CCNL Assicurazioni-Personale amministrativo: erogata Una Tantum settore Contact center operations

 

Prevista Una Tantum stipendiale per il personale Contact center operations Sezione Prima, Sezione Seconda, Coordinatore di team

L’Ipotesi di Accordo siglata in data 16 novembre 2022 tra Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro recante la disciplina dei rapporti tra le Imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente con decorrenza dal 16 novembre 2022 al 31 dicembre 2024, prevede l’erogazione dell’indennità Una Tantum stipendiale nel mese di marzo, anche a tutto il personale amministrativo facente parte del comparto Contact center operations di cui alla Sezione Prima, Sezione Seconda, Coordinatore di Team, come riportato nelle tabelle sottostanti.
Una Tantum stipendiale personale Contact center operations (di cui alla Sezione Prima)

Classe  
Cl 1 1-2-3-4 293,52
Cl 2 5-6-7 302,68
Cl 3 8-9-10 311,80
Cl 4 11-12-13 320,92
Cl 5 14-15-16 330,04
Cl 6 17-18-19 339,20
Cl 7 20-21-22 348,32
Cl 8 23-24-25 357,44
Cl 9 26-27-28 366,56
Cl 10 29-30-31 375,68
Cl 11 32-33-34 384,84
Cl 12 Oltre 393,96

Una Tantum stipendiale personale Contact center operations (di cui alla Sezione Seconda)

Classe  
cl 1 1-2-3 185,40
cl 2 4-5-6 190,04
cl 3 7-8-9 194,64
cl 4 10-11-12 199,28
cl 5 13-14-15 203,92
cl 6 16-17-18 208,56
cl 7 Oltre 213,20

Una Tantum stipendiale personale Contact center operations (Coordinatore di team)

Classe  
Cl 1 1-2-3-4 347,20
Cl 2 5-6-7 358,00
Cl 3 8-9-10 368,80
Cl 4 11-12-13 379,60
Cl 5 14-15-16 390,40
Cl 6 17-18-19 401.20
Cl 7 20-21-22 412,00
Cl 8 23-24-25 422,80
Cl 9 26-27-28 433,56
Cl 10 29-30-31 444,36
Cl 11 32-33-34 455,16
Cl 12 Oltre 465,96

Ministero Giustizia: chiarimenti sui requisiti di iscrizione albo gestori crisi d’impresa

 

Il Ministero della Giustizia fornisce chiarimenti in merito ai requisiti di iscrizione all’Albo gestori Crisi d’impresa di cui all’art. 356 del D.Lgs. n. 14/2019 (Circolare n. 57216 del 13 marzo 2023).

Con circolare ministeriale n. 57216 del 13 marzo 2023 sono giunti chiarimenti riguardo ai requisiti di iscrizione, obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento dell’albo gestori crisi d’impresa, art. 356 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14. I chiarimenti sono forniti in materia di:

  • enti erogatori della formazione iniziale;
  • enti erogatori dell’aggiornamento biennale;
  • requisito alternativo alla formazione, ai fini del primo popolamento dell’albo.

Essendo previsto un limite temporale per la validità degli incarichi giudiziali utili ai fini dell’iscrizione all’albo (art. 356, comma 2, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), viene chiarito che lo sono anche quelli conferiti successivamente alla data del 16 marzo 2019, sino all’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, e pertanto tutti gli incarichi giudiziali assegnati dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022.

Quanto alla formazione iniziale necessaria ai fini dell’iscrizione all’albo, ottenuta tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell’art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 di durata non inferiore a duecento ore nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, viene specificato che sono legittimati a erogare tale formazione iniziale anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro, qualora risulti un’apposita convenzione con università pubbliche o private e a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla circolare prot. n. 14539.U.

 

Infine, vengono debitamente riconsiderati anche gli ordini professionali legittimati a erogare l’aggiornamento biennale, ricomprendendovi anche quello dei consulenti del lavoro, pur in assenza di apposita convenzione con università pubbliche o private, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla  citata circolare prot. n. 14539.U.

 

Pensione anticipata flessibile, le istruzioni dell’INPS

L’Istituto fornisce le indicazioni in merito all’applicazione del diritto previsto dalla Legge di bilancio 2023 (INPS, circolare 10 marzo 2023, n. 27).

L’INPS ha fornito le istruzioni sull’applicazione delle disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2023 in materia di diritto alla “pensione anticipata flessibile” al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Si tratta di una facoltà disposta in via sperimentale per il 2023 dall’articolo 1, comma 283,della Legge 197/2022.

In particolare, il trattamento di pensione in esame è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia. 

Peraltro, nella circolare INPS in oggetto, si descrive tra l’altro anche il coordinamento della previgente disciplina della pensione “Quota 100” in materia di assegno straordinario riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali e di termini di pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata, con il rinvio alla nuova pensione anticipata flessibile (articolo 1, comma 284 della Legge di bilancio 2023).

Infine, vengono individuati i termini di pagamento dei TFS/TFR per i lavoratori pubblici cui è liquidata la pensione anticipata flessibile e la possibilità di accesso all’anticipo finanziario dei medesimi trattamenti.

I requisiti

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. I lavoratori che perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2023 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra.

Cumulo dei periodi assicurativi

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile in argomento può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS. I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

 Ѐ prevista l’incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tuttavia la stessa Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 344 e 349) dispone che il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione anticipata flessibile. Inoltre, l’INPS rammenta che in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per fare fronte all’emergenza da Covid-19, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e pensione anticipata flessibile.

 

Fondo Mario Negri: i versamenti per il 2023

Le scadenze dei versamenti a carico delle aziende per l’anno 2023 

Il Fondo Mario Negri, Fondo di Previdenza per i dirigenti di aziende commerciali, di spedizione e trasporto ha stabilito che è possibile alimentare il conto individuale attraverso i seguenti versamenti da parte delle aziende:
–  contributi previdenziali obbligatori;
– contributi addizionali;
– TFR maturando e TFR pregresso;
– premio di produttività;
– welfare contrattuale.
I contributi e il TFR devono essere versati trimestralmente, come sotto indicato:

Scadenza  Periodo di riferimento contributi  Periodo di riferimento TFR
  10 aprile  I trimestre  IV trimestre anno precedente
10 luglio II trimestre  I trimestre 
   10 ottobre  III trimestre  II trimestre 
     10 gennaio  IV trimestre anno precedente  III trimestre 

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, l’Azienda deve comunicare, entro 10 giorni, tutte le informazioni necessarie (data di cessazione dal servizio, motivazione, eventuale periodo di indennità sostitutiva del preavviso) e il Fondo provvederà all’invio di un modulo di versamento precompilato riportante gli importi dovuti per l’ultimo periodo di servizio. In caso di cessazione, infatti, il versamento dei contributi, del TFR e dell’eventuale indennità sostitutiva del preavviso deve essere effettuato entro e non oltre il secondo mese successivo a quello di cessazione.

CCNL Commercio Cooperative: proseguono le trattative per il rinnovo contrattuale

Relazioni sindacali, diritti e agibilità sindacali, mercato del lavoro, welfare i punti cardine del confronto

Prosegue il confronto sulla definizione del nuovo CCNL Commercio Cooperative scaduto in data 31 dicembre 2019.
Le principali tematiche affrontate nel tavolo delle trattative tra i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs e le Associazioni Datoriali di settore Agci, Confcooperative e Legacoop, riguardano l’ambito delle relazioni sindacali, dei diritti ed agibilità sindacali, del mercato del lavoro, nonché del welfare.
Per quel che riguarda il sistema delle relazioni sindacali, il confronto è volto a specificare l’aggiornamento dell’articolato contrattuale rispetto le previsioni degli Accordi Interconfederali siglati nell’anno 2015 e nell’anno 2018 dalle Confederazioni Cgil, Cisl, Uil, e dalle Associazioni Cooperative. A tal proposito, Filcams, Fisascat e Uiltucs si sono rese disponibili nel portare avanti le trattative inerenti l’aggiornamento delle parti contrattuali mediante un’apposita Commissione con funzioni ricognitive ed istruttorie, ed esplicitando che, in ogni caso, non potranno essere oltrepassate le attuali regole previste dal contratto, circa il numero di componenti delle Rsu, in quanto di miglior favore rispetto agli Accordi Interconfederali in materia. La richiesta verte altresì, sul riconoscimento di agibilità sindacali utili ad introdurre l’esercizio del diritto di assemblea in modalità da remoto e nonché la creazione della bacheca sindacale virtuale.
Circa il mercato del lavoro, le Organizzazioni Sindacali si sono riservate di verificare le proposte delle Parti Datoriali, ponendo il limite di ampliamento degli spazi di flessibilità.
Con riferimento alle forme di assunzione, il confronto è stato improntato soprattutto sull’apprendistato professionalizzante, contratti a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato, con la richiesta di Parte Datoriale, di stabilire un’unica percentuale massima di personale assumibile senza distinguere se contratti a termine e somministrati a tempo determinato.
Le Parti Sindacali sono state altresì d’accordo sull’ampliamento dei compiti e sulla ulteriore strutturazione del ruolo della Commissione paritetica nazionale.
Da ultimo, si comunica che, sono state previste altre tre date affinché il dibattito prosegua, ossia, il 4 aprile 2023 in cui si riunirà la Commissione per le relazioni sindacali, il 5 ed il 27 aprile 2023 in cui la trattativa andrà avanti in Commissione trattante ristretta.