In scadenza la prima rata della definizione agevolata delle cartelle: come e dove pagare

Il 31 ottobre scade il termine per il pagamento della prima (o unica) rata dovuta dai 3 milioni di contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione quater delle cartelle esattoriali, introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (Agenzia delle entrate-riscossione, comunicato 25 ottobre 2023).

L’Agenzia delle entrate-riscossione ricorda che il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata delle cartelle deve essere effettuato utilizzando i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, cioè la lettera inviata da AdER in risposta ai contribuenti che hanno presentato domanda di adesione entro il termine di legge del 30 giugno 2023.

 

Per ciascuna rata la legge concede ulteriori 5 giorni di tolleranza rispetto al termine di pagamento previsto, pertanto, saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro il 6 novembre 2023 (essendo il 5 novembre festivo).

In caso di mancato pagamento, ritardo oltre il termine ultimo o importi parziali, i benefici della definizione agevolata verranno meno e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

Riguardo ai metodi di pagamento, AdER chiarisce che è possibile pagare:

– in banca;

– agli ATM abilitati ai servizi di pagamento Cbill;

– con l’internet banking;

– agli uffici postali;

– nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;

– sul portale dell’Agenzia delle entrate-riscossione e con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa.;

– direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione su appuntamento.

 

Sul sito di AdER sono disponibili alcuni servizi utili per i contribuenti in vista delle scadenze di pagamento. In particolare, è possibile scaricare una copia della comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento direttamente nell’area riservata del sito, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, oppure ricevendola via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di pin e password, allegando un documento di riconoscimento.

È anche prevista la possibilità di chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della definizione agevolata sul conto corrente, oltre che allo sportello, anche dall’area riservata del sito di AdER utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nella sezione Definizione agevolata. Sarà sufficiente selezionare il piano di definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti. Alla fine della compilazione, il sistema invia una e-mail di presa in carico all’indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata. Qualora il contribuente non riceva tale conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste, mentre l’addebito sul conto, nel caso sia confermata l’attivazione, sarà operativo a partire dalla rata successiva.

 

Il servizio “ContiTu“, inoltre, consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione delle somme dovute, accedendo alla voce ContiTu fra le pagine del sito dedicate alla definizione agevolata e compilando la richiesta. Al termine della procedura il contribuente riceve via e-mail il prospetto di sintesi con le cartelle/avvisi che ha scelto di pagare e i relativi moduli di pagamento, mentre per i restanti debiti riportati nella comunicazione la definizione agevolata non produrrà effetti.

 

Infine, AdER ricorda che per i soggetti residenti nelle zone interessate dall’alluvione del mese di maggio 2023, i termini e le scadenze riferiti alla definizione agevolata sono stati prorogati di 3 mesi. Pertanto, la comunicazione delle somme dovute sarà inviata entro il prossimo mese di dicembre e il termine per il pagamento della prima (o unica) rata della rottamazione-quater è previsto nel 2024.

 

Protezione di dati personali fin dalla fase di progettazione dei sistemi informatici aziendali

Il Garante della privacy sanziona la mancata adozione di misure adeguate a rilevare tempestivamente la violazione dei dati personali e di protezione dei dati fin dalla progettazione, riaffermando il principio del “privacy by design” (Garante privacy, nota 23 ottobre 2023, n. 512). 

La “Privacy by design” ha lo scopo di garantire l’esistenza di un corretto livello di privacy e protezione dei dati personali fin dalla fase di progettazione (design) di qualunque sistema, servizio, prodotto o processo, così come durante il loro ciclo di vita. In altre parole, il principio di Privacy by design punta a garantire un corretto livello di protezione dei dati in tutte le attività di trattamento e attuazioni effettuate all’interno di una organizzazione.

 

La vicenda portata all’attenzione del Garante è quella di una struttura sanitaria che aveva subito un attacco ransomware che, attraverso un virus, aveva limitato l’accesso al data base della struttura e richiesto un riscatto per ripristinare il funzionamento dei sistemi.

 

Il Garante della privacy riafferma il principio secondo cui si deve innanzitutto prevenire eventuali problemi già nella fase iniziale, quindi la fase di progettazione dei sistemi di sicurezza informatica di un’azienda: viene pertanto sanzionata con una multa di 30.000 euro la Asl napoletana per non aver protetto adeguatamente da attacchi hacker i dati personali e sanitari di 842.000 tra assistiti e dipendenti.

 

A seguito delle verifiche sulle misure tecniche e organizzative adottate dalla Asl sia prima che dopo l’attacco subito, il Garante ha evidenziato la mancata adozione di misure adeguate a rilevare tempestivamente la violazione dei dati personali e a garantire la sicurezza delle reti, anche in violazione del principio della protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design).

 

Infatti, durante l’attività ispettiva, era emerso che l’accesso alla rete tramite vpn avveniva mediante una procedura di autenticazione basata solo sull’utilizzo di username e password. Inoltre, la carenza di segmentazione delle reti aveva causato la propagazione del virus all’intera infrastruttura informatica.

 

Nel sanzionare l’illecito il Garante ha tenuto conto, tra l’altro, del fatto che il data breach aveva riguardato dati idonei a rilevare informazioni sulla salute di un numero molto rilevante di interessati.

 

Dopo l’accaduto, l’azienda ha adottato una serie di misure volte non solo ad attenuare il danno subito dagli interessati, ma anche a ridurre la replicabilità dell’evento stesso, tra le quali l’attivazione di una procedura di accesso alla rete tramite vpn con doppio fattore di autenticazione.

CCNL Enti di ricerca: sottoscritto accordo di interpretazione autentica

Aran e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali sono intervenute sulla corretta applicazione dell’art. 15, co. 9, del CCNL Enti di Ricerca e sperimentazione quadriennio normativo 2002/2005 – 1° biennio economico 2002/2003 sottoscritto in data 7 aprile 2006

Il giorno 24 Ottobre 2023 ha avuto luogo l’incontro tra l’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative per la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per l’interpretazione autentica dell’art. 15, co. 9, del CCNL Enti di ricerca e sperimentazione, quadriennio normativo 2002/2005 – 1° biennio economico 2002/2003 sottoscritto in data 7 aprile 2006.
Sulla base dei vari contenziosi segnalati le Parti Sociali sono intervenute sulla corretta applicazione dell’art. 15, co. 9, del CCNL Enti di Ricerca e sperimentazione di cui sopra, il quale dispone “9. Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data”. 
Sulla base di quanto stabilito i “requisiti utili alla valutazione” che devono essere posseduti alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento non vanno confusi con i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva. Per “requisiti utili alla valutazione” si intendono i documenti/attività/progetti ecc. svolti dai candidati nell’espletamento delle mansioni proprie del profilo immediatamente inferiore a quello per cui si concorre che vengono sottoposti alla Commissione ai fini della valutazione del “merito scientifico ovvero tecnologico”. 
Per concorrere alla procedura selettiva occorre essere inquadrati (decorrenza giuridica) nel livello immediatamente inferiore a quello per il quale si concorre in data antecedente alla data di decorrenza giuridica del nuovo inquadramento, ovvero non oltre il 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente.  

Lavoratori sportivi, le indicazioni dell’INL

L’Ispettorato ha fornito le prime indicazioni sui contratti applicabili, le prestazioni e le definizioni in materia di lavoro sportivo alla luce della riforma (INL, circolare 25 ottobre 2023, n. 2).

A seguito della entrata in vigore, dal 1° luglio 2023, della maggior parte delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2021 che ha riformato, fra l’altro, la disciplina del lavoro sportivo, l’INL ha fatto pervenire le prime indicazioni al proprio personale ispettivo tramite la circolate in commento. In pratica, l’INL ricapitola gli elementi della Riforma dello Sport per quel che riguarda la definizione di lavoratori sportivi, il lavoro subordinato in questo ambito, il rapporto di lavoro nei settori professionistici e dilettantistici, le prestazioni del volontariato, l’apprendistato, la dimensione della sicurezza sul lavoro e dei minori, la previdenza, i rapporti di co.co.co, la disciplina fiscale.

In particolare, la circolare segnala che in base all’articolo 25 del D.Lgs. n. 36/2021 si definiscono lavoratori sportivi le figure (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara) che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo. Così come è lavoratore sportivo ogni altro tesserato  che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Invece, non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Il rapporto di lavoro nelle società professionistiche

Tra le indicazioni contenute nella circolare dell’INL n. 2/2023 si trovano quelle riguardanti il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici (articolo 27, D.Lgs. 36/2021), ovvero quelli relativi alle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate, anche paralimpiche. 

La Riforma dello Sport prevede anzitutto che nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. Si tratta di una presunzione relativa, tuttavia, in quanto si prevede espressamente che il lavoro sportivo costituisce anche oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
– l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
– lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
– la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.
Trattasi di condizioni che vanno verificate autonomamente, caso per caso, al fine di verificarne la sussistenza sulla base della previsione di legge, senza che il superamento di una di esse comporti necessariamente il venir meno del requisito.

 

Il rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo

 

Con l’articolo 28 del D.Lgs. n. 36/2021 viene disciplinato il rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. Diversamente da quanto avviene nel professionismo, nell’area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
– la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; al superamento di tale impegno orario resta dunque in capo alle parti dimostrare l’insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto;
– le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Inoltre, il citato articolo 28, al comma 3 del D.Lgs. n. 36/2021 pone a carico del soggetto destinatario delle prestazioni sportive (associazione o società, Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva, associazione benemerita, anche paralimpici, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.A.) uno specifico adempimento e cioè l’obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche (articolo 6, D.Lgs. n. 39/2021) i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.
La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi.

L’obbligo di comunicare i dati necessari alla individuazione del rapporto di lavoro sportivo va assolto, in base alle previsioni da ultimo introdotte dal D.Lgs. n. 120/2023, entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro e può essere adempiuto, indifferentemente, tramite comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche oppure tramite la consueta comunicazione al centro per l’impiego. Per i rapporti di lavoro iniziati prima della pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023, avvenuta in data 4 settembre 2023, l’Ispettorato ritiene che l’obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre 2023.
Un ulteriore adempimento previsto per le collaborazioni coordinate e continuative in questione concerne l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro. L’obbligo può essere adempiuto in via telematica all’interno di un’apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Inoltre, nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga. Con riguardo agli adempimenti di tenuta del libro unico del lavoro, l’iscrizione del lavoratore può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
Rispetto agli adempimenti descritti si prevede che, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri o dell’autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano individuate le disposizioni tecniche ed i protocolli informatici necessari a consentire l’invio della comunicazione dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo al Registro delle attività sportive dilettantistiche – decreto in via di definizione – e, entro il 31 dicembre 2023, siano individuate le disposizioni tecniche ed i protocolli informatici necessari a consentire la tenuta del libro unico del lavoro in via telematica all’interno di apposita sezione del medesimo Registro delle attività sportive dilettantistiche.
L’INL precisa anche che l’obbligo di comunicare i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovrà essere necessariamente effettuato mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sarà pienamente operativo.
Infine, l’INL segnala che, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative in questione, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre.

 

CCNL Autoscuole: con novembre erogata rata di arretrati incrementi retributivi

Corrisposti gli arretrati incrementi retributivi per i dipendenti del settore

Il Verbale di Accordo sottoscritto il 14 marzo 2023 dalle Rappresentanze Datoriali Unasca e Confarca, e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, realizza la rettifica delle tabelle salariali trascritte erroneamente al Punto 2), Lettere a) b), del Verbale di Accordo siglato in data 22 luglio 2021 per il rinnovo 2021-2023 del CCNL Autoscuole, applicato ai dipendenti delle Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di consulenza automobilistica, che di fatto, hanno comportato la mancata corresponsione dell’aumento retributivo concordato per le scadenze fissate.
Le Parti firmatarie convengono che, gli arretrati incrementi retributivi da corrispondere ai dipendenti del comparto, vengono elargiti in 10 rate mensili a partire dal mese di marzo 2023, secondo gli importi di seguito riportati.

Par. Mar 2023 Apr 2023 Mag 2023 Giu 2023 Lug 2023 Ago 2023  Set 2023 Ott 2023 Nov 2023 Dic 2023  Tot.
200,00 160,74 160,74 160,74 160,74 160,74 160,74 160,74 160,74 160,74 160,74 1.607,41
156,00 125,38 125,38 125,38 125,38 125,38 125,38 125,38 125,38 125,38 125,38 1.253,78
135,00 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 1.085,00
125,00 100,46 100,46 100,46 100,46 100,46 100,46 100,46 100,46 100,46 100,46 1.004,63
119,00 95,64 95,64 95,64 95,64 95,64 95,64 95,64 95,64 95,64 95,64 956,41
100,00 80,37 80,37 80,37 80,37 80,37 80,37 80,37 80,37 80,37 80,37 803,70

Pertanto, con il mese di novembre, spetta ai lavoratori del settore, secondo il livello ed il parametro a cui appartengono, la rata di tali arretrati come indicato nella tabella sottostante.

Livello Parametro Importo
Quadro 200,00 160,74
156,00 125,38
135,00 108,50
125,00 100,46
119,00 95,64
100,00 80,37