CCNL Allevatori Zootecnici: da gennaio previsto un aumento sulla retribuzione

Dal 1°gennaio prevista la seconda tranche di aumenti per i dipen­denti delle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici

L’Accordo del 14 novembre scorso sottoscritto dall’Associazione Italiana allevatori e dalla Flai-Cgil, dalla Fai-Cisl, dalla Uila-Uil ha previsto per i dipen­denti dalle organizzazioni degli allevatori, dei consorzi e degli enti zootecnici un adeguamento economico per il biennio 2023-2024, disposto nella misura del 5,5% complessivo.
Ha, pertanto, previsto degli aumenti sui minimi nelle seguenti scadenze:
– 1° novembre 2023,
– 1° gennaio 2024;
– 1° luglio 2024;
– 1° novembre 2024.
Di seguito i nuovi minimi a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Area/Liv. Minimi dal 1° gennaio 2024
1/2 2.220,49
1/3 2.123,82
1/4 2.026,70
1/5 1.954,54
2/1 1.882,43
2/2 1.832,28
2/3 1.759,37
2/4A 1.662,89
2/4B 1.631,24
2/5 1.612,74
2/6 1.539,90
3/1 1.392,35
3/2 1.273,35

 

Gli esoneri per l’assunzione dei beneficiari di ADI e SFL

Fornite le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi allo sgravio in favore dei datori di lavoro privati (INPS, circolare 29 dicembre 2023, n. 111).

L’INPS ha illustrato le le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

In particolare, la misura è stata introdotta dal Decreto Lavoro (articolo 10, comma 1 e articolo 12, comma 10 del D.L. n. 48/2023), in favore dei datori di lavoro privati che operano le citate assunzioni o trasformazioni contrattuali, prevedendo l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero contributivo  in questione è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. La misura, comunque, viene riconosciuta esclusivamente ai datori che inseriscono l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativaSIISL.

L’INPS, peraltro, sottolinea che, in analogia ad altre misure agevolative ricollegate alla percezione di una prestazione, l’assunzione deve ritenersi riferita ai lavoratori beneficiari del Servizio per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione, e non anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita. Pertanto, ai fini del legittimo riconoscimento degli esoneri in trattazione, è necessario che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia percettore della specifica misura (SFL o ADI). Il rispetto di questo requisito non è, invece, richiesto né nelle ipotesi di proroga del rapporto, né nelle ipotesi di eventuale conversione a tempo indeterminato dello stesso.

La misura e la durata

L’agevolazione, come già detto, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, compreso il contratto di apprendistato, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di 12 mesi.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, questa soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

L’esonero contributivo spetta anche in relazione alle assunzioni dei soggetti beneficiari del SFL o dell’ADI effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale. In tali ipotesi, viene riconosciuto, per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 333,33 euro (4.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 10,75 euro (333,33/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Inoltre, l’esonero in oggetto, in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, spetta nella misura del 100% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, per la durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data della trasformazione, a cui si aggiungono i periodi di esonero precedentemente fruiti in relazione all’assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, nella misura del 50% della contribuzione datoriale dovuta.

Infine, la circolare in commento esamina i casi di assunzione intermediate da agenzie per il lavoro o di enti (tra i quali quelli del Terzo Settore), le condizione di spettanza dell’esonero e la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Fondo Fasa: partita la campagna di adesione per i familiari dei lavoratori

Fino al 16 febbraio 2024 è possibile iscrivere i familiari alla polizza ed usufruire dei servizi sanitari del Fondo

I familiari dei lavoratori dipendenti delle aziende alimentari possono essere iscritti su base volontaria al Fondo Fasa, purché i dipendenti siano iscritti a propria volta. Questo è possibile proprio in virtù del rinnovo del CCNL Alimentari-Industria. Per quel che concerne, quindi, l’iscrizione dei familiari è obbligatorio che la suddetta riguardi tutti i componenti che risultano nello stato di famiglia: coniuge o convivente more uxorio; figli della dipendente o del dipendente non presenti sul medesimo stato di famiglia, purché fisicamente a carico per almeno il 50%. I figli non fisicamente a carico, genitori, nipoti, fratelli, zii, ecc., non possono iscriversi al Fondo e non possono considerarsi inclusi nella copertura, sebbene convivano con il titolare della polizza. Viene precisato, inoltre, nella nota del Fondo, che se i due coniugi o conviventi more uxorio sono entrambi dipendenti da Aziende iscritte al Fondo, questi vengono inseriti entrambi in qualità di titolari e non come beneficiari. Mentre, i figli a carico possono beneficiare della polizza. I familiari possono aderire alla campagna per il Fondo Fasa fino al 16 febbraio 2024. Il pagamento avviene tramite MAV, tramite l’accesso online e previa compilazione del form dedicato.
Per i beneficiari, la quota contributiva ordinaria annua è di 24,00 euro per coniuge o convivente e per figlio fisicamente a carico.

Inoltre, in mancanza di avvenuta iscrizione al Fondo familiari entro il 16 febbraio 2024 da parte dell’iscritto, questi non hanno diritto alle prestazioni sanitarie erogate dalla polizza del Fondo e non è possibile ripristinare la copertura in data successiva al termine della campagna di adesione.
Mentre, qualora il rapporto di lavoro dipendente dovesse interrompersi, o venga meno il versamento della contribuzione da parte dell’azienda, la copertura sanitaria del titolare della polizza termina allo scadere del contratto di lavoro; a differenza dei beneficiari che godono della polizza fino al 31 dicembre 2024, a patto che si sia provveduto al pagamento della quota sanitaria.

CCNL Lavoro domestico: implemento delle prestazioni sanitarie Cassa Colf

Nuove prestazioni sanitarie per gli iscritti del settore

La Cassa di assistenza sanitaria integrativa per il personale colf e badanti Cassa Colf, implementa i servizi per i datori ed i lavoratori del settore mediante prestazioni aggiuntive e rafforzando quelle già a loro disposizione.
A tal proposito per tutti gli aderenti è stato realizzato un apposito piano sanitario che conta prestazioni ordinarie ed in convenzione.
Tra quelle ordinarie si enunciano: le prestazioni di assistenza indiretta e di rimborsi le cui domande devono essere inoltrate agli uffici di Cassa Colf insieme alla relativa documentazione medica; indennità giornaliere per il ricovero ospedaliero e per la convalescenza in conseguenza al ricovero; indennità per grandi interventi chirurgici presso strutture pubbliche; i rimborsi integrali di ticket sanitari per i servizi avuti mediante il SSN; il rimborso per le spese realizzate durante il periodo della gravidanza e un contributo per la nascita di un figlio; il rimborso spese per gli interventi chirurgici posti in essere nel primo anno di vita del neonato figlio del lavoratore di settore; il rimborso per l’acquisto o per il noleggio di ausili ortopedici e riabilitativi e per le spese dovute per via di trattamenti fisioterapici effettuati privatamente; contributo per spese funerari in caso di decesso del lavoratore, nonché i rimborsi per prestazioni psicoterapeutiche.
Tra i servizi in convenzione si ricordano: le prestazioni di assistenza diretta prenotabili presso centri convenzionati Unisalute; il pagamento diretto e integrale per prestazioni di Alta Specializzazione introdotte dal 1° gennaio 2022; il pagamento diretto e integrale di un massimo di 7 visite specialistiche per annualità; prestazioni odontoiatriche ossia visita di controllo, ablazione del tartaro e prestazioni di implantologia; il pacchetto prevenzione, tariffe agevolate per prestazioni non incluse nel pacchetto in copertura o per il raggiungimento del massimale annuo; nonché servizi di consulenza e di informazioni sanitarie telefoniche.
Altresì, Cassa Colf ha previsto solo per quest’anno altri servizi sanitari sperimentali.
Fino al 31 dicembre 2024 poi vengono erogate le prestazioni per:
– eventi traumatici senza ricovero quando in caso di malattia o a seguito di un infortunio il lavoratore riporta traumi per i quali si deve applicare un’immobilizzazione non rimovibile necessitando di riposo. Tale servizio deve esser prescritto da una struttura pubblica o convenzionata quale il pronto soccorso, dando diritto al lavoratore di ricevere un’indennità pari a 30,00 euro per un massimo di 10 giorni di prognosi annui;
– interventi ambulatoriali. In tal caso vanno riconosciuti al lavoratore 30,00 euro al giorno a partire dal 5° giorno di convalescenza, per un massimo di 10 giorni annui;
– lista grandi interventi ambulatoriali. Nelle circostanze in cui devono esser effettuati grandi interventi chirurgici ambulatoriali nelle strutture pubbliche o convenzionate, Cassa Colf garantisce la somma di 300,00 euro per un intervento all’anno.
– lista interventi ammessi a finanziamento: sindrome di De Quervain; cataratta; sindrome del tunnel carpale; sindrome del tunnel tarsale; sindrome del canale di Guyon; dito a scatto;
– invalidità. Si prevedono rimborsi per un importo pari a 3mila euro a persona non ripetibile, e per chi ha un’invalidità permanente. Questa deve essere diagnosticata e approvata in caso di infortunio sul lavoro o malattie professionali certificata dall’Inail, di grado uguale o superiore al 91%; per patologia certificata dall’Inps, di grado uguale o superiore al 91%.
Il rimborso altresì previsto per:
– le prestazioni sanitarie di tipo diagnostico-terapeutico ed infermieristico, domiciliari e ambulatoriali, purché collegate alla patologia;
– consulenza psicologica; visita psichiatrica; visita neurologica;
– presidi finalizzati al supporto di deficit motori;
– prestazioni di fisioterapia domiciliare per deficit certificati;
– presidi e ausili sanitari prescritti da un medico.
Vi sono inoltre prestazioni assicurative nei casi di responsabilità civile verso terzi e su responsabilità civile in caso di rivalsa Inail.
Il rimborso spese per assistente familiare in caso di non autosufficienza permanente del datore di lavoro viene esteso anche per gli iscritti oltre i 70 anni di età. A tal fine si specifica che Cassa Colf rimborsa ai datori di lavoro domestico le spese documentate solo alle condizioni di seguito elencate:
– almeno un anno di contribuzione;
– non autosufficienza uguale o maggiore ai 40 punti maturata successivamente al 1° luglio 2021;
– non autosufficienza avvenuta dopo l’iscrizione alla Cassa;
– solo il titolare del rapporto di lavoro deve presentare la non autosufficienza.
La prestazione prevede fino ad un massimo di 300,00 euro mensili e fino a 12 mesi consecutivi, da presentare entro 60 giorni, non ripetibile.

Legge di bilancio 2024: le misure in materia fiscale

Concluso l’iter di approvazione della Legge di bilancio, la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 approda in Gazzetta ufficiale. Di seguito una rapida analisi delle principali misure in materia fiscale.

L’articolo 1, comma 44, della Legge 30 dicembre 2023 posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell’efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla Legge di bilancio 2020.

L’articolo 1, comma 45, poi, riporta al 10% l’IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5%. Ripristina inoltre l’aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli (fissata al 5% dalla Legge di bilancio 2023). 

Il comma 46, invece, stabilisce che le disposizioni dell’articolo 1, comma 73, della Legge n. 197/2022 si applicano anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024, pertanto viene assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%, la cessione dei pellet anche per i citati mesi.

Il comma 48 rimodula alcuni dei valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l’aliquota di un’imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo, nel dettaglio, trattasi di: importi previsti per calcolo dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati; importo dell’accisa minima del tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette; importo dell’onere fiscale minimo sulle sigarette; accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione; imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina. 

L’articolo 1, ai commi da 49 a 51, differisce una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative.  In particolare, il comma 49 stabilisce che la deduzione della quota dell’1% dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo. Per effetto del comma 50, si differisce una parte della quota di deducibilità prevista per il 2026, a fini IRES e IRAP, pari al 3%, la quale viene slittata in due periodi di imposta, ovvero quello in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo.  

La percentuale di spesa su cui applicare il credito d’imposta per le opere cinematografiche e audiovisive rimane al 40% ma vengono rivisti i parametri per rendere il sistema più efficiente e sostenibile con l’obiettivo di incentivare le produzioni di qualità. La misura prevede una rimodulazione dell’aliquota che può decrescere in relazione alle spese agevolabili e alle dimensioni delle imprese o gruppi di imprese (articolo 1, comma 54).

Il comma 59 estende la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze (cd. participation exemption) anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo.  

La legge di bilancio modifica il regime fiscale delle locazioni brevi così come contenuto nell’articolo 4, D.L. n. 50/2017: ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve è applicabile il regime alternativo di tassazione mediante imposta operata nella forma della cedolare secca, con aliquota al 26% nel caso di opzione per tale tipo di regime. L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. 
Inoltre, per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, laddove incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta del 21% è operata a titolo di acconto. L’articolo 1, comma 63 modifica, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall’Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell’Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia. 

Il comma 64 dell’articolo 1 aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del TUIR le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. A tali plusvalenze si può applicare l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26%. Il comma 66 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. 

Al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana, il comma 77 modifica l’articolo 38-quater, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, riducendo da 154,95 euro (300 mila lire) a 70 euro il valore minimo delle cessioni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE di beni destinati all’uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell’Unione europea che possono essere effettuate senza pagamento dell’IVA. Le disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024.

Il comma 88 dell’articolo 1, eleva (dall’8% all’11%), a decorrere dal 1° marzo 2024, l’aliquota della ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Il comma 89 estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione. 

I commi da 94 a 98 introducono una serie di restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 per prevenire condotte illecite. In particolare, viene modificato il comma 49-bis dell’articolo 37, D.L. n. 223/2006, allo scopo di prevedere l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL. 

Il comma 99, dell’articolo 1, infine, aggiungendo il comma 15-bis.3 all’articolo 35, D.P.R. n. 633/1972 recante disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, prevede che la partita IVA può essere richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro (condizione prevista dal precedente comma 15-bis.2) anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività.