Imposta sostitutiva IRPEF e rendita vitalizia derivante da polizza assicurativa

L’Agenzia delle entrate chiarisce dubbi sull’applicabilità del regime IRPEF previsto per i titolari di redditi da pensione di fonte estera anche al percettore di una rendita vitalizia derivante dalla sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita avente finalità di copertura del rischio di invalidità permanente (Agenzia delle entrate, risposta 8 marzo 2023, n. 246). 

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni indicati nell’articolo 24 ter del TUIR possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, con aliquota del 7%, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione (complessivamente 10 anni).

 

Nel quesito di cui alla risposta in oggetto, si chiede se il regime di cui sopra, riservato alle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, si possa applicare anche alla rendita vitalizia percepita a fronte di un contratto di assicurazione sulla vita, stipulato con un ente privato estero, finalizzato (in parte) alla copertura del rischio di invalidità permanente.

 

In sostanza, l’applicazione del regime fiscale in argomento è subordinata alla condizione che la persona fisica che si trasferisce in Italia possieda «redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri». Tali redditi sono le pensioni di ogni genere e gli assegni a essi equiparati: nella definizione rientrano tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo), ma anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

 

Premesso ciò, l’Agenzia già in precedenza ha chiarito che, in linea generale, le prestazioni pensionistiche integrative erogate a un soggetto che trasferisce la residenza fiscale in Italia, versate da un fondo previdenziale professionale estero o tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l’ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana.

 

Nel caso specifico sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, si evidenzia che la sottoscrizione della polizza rappresenta un atto di natura volontaria che non ha una finalità previdenziale e l’erogazione delle prestazioni a favore dell’Istante non richiede il raggiungimento di alcun requisito anagrafico pensionistico. 

 

Sulla base di queste considerazioni, non essendo la polizza stipulata volta a garantire all’iscritto una pensione integrativa, si conclude che la rendita in esame non è riconducibile nell’ambito dei redditi di cui al suddetto articolo 49 del TUIR e, dunque, che l’istante non possa accedere al regime di favore previsto dall’articolo 24 ter del TUIR

 

CIRL Edilizia Artigianato – Abruzzo: rinnovato il contratto

Previste importanti novità in materia di bilateralità, legalità, formazione, sostenibilità e lotta al dumping contrattuale

Nella sede della CNA Abruzzo è stato siglato da Casartigiani Abruzzo, Claai Abruzzo, Cna Costruzioni Abruzzo, Confartigianato Abruzzo, Unione Costruttori Abruzzesi (per la parte datoriale) e Cgil Abruzzo e Molise, Filca-Cisl e Feneal-Uil (per i lavoratori) il rinnovo del contratto integrativo per i dipendenti delle imprese artigiane del settore delle costruzioni e affini della Regione Abruzzo. L’intesa ha concluso una lunga fase di trattative, accelerate dal rinnovo del contratto nazionale avvenuto il 4 maggio 2022.
Il nuovo contratto, che decorre dal 1° marzo 2023, conferma la centralità attribuita a Edilcassa Abruzzo e Edilfomas Abruzzo.
Nel testo approvato sono state inserite importanti novità in materia di bilateralità, legalità, qualità, formazione, sostenibilità e lotta al dumping contrattuale. Tra le principali, alcune riguardano la sperimentazione del badge elettronico, il rafforzamento del ruolo della formazione (anche nella versione professionalizzante), l’attivazione di strumenti di premialità per le imprese virtuose, l’introduzione della figura del Mastro Formatore Artigiano a supporto della formazione, l’adeguamento delle aliquote contributive e l’introduzione di parametri aziendali per il calcolo dell’elemento variabile della retribuzione (EVR).

Decreto immigrazione, novità sui flussi e sul contrasto all’illegalità

Il governo ha varato un provvedimento che definisce le quote di ingresso per il triennio 2023-25 (Consiglio dei ministri, comunicato 9 marzo 2023, n. 24).

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e per la  prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare. L’obiettivo dichiarato dall’esecutivo è quello di rafforzare gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e all’azione delle reti criminali che operano la tratta di esseri umani, semplificando le procedure per l’accesso, attraverso canali legali, dei migranti qualificati. Si prevede, pertanto un inasprimento delle pene con l’introduzione del nuovo reato di “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” per il quale c’è la previsione di una pena fino a 30 anni per la morte di più persone. Eliminata anche la necessità di convalida del giudice di pace per l’esecuzione dei decreti di espulsione disposti a seguito di condanna.

I nuovi flussi di ingresso legale

Per quel che riguarda i flussi di ingresso, le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato saranno definite, non più solo per un anno ma per un triennio (2023-2025), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere – tra l’altro – delle Commissioni parlamentari competenti. In via preferenziale, le quote saranno assegnate ai lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari.

Inoltre, si semplifica l’avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane e si accelera la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale. Previsti Ingressi fuori quota per stranieri che hanno superato, nel Paese di origine, i corsi di formazione riconosciuti dall’Italia, che saranno promossi dal Ministero del lavoro.

Peraltro, viene data priorità al settore agricolo, stabilendo che i datori di lavoro che hanno fatto domanda per l’assegnazione di lavoratori agricoli e non sono risultati assegnatari abbiano la precedenza rispetto ai nuovi richiedenti.

Viene, inoltre, previsto che i rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare avranno durata massima di tre anni, anziché due come oggi. Infine, si ridefinisce  la protezione speciale per evitare interpretazioni che portino a un suo allargamento improprio. Con norma transitoria si prevede che la nuova disciplina operi dall’entrata in vigore del citato decreto legge.

Contrasto alle agromafie

Con l’obiettivo di proteggere il mercato nazionale dalla criminalità agroalimentare, il personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, inquadrato nell’area delle elevate professionalità e nell’area funzionari, ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; il restante personale inquadrato nell’area assistenti e nell’area operatori è agente di polizia giudiziaria.

Centri per migranti

Vengono introdotte norme per il commissariamento della gestione dei centri governativi per l’accoglienza o il trattenimento degli stranieri, e comunque per farne proseguire il funzionamento. Si prevede la facoltà, in sede di individuazione, acquisizione o ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare al codice dei contratti pubblici, consentendo una maggiore speditezza nello svolgimento delle procedure. L’efficacia della deroga è limitata fino al 31 dicembre 2025. È fatto, comunque, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

 

CCNL Formazione Professionale: siglato accordo ponte fino al 31 dicembre 2023

Riconosciuta l’erogazione di un importo di 400,00 euro per l’anno 2023 a tutti i lavoratori

In data 27 febbraio 2023 Forma, Cenfop e Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal, in attesa di giungere al rinnovo del contratto di settore, hanno siglato un accordo ponte per il settore della formazione professionale, valevole dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023.
Nell’intesa le Parti hanno definito il riconoscimento di un importo di 400,00 euro per l’anno 2023 a tutti i lavoratori come welfare aziendale, e/o da versare sui fondi pensionistici. Sono stati demandati alla contrattazione regionale o aziendale la definizione delle modalità e dei relativi tempi di erogazione. In mancanza di accordo regionale o aziendale l’importo sarà erogato in due tranche:
– la prima, pari a 250,00 euro, entro il 31 dicembre 2023;
– la seconda, pari a 150,00 euro, entro il 15 gennaio 2024.
Le parti datoriali e sindacali hanno altresì fissato la data del 20 aprile 2023 per il proseguimento della trattativa per il rinnovo del contratto.

CCNL Vetro – Industria: prevista l’una tantum a marzo

Stabiliti 122,00 euro lordi a tutti i dipendenti con la retribuzione del mese di marzo

L’Ipotesi di Accordo, subordinata allo scioglimento di riserva da effettuare entro il 15 marzo 2023, sottoscritta da Assovetro e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil ed applicabile ai dipendenti di Aziende che producono vetro a macchina, a mano, a soffio, decorano, lavorano e posano in opera vetri, cristalli e specchi, effettuano la lavorazione di fiale, siringhe, termometri e densimetri, producono apparecchi per uso scientifico e sanitario, articoli di vetro per addobbi in genere e simili, trasformano lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato, accoppiato, stratificato, unito al perimetro e di sicurezza in genere ha previsto oltre l’incremento dei minimi tabellari mensili l’erogazione di un’indennità una tantum.
Difatti, a tutti i dipendenti in forza e con diritto alla retribuzione alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo è corrisposta una somma una tantum, pari a 122,00 euro lordi, in cifra uguale per tutti, da erogarsi con le competenze del mese di marzo 2023.
L’importo dell’una tantum è inteso in senso omnicomprensivo, senza alcun riflesso su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti o indiretti di alcun genere, compresi gli effetti sul calcolo del TFR.