Imposta di successione e Trust: chiarimenti dal Fisco

Le partecipazioni bloccate nel trust dal disponente e non cadute in successione alla morte di quest’ultimo e ancora parte del patrimonio segregato nel trust, di cui è titolare il trustee con vincolo di destinazione, non devono essere calcolate ai fini dell’attivo ereditario del defunto e dell’imposta di successione (Agenzia Entrate – risposta 04 luglio 2022 n. 359).

L’art. 2, co. 47, D.L. n. 262/2066 ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e donazioni prevedendone l’applicazione “sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.
Nel caso di specie, il disponente è deceduto e si è aperta la successione in favore dei figli che ancora non hanno provveduto all’accettazione formale dell’eredità.
Al riguardo, assume rilievo la circostanza che al momento del decesso del disponente, la quota di partecipazione nella società non faceva parte del patrimonio dello stesso in quanto segregata nel Trust e non è civilisticamente caduta in successione.
Pertanto, nel presupposto che, sotto il profilo civilistico, le partecipazioni in questione non siano cadute in successione, ma facciano tuttora parte del patrimonio segregato nel Trust e che il Trustee risulti il titolare della predetta quota di partecipazione di socio accomandante nella Società, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall’Atto istitutivo del Trust medesimo, ai fini della presentazione della dichiarazione di successione e della determinazione della relativa imposta, la predetta quota non debba essere ricompresa nell’attivo ereditario del de cuius.
Nel caso di specie, la circostanza che il Trust “non può essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale”, rileva ai soli fini dell’imputazione dei redditi, comportando che i redditi formalmente prodotti dal Trust saranno assoggettati a tassazione in capo al Disponente.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni all’istituto del trust, occorre far riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, con cui il legislatore, nel ripristinare l’imposta sulle successioni e donazioni, ne ha previsto l’applicazione anche agli “atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e la costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346”.

Pubblicato in G.U. il DM che riduce le imposte sui carburanti

Riduzioni, per il periodo 9 luglio – 2 agosto 2022, delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti( MEF – DM 24 giugno 2022)

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, recante riduzioni, per il periodo 9 luglio – 2 agosto 2022, delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti è stato firmato il 24 giugno 2022.
In particolare, il decreto in oggetto, prevede la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui GPL impiegati come carburanti; lo stesso DM prevede altresì l’esenzione dall’accisa e la riduzione al 5% dell’aliquota IVA per il gas naturale usato per autotrazione.

Rapporto di lavoro a termine località turistiche del commercio toscano

Disciplinati i contratti a tempo determinato nelle località turistiche toscane per il settore del Terziario Confesercenti.

In relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil – che, pur non esercitando attività di carattere stagionale, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano come località a prevalente vocazione turistica: il territorio della Regione Toscana.
S individuano i seguenti periodi di stagionalità: dal mese di aprile al 30 ottobre di ogni anno. Durante il periodo delle festività natalizie, e cioè dal 15 novembre al 15 gennaio, potranno essere conclusi contratti stagionali che dovranno prevedere una durata contrattuale che in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 16 giorni lavorativi e durante le fasce di lunga stagionalità, come determinate nel punto successivo, dovrà prevedere un minimo di almeno due mesi contrattuali. I lavoratori assunti in base al presente articolo si considerano stagionali a tutti gli effetti di legge e potranno prestare la loro opera esclusivamente nei territori indicati nello specifico allegato al suddetto accordo.
I seguenti periodi di stagionalità sono i seguenti:
– per le destinazioni MARINE, dal mese di aprile al mese di ottobre;
– per le destinazioni MONTANE, dal mese di aprile al mese di settembre – dal 15 novembre al 15 gennaio;
– per le destinazioni di PROSSIMITA’, dal mese di aprile al mese di settembre – dal 15 novembre al 15 gennaio.
I lavoratori nell’esecuzione di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato presso la stessa azienda, hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi oltre ad avere diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato sempre con riferimento alla mansione già espletata in esecuzione del rapporto a termine.
Quale condizione di miglior favore, i lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali oltre ad aver diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.
Tale diritto si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

Tabelle retributive vigenti per gli operai agricoli di Viterbo

Le Parti sociali territoriali di Viterbo, pubblicano sul sito on line, le tabelle salariali aggiornate al 1° giugno 2022

Le tariffe sono aggiornate con l’adeguamento della prima tranche previsto dal rinnovo del CCNL del 23 maggio 2022.

Tariffe operai agricoli e florovivaisti della provincia di Viterbo dal 01/06/2022

OPERAI A TEMPO DETERMINATO

Livello inquadramento

Ex Qualifica

Salario lordo giornaliero €

Salario lordo orario €

Straordinario Ora €

Festivo Ora €

Festivo Giornata

Importo accantonamento giornaliero TFR

3.a area 2° livello Ex Add. R.P. 54,58 8,40 10,01 10,65 69,23 3,61
3.a area 1° livello Comuni 66,14 10,17 12,12 12,90 83,88 4,38
2.a area 2° livello Qualificati 72,56 11,16 13,30 14,16 92,03 4,80
2.a area 1° livello Qualificati S. 76,55 11,78 14,03 14,94 97,09 5,06
1.a area 2° livello Specializzati 79,72 12,26 14,62 15,56 101,12 5,27
1.a area 1° livello Specializzati S. 83,05 12,78 15,23 16,21 105,34 5,49

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

Livello inquadramento

Ex Qualifica

Salario lordo mensile €

Scatti di anzianità €

Straordinario Ora €

Festivo Ora €

Festivo Giornata

3.a area 1° livello Comuni 1.318,29 9,89 9,75 10,53 68,45
2.a area 2° livello Qualificati 1.446,35 11,36 10,70 11,55 75,10
2.a area 1° livello Qualificati S. 1.525,76 11,93 11,28 12,19 79,22
1.a area 2° livello Specializzati 1.589,11 12,50 11,75 12,69 82,51
1.a area 1° livello Specializzati S. 1.655,47 12,78 12,24 13,22 85,96

Agli operai agricoli e florovivaisti, sia a Tempo Determinato che a Tempo Indeterminato (ex Salariati Fissi), la trattenuta per oneri previdenziali e contrattuali è pari al 9,67% dal 01/07/2014.
La trattenuta va calcolata sul salario lordo mensile dovuto al dipendente comprensivo di eventuali compensi per lavoro straordinario, festivo o di altri emolumenti corrisposti.

Giornalisti: gli effetti del passaggio all’AGO Inps

Gli effetti del trasferimento all’Inps della gestione dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per i giornalisti con rapporto di lavoro dipendente. Con il Comunicato del 30 giugno 2022, l’INPGI fornisce chiarimenti sugli aspetti che maggiormente interessano i giornalisti a decorrere dal 1° luglio 2022.

ASSISTENZA FISCALE AI PENSIONATI INPGI 1

Per i giornalisti che sono già beneficiari di un trattamento pensionistico erogato dalla Gestione sostitutiva dell’INPGI i cambiamenti sono estremamente limitati e circoscritti alla sola modifica del sostituto d’imposta da inserire all’atto della compilazione del modello di assistenza fiscale (mod. 730/4) per i redditi 2021.
Già da quest’anno è necessario, infatti, che sia indicato l’INPS (invece dell’INPGI) quale sostituto d’imposta incaricato di effettuare le operazioni di assistenza fiscale.
Tale situazione, non riguarda i titolari di pensione o di altre prestazioni a carico della Gestione separata dell’INPGI, che continuano ad indicare l’INPGI quale sostituto d’imposta.

VERSAMENTO QUOTA CASAGIT

Già dal mese di luglio 2022 la quota relativa alla CASAGIT è trattenuta dall’INPS e riversata direttamente alla Cassa.
Eventuali importi netti del rateo di pensione superiori a quelli normalmente percepiti nel passato non sono, quindi, da imputare alla mancata trattenuta della quota CASAGIT ma sono dovuti, invece, al nuovo criterio di ripartizione del trattamento annuo di pensione in 13 mensilità anziché 14 e all’applicazione della perequazione.
Per i periodi futuri saranno definite dall’Inps specifiche modalità di applicazione della trattenuta.

NUOVE DOMANDE DI PENSIONE

A decorrere dal 1° luglio 2022 tutti coloro che, avendone maturato i requisiti, intendono accedere a un trattamento pensionistico riferito a posizioni assicurative maturate presso la gestione sostitutiva dell’AGO, possono inoltrare le relative istanze all’INPS, utilizzando l’apposito servizio applicativo telematico messo a disposizione dall’Istituto, cui si accede dalla sezione “MyINPS” del sito web istituzionale dell’ente, avvalendosi delle credenziali “SPID”.

TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE

A decorrere dal 1° luglio 2022, l’INPGI ha disattivato il servizio “istanze on line”, attraverso il quale venivano gestite le pratiche di disoccupazione afferenti la gestione sostitutiva dell’AGO.
I giornalisti interessati al trattamento di disoccupazione, pertanto, devono presentare istanza all’INPS accedendo al sito INPS “https://servizi2.INPS.it/servizi/INPGIDisoccupazioneInternet”, tramite SPID.

GESTIONE CONTRATTI DI MUTUO O PRESTITO

Coloro che, alla data del 1° luglio 2022, hanno in corso un finanziamento con la Gestione Sostitutiva AGO dell’INPGI, proseguono il versamento delle rate di ammortamento all’INPS (che succede per legge nel rapporto contrattuale di mutuo o prestito), con le stesse modalità finora utilizzate, fino a nuova comunicazione da parte dell’INPS.
A decorrere dalla suddetta data, infatti, la titolarità dei conti correnti presso i quali vengono attualmente canalizzati i pagamenti è trasferita automaticamente in capo all’INPS.

LOCATARI DI IMMOBILI DEL FONDO “GIOVANNI AMENDOLA”

Anche per il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione, nonché per l’assolvimento di ogni altro adempimento da parte dei locatari di immobili di proprietà del Fondo immobiliare “Giovanni Amendola” non vi sono cambiamenti.
Il predetto Fondo, infatti, è attualmente gestito dalla Società InvestiRe SGR – che ha appaltato in service alla società Yard SpA le attività di property managment – e il trasferimento della proprietà delle quote del predetto fondo dall’INPGI all’INPS, con decorrenza 1° luglio 2022, non determina alcun riflesso diretto e immediato sull’incarico attualmente in essere in capo alla predetta SGR.
Le uniche variazioni – sul piano essenzialmente operativo – riguardano, per una parte degli immobili, la modifica dei nominativi degli incaricati che rivestono il ruolo di referenti addetti a curare la gestione degli stabili dal punto di vista prevalentemente tecnico-manutentivo. Tali aspetti, ovviamente, non hanno alcun riflesso sul piano amministrativo-contrattuale, i cui termini permangono immutati fino ad eventuale diversa comunicazione.
A decorrere dal 1° luglio 2022, dunque, l’Inps provvede ad effettuare sul rateo di pensione all’atto della liquidazione, le trattenute relative ai canoni di locazione e agli oneri di gestione.

FONDO INTEGRATIVO “EX FISSA”

Uno degli effetti indiretti del trasferimento all’INPS della gestione previdenziale dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente è il venir meno, in capo all’INPGI, dei presupposti operativi necessari per continuare a gestire – per conto delle Parti Sociali FIEG e FNSI e sulla base dell’apposita Convenzione – le funzioni di “cassa” afferenti al Fondo Contrattuale Integrativo “Ex Fissa”.
Nessuna variazione per tutti coloro che hanno già presentato, entro il 30 giugno 2022, la domanda per ottenere l’”Ex Fissa”.
Per quanto riguarda, invece, le nuove domande da presentare a decorrere dal 1° luglio 2022, nelle more delle decisioni che le stesse Parti Sociali adotteranno al riguardo, si è convenuto, in via transitoria, che – al fine di garantire comunque una continuità in relazione all’iter amministrativo a disposizione dei giornalisti interessati – le richieste di accesso alle prestazioni previste a carico del Fondo possano essere comunque presentate all’INPGI, che provvederà ad accantonarle in attesa di trasferirle al soggetto che sarà individuato da FNSI e FIEG quale competente ad istruirle.