Obbligo di repechage: in caso di violazione il lavoratore ha diritto alla reintegra

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.125/2022, in caso di violazione dell’obbligo di repechage, il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto alla tutela reintegratoria (Corte di Cassazione, Ordinanza 11 novembre 2022, n. 33341).

 

La Corte di appello territoriale accertava l’illegittimità del licenziamento irrogato ad un lavoratore a seguito della cessazione dell’appalto presso cui lo stesso aveva prestato la sua attività.
Secondo i giudici di merito, in particolare, pur provato il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del recesso, non era stata offerta la prova della impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni anche in ambito extraregionale; da tanto discendeva la condanna della società datrice di lavoro a corrispondere al dipendente un’indennità risarcitoria.

Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, deducendo tra i motivi, l’inadeguatezza della tutela applicata, atteso che, a fronte dell’accertata violazione dell’obbligo di repechage, nel caso in parola avrebbe dovuto trovare applicazione la tutela reintegratoria.

Il ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione la quale ha ribadito preliminarmente che, in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di “repechage” del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale. Il lavoratore ha l’onere di dimostrare il fatto costitutivo dell’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l’illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità del cd. “repechage”, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore.

Nel caso sottoposto ad esame la Corte territoriale aveva correttamente applicato tali principi, una volta verificato che gli elementi di valutazione dai quali la società avrebbe voluto far derivare l’impossibilità di adibire altrimenti il lavoratore non consentivano di escludere che, in presenza di numerosi appalti ancora in essere anche in ambito extra regionale, vi fossero posizioni utili alle quali assegnare il lavoratore.

Il Collegio ha, altresì, osservato che nelle more della definizione del giudizio era intervenuta la sentenza n. 125 del 19 maggio 2022 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, co. 7, secondo periodo, L. n. 300 del 1970, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012, limitatamente alla parola «manifesta».
Anche nel giudizio di cassazione, qualora sopravvenga dopo la deliberazione della decisione della Corte di Cassazione e prima della pubblicazione della stessa, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge e tale dichiarazione risulti potenzialmente condizionante rispetto al contenuto ed al tipo di decisione che la Corte stessa era chiamata a rendere, sussiste il dovere dei Giudici di legittimità di tenere conto di tale dichiarazione.

Ciò posto, nel caso di specie, il capo della sentenza impugnata che ha negato la tutela reintegratoria al lavoratore sulla base di un parametro normativo espunto dall’ordinamento è stato cassato per consentire al giudice del rinvio di riconoscere la tutela in concreto dovuta sulla base della nuova dizione dell’art. 18 co. 7, L. n. 300/1970.

Fondo PMI: cresce la copertura della controgaranzia in Toscana e Emilia-Romagna

Aumenta in Toscana e Emilia-Romagna la copertura della riassicurazione e della connessa controgaranzia del Fondo di garanzia per le Pmi (Ministero dell’economia e delle finanze – Comunicato 14 novembre 2022, Mediocredito Centrale /Invitalia – Circolari 14 novembre 2022, nn. 10 e 11).

Dal 14 novembre 2022 le due Regioni hanno riattivato le rispettive Sezioni speciali incrementando dall’80 al 90% l’intervento del Fondo nei confronti dei confidi e di altri soggetti che garantiscono in prima istanza le operazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese e dei professionisti.
I finanziamenti garantiti attraverso le Sezioni possono riguardare sia investimenti sia esigenze relative al capitale circolante dell’impresa beneficiaria con l’esclusione del consolidamento di passività finanziarie a breve termine e delle ristrutturazioni di debiti pregressi.
Per beneficiare dell’incremento della copertura delle due Sezioni speciali le imprese devono avere la sede principale o un’unità locale situata nei rispettivi territori regionali.

Sottoscritto il CCNL Comparto Istruzione e ricerca 2019-2021

Sottoscritto l’accordo per erogare l’anticipazione della parte economica del Comparto Istruzione e ricerca 2019-2021

Il contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto:
– scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.
– “AFAM”: le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musicali.
– università;
– enti di ricerca
L’accordo, il cui testo è stato inviato al Ministero dell’Economia per l’approvazione, è in attesa di un passaggio definito “tecnico” in Consiglio dei Ministri e del successivo “bollo” della Corte dei Conti che certificherà l’intesa tra governo e sindacati.
Tale approvazione dovrebbe avvenire entro la prossima settimana, per cui l’Aran ha già mandato le tabelle con aumenti e arretrati al Ministero dell’Economia per l’approvazione.
Gli stipendi tabellari e i relativi importi annui lordi degli stipendi tabellari sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, a decorrere dall’1/1/2019, 1/1/2020 e 1/1/2021.
Inoltre, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL, l’elemento perequativo una tantum cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare.

Logistica agroalimentare: differiti i termini per accedere alle agevolazioni

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il comunicato 10 novembre 2022, ha reso noto il differimento del termine di chiusura della piattaforma telematica per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurne i costi ambientali ed economici e per sostenere l’innovazione dei processi produttivi, nell’ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” del PNRR finanziato dall’Unione europea.

In considerazione delle numerose istanze di differimento del termine di chiusura della piattaforma telematica per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, presentate dalle maggiori associazioni delle imprese di settore, il termine di chiusura della piattaforma telematica passa dal 10 novembre 2022 al 17 novembre 2022.

Pertanto, le domande di agevolazione, redatte secondo lo schema reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia, complete dei relativi allegati previsti dallo schema citato, e firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto proponente e/o di uno o più soggetti aderenti, devono essere presentate, pena l’invalidità e l’improcedibilità, esclusivamente tramite la procedura informatica del sito web dell’Agenzia a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 12 ottobre 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 17 novembre 2022.

INPS: pensione e redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2021

I titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2021, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30.11.2022, data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2021 (Messaggio n. 4101/2022).

 

Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, perchè non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994, i titolari di pensione di vecchiaia; i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro, i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni.
Coloro che non si trovano nelle condizioni menzionate devono effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, conseguiti nel 2021, entro il 30.11.2022. I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

Il pensionato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell’Inps tramite il sito www.inps.it utilizzando SPID, oltre alla Carta Nazionale dei Servizi o alla Carta di Identità Elettronica.
L’interessato, qualora non possegga idonee credenziali di accesso, potrà fare richiesta dello SPID tramite gli Identity Provider elencati nel sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) all’indirizzo: https://www.spid.gov.it/.
Il pensionato, una volta autenticatosi con le proprie credenziali sul sito www.inps.it,può accedere all’elenco “Prestazioni e servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato” (per la dichiarazione RED).
Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2022 (dichiarazione redditi per l’anno 2021).
I cittadini in possesso di SPID, di Carta Nazionale dei Servizi o di Carta di Identità Elettronica possono rendere la dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).