Accordo Ance Genova – Sindacati: buoni spesa per 1 milione di euro contro la crisi e il caro bollette

Nei prossimi giorni la Cassa edile genovese distribuirà agli operai del settore buoni spesa con valore variabile da 100,00 a 250,00 euro pro-capite per fronteggiare la crisi 

Grazie all’accordo stipulato da Ance Genova, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, la Cassa Edile Genovese distribuirà, nei prossimi giorni, agli operai del settore buoni spesa per oltre 1 milione di euro, per fronteggiare la grave situazione economica determinata dall’eccezionale caro bollette e caro carburante, anche in conseguenza della guerra in Ucraina. 
I buoni avranno un valore variabile da 100,00 a 250,00 euro pro capite, in base all’anzianità di iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile e potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali convenzionati con la società emittente, per l’acquisto di beni e servizi di ogni genere.
L’accordo, primo in Italia nel settore, conferma l’unione di intenti delle parti sociali del comparto edile, anche in tema di iniziative solidaristiche, come dimostrato da analoghe intese siglate negli ultimi anni. 
Sia i Sindacati che i vertici di Ance hanno espresso soddisfazione per essere riusciti a dimostrare l’importanza fondamentale del sistema bilaterale del settore edile e per avere contribuito a rendere più serene le festività natalizie per i lavoratori e le loro famiglie. 

Fondo di integrazione salariale e Fondi di solidarietà: pronto il nuovo modulo di istruttoria

L’INPS fornisce indicazioni in merito al riconoscimento dei periodi fruiti relativamente ad autorizzazioni di integrazione salariale e sulle nuove modalità di allegazione del file in formato csv contenente la lista dei beneficiari a corredo della domanda di accesso (INPS, messaggio 28 dicembre 2022, n. 4653).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha comunicato la realizzazione, nell’ambito del PNRR, di un nuovo modulo di istruttoria valido per tutte le integrazioni salariali, che si avvale di alcuni servizi comuni a tutte le prestazioni nell’ottica di una standardizzazione delle procedure e dell’uniformità di gestione delle stesse. In particolare, l’Istituto fornisce indicazioni in merito al riconoscimento dei periodi fruiti relativamente ad autorizzazioni di integrazione salariale concesse dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà, in analogia a quanto già avviene per la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). Inoltre, l’INPS rende note anche le nuove modalità di allegazione del file in formato csv contenente la lista dei beneficiari a corredo della domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà.

In quei casi in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare una nuova domanda di assegno di integrazione salariale, può inviare mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale” un file che consenta di dichiarare, per ogni unità produttiva, l’esatto numero di giornate di trattamento effettivamente fruite in relazione alle autorizzazioni relative all’unità produttiva (UP) per la quale intende presentare domanda. Nel messaggio in commento, peraltro, il modello del file in questione, insieme a una scheda esplicativa contenente le istruzioni operative per la gestione del foglio di calcolo inerente ai periodi fruiti.

Pertanto, al fine di consentire il corretto calcolo delle settimane spettanti in relazione a domande già inviate, la trasmissione del file dovrà essere effettuata con la massima tempestività e comunque entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio in commento. In caso di mancata trasmissione del file, l’Istituto continuerà a considerare il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti.

Al fine di una corretta trasmissione tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale”, è necessario esportare il file correttamente compilato in formato .csv e, successivamente, inserire quest’ultimo in una cartella con estensione .zip.

Il file del fruito in formato .csv dovrà essere prodotto esclusivamente per le autorizzazioni per le quali il datore di lavoro ha completato l’invio dei flussi. Si applica quindi alle autorizzazioni sia a conguaglio che a pagamento diretto, effettuate tramite SR41 o tramite flusso UNI41, in attesa che venga implementata la procedura che consentirà di recuperare automaticamente i dati dai flussi Uniemens e dai flussi trasmessi con UNI41. A valle di tali implementazioni, pertanto, il file del fruito in formato .csv, come sopra specificato, verrà utilizzato, in via ordinaria, soltanto per le autorizzazioni con pagamento diretto effettuato tramite SR41. Si precisa che i dati del fruito che verranno trasmessi saranno utilizzati per tutte le autorizzazioni successive che rientrano nel biennio mobile di riferimento.

I dati inseriti nel file .csv una volta acquisiti in procedura non potranno più essere modificati. Va allegato alla domanda un nuovo file .csv semplificato, contenente solo la lista dei codici fiscali dei beneficiari con la relativa qualifica. Tuttavia, fino alla data del 28 febbraio 2023 i datori di lavoro potranno allegare alla domanda di assegno di integrazione salariale, in alternativa al formato semplificato, il file .csv nel formato conforme all’Allegato n. 3 della circolare n. 197/2015.

Nell’ipotesi di mancanza o incompletezza dei flussi che non consentano all’Istituto la concessione di tutte le ore richieste, il datore di lavoro potrà regolarizzare le posizioni e trasmettere i flussi mancanti.

Settore trasporto aereo: finanziamento dei programmi formativi dal Fondo di solidarietà

L’INPS fornisce le istruzioni per l’accesso ai finanziamenti erogati dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e per la gestione amministrativa delle relative domande (INPS, circolare 28 dicembre 2022, n. 138).

Il Fondo di solidarietà eroga un contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione europea, al fine di evitare l’espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori del settore in CIGS, mobilità, o fruitori dell’indennità ASpI/NASpI. L’articolo 1, comma 132, della Legge n. 234/2021, ha ulteriormente integrato la disciplina del Fondo, prevedendo altresì che siano a carico del Fondo anche i programmi formativi per il mantenimento e l’aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

 

Il finanziamento può essere richiesto per gli interventi formativi che abbiano le seguenti finalità:

 

a) interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;

la domanda di accesso deve essere presentata dal datore di lavoro che ha sostenuto i programmi formativi per i propri dipendenti.

b) interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpI, per il mantenimento e l’aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all’assunzione presso altra azienda richiedente, a condizione che gli stessi siano accompagnati da un impegno di assunzione dei lavoratori formati da parte dell’azienda richiedente. Questi interventi formativi, per lo scopo che si prefiggono, hanno priorità di finanziamento rispetto ad altre tipologie di intervento formativo richiesto;

in questo caso, la domanda di accesso sarà presentata dal datore di lavoro che si è impegnato ad assumere i lavoratori coinvolti nel progetto formativo.

c) interventi formativi di lavoratori collocati in NASpI, per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati. La domanda di accesso deve essere presentata dal datore di lavoro che ha cessato il rapporto di lavoro.

 

L’accesso agli interventi formativi sopra menzionati potrà avvenire entro limiti finanziari variabili a seconda della tipologia di intervento richiesto, ovvero: nel caso sub a), entro il limite del 40% della contribuzione complessivamente versata dalla singola azienda fino al termine del trimestre precedente la data della domanda, purchè l’azienda sia in regola con il versamento del contributo ordinario dello 0,50%, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale n. 95269/2016, nonché con il versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia e di quelli rimborsati direttamente ai lavoratori in CIGS (c.d. regime transitorio), già autorizzati alla medesima;

per gli interventi formativi di cui alle lettere b) e c), l’accesso potrà avvenire, invece, entro il limite del 10% della contribuzione complessivamente versata fino al termine del trimestre precedente la data della domanda da tutte le aziende in regola con i versamenti di cui sopra, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia e di quelli rimborsati direttamente ai lavoratori in mobilità, ASpI/NASpI (c.d. regime transitorio), già autorizzati alle medesime aziende. 

 

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica e deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante, anche la durata del progetto formativo e il numero di lavoratori coinvolti e la dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda in ordine al versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, nonché all’eventuale utilizzo di finanziamenti per programmi formativi erogati dagli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.

Alla domanda deve essere altresì allegato il verbale dell’accordo sindacale, il piano formativo e ogni altra documentazione tecnica necessaria per le valutazioni del Comitato amministratore del Fondo in oggetto; nel caso di interventi formativi finalizzati all’assunzione, dovrà essere corredata anche dal programma delle assunzioni previste.

 

La domanda concernente i programmi formativi finalizzati esclusivamente al mantenimento di brevetti, licenze o attestati deve altresì contenere la dichiarazione con cui l’azienda si rende disponibile a fornire, su richiesta dell’INPS, tutta la documentazione attestante l’avvenuta formazione di ciascun lavoratore per il quale è richiesto l’intervento (copia della licenza/brevetto o attestato aggiornati dall’autorità competente e dei verbali d’istruzione e/o esame rilasciati dall’ente/azienda che ha erogato la formazione con indicazione del numero di ore dell’intervento).

 

L’istruttoria della domanda si articola in due fasi, la prima finalizzata all’approvazione del progetto formativo oggetto della richiesta di finanziamento, la seconda diretta all’erogazione del finanziamento.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, fornisce poi le indicazioni per il regime transitorio, ove il contributo viene erogato con rimborso diretto al lavoratore interessato, previa domanda aziendale, per un numero di ore di formazione pro capite pari a quattro, nonchè le istruzioni contabili.

Eber: erogato l’aiuto economico contro il caro energia

Corrisposto il sostegno economico contro il caro energia, dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato in Emilia Romagna (Eber) 

Per far fronte al caro energia che sta caratterizzando in questo periodo il nostro Paese, Cgil, Cisl e Uil Emilia Romagna con le associazioni artigiane, hanno sottoscritto un accordo che prevede l’erogazione, da parte dell’Eber, di una prestazione economica pari a 350,00 euro, da destinare a tutto il personale impiegato di settore avente un Isee di importo fino a 25mila euro, che ne farà richiesta nel 2023.
Tale somma, corrisposta a titolo di “caro energia”, rientra infatti tra le prestazioni che il Fondo di welfare contrattuale eroga in favore dei dipendenti.
Nell’accordo è previsto altresì, il riconoscimento di un contributo a favore delle Aziende che decidono d’investire nella riconversione energetica e ambientale.
A tal proposito, è bene ricordare che, l’Ente bilaterale dell’Artigianato viene costantemente alimentato dalle contribuzioni previste contrattualmente delle imprese del comparto: oltre ad operare sugli ammortizzatori sociali, interviene pure per integrare il reddito dei lavoratori e gli investimenti delle imprese. Il Fondo di welfare contrattuale invece, opera al fine di integrare e sostenere la maternità ed i  congedi parentali; la frequenza scolastica dall’asilo fino all’università; la non autosufficienza; l’acquisto e la ristrutturazione prima casa; gli investimenti delle imprese; il consolidamento occupazionale; la transizione energetica; la transizione digitale; la formazione.
Da ultimo, le OO.SS. regionali ci tengono ad affermare che, l’intervento economico posto in essere, rafforza di molto il welfare contrattuale dell’artigianato, dando concrete risposte ai bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici artigiane in Emilia Romagna.
Difatti, proprio questa nuova prestazione straordinaria, messa a disposizione del personale operante nel settore, conferma l’importanza e la validità della bilateralità regionale.

Manovra 2023: esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

L’articolo 1, comma 281, del disegno di Legge di bilancio 2023, come modificato dalla Camera, conferma, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero – già previsto per il 2022 – sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici. Tale esonero è pari al 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro, ma è pari  al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

L’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 121, L. 234/2021) nella misura dello 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la predetta retribuzione imponibile non eccedesse l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La suddetta percentuale dello 0,8 è stata successivamente elevata a 2 punti percentuali (art. 20, D.L. 115/2022) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei medesimi lavoratori e alle stesse condizioni retributive.

Il comma 281 del disegno di Legge di bilancio 2023, come approvato dalla Camera, prevede che l’esonero parziale in argomento sia prorogato, alle medesime condizioni, per l’intero 2023. Inoltre, si stabilisce che, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la predetta misura dell’esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale. Pertanto, tale esonero è pari 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (in luogo dei 1.538 euro originariamente previsti nel testo del disegno di legge). 
Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.