Indennità DIS-COLL: disponibile il nuovo servizio di presentazione della domanda

Gli utenti che intendono presentare domanda per l’indennità di disoccupazione DIS-COLL possono farlo utilizzando la nuova versione evolutiva del servizio (INPS, messaggio 27 dicembre 2023, n. 4670).

I cittadini interessati, autenticandosi con la propria identità digitale SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE direttamente dal sito istituzionale dell’INPS, possono accedere al nuovo servizio di presentazione della domanda di prestazione DIS-COLL seguendo il percorso: “Sostegni, sussidi indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL – domanda” > “Nuova Domanda di Indennità di Disoccupazione”.

 

Gli Istituti di Patronato, invece, possono utilizzare il link presente sul Portale dei Patronati al seguente percorso: “Servizi” > “Categoria: supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a progetto” > “DIS-COLL” > “Nuova procedura”.

 

Per i soli cittadini viene temporaneamente mantenuto anche il servizio già in uso, che sarà attivo e accessibile fino a quando non verrà data comunicazione che la nuova versione del servizio è diventata la modalità esclusiva per inoltrare l’istanza.

 

L’utente, attraverso la nuova versione di invio della domanda, ha la possibilità di:

 

–        compilare agevolmente il modulo di domanda della prestazione DIS-COLL, tramite l’esemplificazione dei dati da inserire e la precompilazione delle informazioni, relative alla propria posizione, già in possesso dell’Istituto;

–        avere una visione aggregata dei dati concernenti uno specifico ambito, grazie a una riorganizzazione modulare dei “Quadri” componenti la procedura;

–        visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione della domanda.

 

Al momento della presentazione della domanda, si attivano alcuni controlli sincroni con la finalità di verificare il diritto alla prestazione e fornire immediatamente all’utente le necessarie informazioni e/o segnalare eventuali criticità che possono incidere sul riconoscimento dell’indennità medesima.

 

Ad esempio, nel caso in cui venga rilevata l’assenza di iscrizione alla Gestione separata viene evidenziata all’utente, tramite un’apposita nota, la necessità di iscrizione alla predetta Gestione per potere accedere alla prestazione di DIS-COLL.

 

I dati ulteriori su cui è operativo il controllo sono quelli che riguardano l’iscrizione a Ordini o Albi professionali, l’iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti, la titolarità di partita IVA.

 

È, inoltre, presente una schermata di “Avvisi” all’utente che, in base all’esito dei controlli automatici e alle dichiarazioni rese dall’assicurato all’interno della domanda, evidenzia gli elementi che possono incidere sul riconoscimento della prestazione stessa, nonché una pagina di riepilogo dei dati.

CIPL Operai Agricoli Vibo Valentia: al via la trattativa per il rinnovo del contratto provinciale

Aspetti economici e normativi all’esame delle OO.SS. e delle Associazioni datoriali

Il giorno 21 dicembre 2023, presso la sede di Confagricoltura Vibo Valentia, tra le Organizzazioni datoriali Confagricoltura, Coldiretti e Cia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, sono state avviate le trattative per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Vibo Valentia. Il contratto interesserà per la parte retributiva il biennio 2023/2024, mentre per quella normativa il quadriennio 2024/2027.
Il Presidente di Confagricoltura, con l’auspicio che il nuovo tavolo delle trattative possa procedere speditamente, ha rappresentato che sarà necessario tener presente le diverse criticità dell’attuale contesto economico. Anche la Coldiretti, nell’esprimere soddisfazione per l’apertura del tavolo di confronto, ha reso nota la necessità di miglioramenti anche in merito all’aspetto normativo del contratto. 
Le OO.SS., nel rimandare alle prossime riunioni l’analisi degli aspetti normativi, hanno sottolineato l’importanza della difesa del potere d’acquisto dei lavoratori.

CCNL Istruzione e Ricerca: trattativa all’Aran per la sequenza contrattuale del personale delle AOU

Profili sanitari, progressione economica ed indennità per il personale delle Aziende ospedaliero – universitarie

Il 19 dicembre scorso si è tenuto, presso l’Aran, l’incontro per la prosecuzione della trattativa per la sequenza contrattuale del personale delle Aziende ospedaliero – universitarie (art. 78, lettera C) dell’ipotesi di CCNL Istruzione e Ricerca, relativo al triennio 2019-2021.
Il giorno prima della riunione, ha reso noto la Flc-Cgil, l’Aran ha inviato una bozza di testo, ritenuta, però, dalla Sigla sindacale da integrare e modificare. Per quel che riguarda, infatti, la tabella di corrispondenza del personale, bisogna elencare le aree professionali previste dal CCNL Istruzione e Ricerca – Area Comparto, inserendo specifiche per quel che concerne i profili sanitari, al fine di precisare che per le AOU – lettera a) dell’art.2 del D.Lgs 21 dicembre 1999, n. 517 (ex policiclici a gestione diretta) – le assunzioni devono essere fatte solo ed esclusivamente sulla base del CCNL Istruzione e Ricerca, ritenuto l’unico contratto collettivo nazionale applicabile al personale contrattualizzato non dirigente che opera nelle Aziende ospedaliero – universitarie. Resta da definire, anche, il tema delle relazioni sindacali, sia per il personale che presta servizio nelle AOU, di cui alla lettera a), che per quello che opera nelle AOU di tipo b).
Ma non è tutto. Al vaglio ci sono anche la disamina sulla progressione economica all’interno delle aree; la problematica riguardante il personale medico e dirigente sanitario; le indennità – incarichi che vanno riconosciute anche al personale universitario e la mobilità del personale verso l’Ateneo. In ogni caso, le trattative proseguono. Il prossimo incontro è fissato per l’11 gennaio 2024.

Indennità a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico: le istruzioni amministrative

Arrivano le indicazioni per l’erogazione del beneficio sia per l’anno 2022, sia per il 2023 (INPS, circolare 27 dicembre 2023, n. 109).

L’INPS fornisce le istruzioni amministrative sia per l’attuazione della disposizione in materia di indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico (articolo 18, comma 1, D.L. n. 145/2023, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 191/2023, di interpretazione autentica dell’articolo 2-bis del D.L. n. 50/2022) pari a 550 euro, sia in materia della medesima indennità una tantum per il 2023 (articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 145/2023).

In particolare, l’articolo 18, comma 1 del D.L n. 145/2023 ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 2-bis, comma 1, del Decreto Aiuti, chiarendo che la disposizione di cui all’articolo 2-bis, comma 1 del D.L. n. 50/2022, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per il 2022, di un’indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Pertanto, la previsione di cui all’articolo 2-bis del Decreto Aiuti è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti od orizzontali, purché caratterizzati dalle caratteristiche temporali sopra citate.

Proprio in attuazione della norma di interpretazione autentica, l’indennità una tantum per l’anno 2022 è riconosciuta ai lavoratori che siano stati titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane e che possono fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2-bis del Decreto Aiuti (non titolarità di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico, né di un trattamento pensionistico diretto e non percezione della NASpI).

Con specifico riferimento alla sussistenza di questi requisiti, l’INPS evidenzia che per i lavoratori interessati che hanno presentato la domanda per l’indennità una tantum 2022 nel 2023, il controllo relativo alla non titolarità di altro rapporto di lavoro, di trattamento pensionistico diretto, nonché quello relativo alla non percezione dell’indennità NASpI, viene effettuato non alla data di presentazione della domanda, bensì alla data del 30 novembre 2022, ultima data utile originariamente indicata nella circolare INPS  n. 115/2022.

Indennità una tantum per l’anno 2023

Come già detto, il D.L. n. 145/2023, all’articolo 18, comma 2, ha previsto il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 550 euro, anche per l’anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nel 2022 con le caratteristiche temporali già descritte e i medesimi requisiti.

Considerato il sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, l’INPS precisa che per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a 4 settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo per i quali l’accredito è espresso in giornate).

L’Istituto evidenzia anche che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nell’ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI, ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, nonché nell’ipotesi in cui la prestazione sia stata sospesa perché l’assicurato è percettore dell’indennità di malattia o maternità.

L’indennità in argomento è, invece, cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità (Legge n. 222/1984).

 

Dichiarazioni dei redditi: pubblicate le bozze dei modelli 2024

Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili le bozze dei modelli 2024, con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima campagna dichiarativa (Agenzia delle entrate, comunicato 22 dicembre 2023).

I Modelli in bozza, pubblicati il 22 dicembre 2023, riguardano le seguenti dichiarazioni:

  • 770/2024;

  • 730/2024;

  • Redditi persone fisiche 2024;

  • Redditi Enti non commerciali 2024;

  • Redditi Società di capitali 2024

  • Redditi Società di persone 2024;

  • IRAP 2024;

  • IVA annuale 2024.

Online anche le bozze della Certificazione Unica 2024 e del modello Consolidato nazionale e mondiale 2024.

 

Per quanto riguarda i modelli 730 e Redditi PF trovano spazio diverse novità: la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive del settore privato, la ridefinizione dell’ambito fiscale del lavoro sportivo, la rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa e la modifica del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Tali modelli recepiscono, inoltre, le novità relative alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività“, quelle riguardanti il regime forfetario e il nuovo regime della flat tax incrementale.

 

I Modelli imprese, enti e società, poi, sono stati aggiornati per accogliere le modifiche in materia di imposta sul reddito delle società.

Nei modelli Redditi, in particolare, sono stati gestiti il recupero dell’imposta sostitutiva su utili e riserve di utile, l’imposta sul valore delle cripto-attività e gli aggiornamenti previsti dalla disciplina del Superbonus.

Per quanto concerne il modello Redditi società di capitali, sono state apportate le modifiche relative all’imposta straordinaria applicata al margine degli interessi delle banche e relative alla nuova disciplina delle plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche.

 

Tra le novità più importanti che riguardano la Certificazione Unica, invece, si evidenziano la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico, la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, l’innalzamento a 3000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e la rideterminazione della riduzione IRPEF spettante al comparto sicurezza e difesa.

 

Il modello IVA è stato a sua volta aggiornato per accogliere le novità normative del 2023, con la rimodulazione dei righi dei quadri VE e VF e con l’introduzione nel quadro VO della possibilità per le imprese oleoturistiche di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione IVA e del reddito nei modi ordinari.

 

Nel modello IRAP viene gestita la non imponibilità ai fini IRAP dei compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo in ambito sportivo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro.

 

Infine, tra le novità del modello 770 si denota la sezione relativa all’affrancamento delle quote da Oicr, la nota per l’emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV e la nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX.