autonomo è necessario che la struttura organizzata, di cui questi si avvalga, faccia capo allo stesso non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo organizzativo, in conseguenza non riconoscendo ad esempio la soggettività passiva all’imposta al professionista che, collaborando presso importanti studi professionali, ne aveva utilizzato la struttura organizzativa, traendone utilità. Si è anche detto che il professionista che svolga l’attività all’interno di una struttura altrui, così difettando di autonomia organizzativa, non è assoggettato all’Irap.
Con riferimento alla professione di medico generico convenzionato con il SSN si è affermato che la disponibilità di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo.
In riferimento all’attività di tassista si è affermato che l’esercizio dell’attività di piccolo imprenditore è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. E a tal fine si è ribadito che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, con esclusione dunque delle ipotesi in cui sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
L’accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Detto questo, relativamente al caso di specie, non è assoggettabile all’imposta il tassista via acque interne in Venezia che si serve delle strutture della cooperativa di cui è dipendente per effettuare il servizio di trasporto. In tal caso viene a mancare in presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

Modifiche nei servizi online per le PAN e nuovo numero di identificazione delle unità da diporto

L’INAIL ha comunicato il rilascio in produzione delle modifiche nei Servizi Online per l’adeguamento dell’archivio al nuovo sistema di identificazione delle unità da diporto introdotto con l’istituzione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto

 

Con l’istituzione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), istituito presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato superato il vecchio sistema di tenuta dei registri di iscrizione delle unità da diporto, gestiti in formato cartaceo e detenuti presso ciascun ufficio circondariale marittimo, prevedendone l’informatizzazione e la devoluzione delle relative competenze ad un’unica autorità centrale competente su tutto il territorio nazionale.
E’ stato, pertanto istituito l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), che contiene le informazioni di carattere tecnico e giuridico delle unità da diporto, tra cui l’identità del proprietario, gli elementi tecnici dell’unità, nonché “tutti gli atti soggetti a pubblicità legale” relativi al mezzo, come ad esempio i controlli di sicurezza della navigazione effettuati sulle unità da diporto dalle autorità competenti (primariamente il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera).
L’archivio è articolato nelle sezioni:
– “dati RID e RND”, popolata dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della Motorizzazione Civile attraverso il trasferimento dei dati presenti nei registri di iscrizione cartacei e nei pertinenti fascicoli tenuti dagli stessi alla data di entrata in vigore del regolamento;
– “dati SISTE”, alimentata con i dati raccolti dal CED in sede di prima immatricolazione delle unità da diporto e di rilascio dei documenti di navigazione relativi alle unità da diporto già immatricolate.
Il regolamento dispone la semplificazione e la razionalizzazione delle modalità di iscrizione e cancellazione delle unità da diporto nei relativi registri e delle modalità di rilascio dei documenti di navigazione attraverso l’istituzione degli sportelli telematici del diportista (STED), collegati telematicamente con il Centro elaborazione dati del Ministero (CED).

In base alla normativa, lo Sportello telematico del diportista (STED) è abilitato al rilascio dei seguenti documenti:
– la licenza di navigazione e il suo aggiornamento mediante appositi tagliandi nonché il rilascio di duplicati;
– il certificato di sicurezza;
– il certificato di idoneità;

– l’autorizzazione alla navigazione temporanea;
– la licenza provvisoria.
Nella sezione dedicata all’inserimento dei dati caratteristici delle PAN, sia in caso di denuncia di iscrizione di un nuovo soggetto assicurante che nel caso si stia procedendo all’apertura di una nuova Posizione Assicurativa Navigazione su un codice ditta Inail già attivo, è stato previsto un nuovo campo denominato “Numero ATCN” che deve essere obbligatoriamente compilato in caso di apertura della posizione per assicurare una unità da diporto (categoria naviglio 80 e 82).

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Ammissibilità delle richieste di garanzia in favore delle imprese agricole (MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare 08 marzo 2022, n. 3)

A partire dal 16 marzo 2022, sarà possibile presentare richieste di ammissione alla garanzia del Fondo in favore dei soggetti beneficiari finali del settore agricolo a valere sul Regolamento UE n.1408/2013 del 18 dicembre 2013 e sul Regolamento UE n.702/2014 del 25 giugno 2014.
Per quanto riguarda, invece, le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo in favore di soggetti beneficiari finali del settore della pesca e dell’acquacoltura, quest’ultime potranno essere presentate a valere sul Regolamento UE n.717/2014 del 27 giugno 2014 e sul Regolamento UE n.1388/2014 del 16 dicembre 2014 a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite successiva apposita Circolare.
Si comunica, inoltre, che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2 del DL Energia, il Consiglio di gestione ha deliberato che, nel periodo 1° aprile – 30 giugno 2022, la commissione una tantum prevista ai fini dell’ammissione all’intervento del Fondo, non è dovuta per tutte le richieste di ammissione riferite a finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia.
Si intendono escluse dal campo di applicazione della norma le sole operazioni a fronte di investimento.

Contributo straordinario a impianti di riciclo di rifiuti di alluminio

Il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato le modalità e i criteri per il riconoscimento del contributo straordinario in conto esercizio alle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti di alluminio che, nell’ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con difficoltà a operare riportando un calo dei ricavi. Il Decreto di attuazione datato 31 dicembre 2021 è stato pubblicato nella G.U. n. 57 del 9 marzo 2022.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di concessione del contributo straordinario le società di gestione degli impianti di selezione e di riciclo di rifiuti in alluminio aventi codice CER 150104 e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti:
a) risultino regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese e attive;
b) dimostrino, con la dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo di imposta, l’ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese e una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, di aver continuato a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato in conseguenza dell’emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19;
c) abbiano registrato una riduzione dell’ammontare dei ricavi nell’esercizio 2020 rispetto al valore dei ricavi relativo all’esercizio 2019;
d) risultino iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata INPS;
e) non siano destinatarie di sanzioni interdittive illeciti amministrativi dipendenti da reato e non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione della disciplina antimafia;
f) non si trovino in stato di liquidazione né siano soggetti a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
Non possono, in ogni caso, essere ammessi al contributo i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, fatta eccezione per le microimprese e le piccole imprese, che possono accedere al contributo anche se già in difficoltà alla predetta data del 31 dicembre 2019, ferma restando, in ogni caso, la condizione prevista alla lettera f), e purché le imprese non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

DETERMINAZIONE E MISURA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Il contributo straordinario è concesso in conto esercizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili (3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino al 20 per cento della riduzione dell’ammontare dei ricavi registrata nell’esercizio 2020 rispetto al valore dei ricavi relativo all’esercizio 2019; in ogni caso è riconosciuto nei limiti della disciplina in materia di aiuti «de minimis».
Qualora l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria, le risorse disponibili sono ripartite in proporzione all’importo dell’agevolazione spettante a ciascun soggetto richiedente. Tutti i soggetti ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Ai fini dell’accesso al contributo straordinario, deve essere presentata apposita istanza al Ministero della Transizione Ecologica, esclusivamente tramite la procedura informatica gestita dal soggetto attuatore (Invitalia Spa).
I termini, le modalità di presentazione della domanda e l’eventuale documentazione da allegare saranno definiti con successivo provvedimento.
La presentazione dell’istanza deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale sia stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Al termine della fase istruttoria, per le domande accolte, il contributo è erogato dal Ministero, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio del DURC, e dell’assenza di inadempimenti relativi all’obbligo di versamento di somme iscritte a ruolo derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

REVOCA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Il contributo concesso è revocato, ferme restando le disposizioni vigenti per le responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, qualora:
a) sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario nell’ambito del procedimento;
c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi informativi;
d) il soggetto beneficiario non consenta le attività di controllo;
e) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni.
Al ricorrere dei suddetti casi il Ministero dispone la revoca, totale o parziale, del contributo e procede al recupero, anche con l’iscrizione a ruolo, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Il contributo straordinario è soggetto agli obblighi di pubblicazione nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.