NASpI, Dis-coll e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego

Arrivano i chiarimenti sull’eventuale effetto sul requisito di accesso alle indennità (INPS, messaggio 20 febbraio 2024, n. 750).

L’INPS ha reso note alcune precisazioni in merito al possibile effetto sul requisito di accesso alle indennità NASpI e Dis-coll dei previsti limiti di età per l’iscrizione ai Centri per l’impiego. I chiarimenti in discussione sono stati forniti dall’Istituto sulla base di un parere espresso su richiesta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In sostanza, il dicastero nel parere reso all’INPS ha chiarito che l’esplicita previsione normativa, relativamente al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 333/2000.

Inoltre, nel medesimo parere è stato precisato che non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll. Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle medesime prestazioni e per l’applicazione della relativa disciplina, anche di carattere sanzionatorio.

Al riguardo, l’INPS evidenzia, infatti, che ai sensi dell’articolo 21, comma 1 del D.Lgs n. 150/2015, la medesima domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente la prestazione, della citata dichiarazione.

Per quanto riguarda, invece, il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, esso risulta stabilito dall’articolo 1, comma 622, della Legge n. 296/2006, che fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età.

Questo limite minimo, pertanto, rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.

 

CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari: il resoconto dell’ultimo incontro

Il confronto ha riguardato le RSU, la riforma dei livelli di inquadramento, l’estensione della percentuale di assunzioni a tempo determinato e il riconoscimento dell’indennità di disponibilità

Lo scorso 15 febbraio Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno incontrato l’associazione datoriale Fruitimprese-Confcommercio per proseguire il confronto sul rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori di aziende ortofrutticole ed agrumarie, scaduto il 31 dicembre 2023.
Gli argomenti trattati sono stati:
– le rappresentanze sindacali unitarie e nello specifico una valutazione sulla revisione dell’Allegato 8, al fine di apportare le modifiche necessarie ai sensi della nuova normativa;
– le assemblee sindacali, in ordine alle quali le Organizzazioni Sindacali vogliono incrementare il monte ore a disposizione per la specifica trattazione delle tematiche prevenzione, salute e sicurezza;
– la previdenza complementare, per innalzare il contributo a carico aziendale in caso di iscrizione da parte del lavoratore;
– la costituzione di un tavolo tecnico, con l’obiettivo di riformare i  livelli di inquadramento;
– l’estensione della percentuale massima di assunzioni a tempo determinato per tutte le causali previste dal CCNL;
– il riconoscimento di un’indennità di disponibilità per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato con prestazione ridotta e per il part-time verticale.
Il prossimo appuntamento è fissato per il 4 marzo e per il 22 marzo 2024 è fissata una sessione negoziale in plenaria.

APE sociale: le istruzioni dell’INPS

L’INPS fornisce le istruzioni per l’applicazione delle modifiche normative apportate dalla Legge di bilancio 2024 al beneficio dell’APE sociale (INPS, circolare 20 febbraio 2024, n. 35).

La Legge di bilancio 2024 ha prorogato l’APE sociale al 31 dicembre 2024 con innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso al beneficio.

 

Infatti, l’articolo 1, comma 136, della Legge n. 213/2023 stabilisce che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della Legge n. 232/2016, fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.

 

L’INPS, con la circolare in oggetto, fornisce alcuni chiarimenti alla luce delle modifiche apportate all’istituto in questione.

 

Viene precisato che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.

 

Nessuna modifica rispetto al requisito contributivo e alle condizioni per l’accesso al beneficio in oggetto che rimangono invariate (articolo 1, commi da 179 a 186, Legge n. 232/2016). 

 

In base alle nuove disposizioni, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:

svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;

svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

 

I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore.

 

I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.

 

Il comma 136 – secondo periodo – dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024, stabilisce che: “Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2024”.

 

In virtù del suddetto richiamo, i soggetti interessati all’APE sociale potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024, 15 luglio 2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.

 

I modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio, sono reperibili sul sito istituzionale dell’INPS, nella sezione relativa ai servizi on line.

 

L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

 

Per tutti i soggetti interessati, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.

Ebinter Bergamo: in arrivo nuovi sussidi per lavoratori e imprese

Previsti incentivi per i lavoratori e le imprese, con investimenti in formazione e spese scolastiche

L’Ente Bilaterale del Terziario di Bergamo ha stabilito l’erogazione di nuovi sussidi e contributi per gli iscritti. Nella fattispecie, i contributi riguardano spese scolastiche, libri di testo, mense, trasporti e assistenza disabili; oltre al contributo per malattia o infortunio oltre il 180° giorno. Rispetto agli anni precedenti, quest’anno, è previsto anche un contributo per le spese e le tasse universitarie. Le aree deputate ai sussidi sono mirate alla contribuzione del pagamento delle bollette di luce e gas; a percorsi formativi indirizzati a migliorare le competenze di dipendenti ed imprenditori; supporto a lavoratori e alle loro famiglie.
Per quel che concerne i percorsi formativi, questi sono mirati a migliorare la qualifica delle risorse umane, tenendo conto anche delle competenze trasversali; in particolar modo per le figure professionali di: sales assistant, marketing consultant, social media specialist, data analyst, programmatori, addetto al banco, personale di sala, chef e desk. La formazione è curata dagli enti accreditati al sistema regionale lombardo, convenzionati con gli Ebt. 
I contributi per le imprese sono, invece, destinati a formazione e apprendistato, ai corsi di formazione sulla sicurezza, alla promozione di sistemi di qualità, all’assunzione di giovani disoccupati al concorso spese, che è riservato alle aziende che adottano il welfare aziendale. 

CCNL Studi Professionali: rinnovato il contratto per gli oltre 600mila lavoratori del settore

Previsti aumenti di 215,00 euro mensili a regime ed Una tantum di 400,00 euro

È stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai circa 600mila dipendenti degli studi e delle attività professionali. I Sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, hanno siglato con l’associazione datoriale del settore Confprofessioni l’ipotesi di accordo, che sarà sottoposta nelle prossime settimane alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Il contratto, con vigenza triennale dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027, introduce miglioramenti rispetto al contratto precedente, scaduto nel 2018.
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento contrattuale di 215,00 euro mensili a regime per il terzo livello, da riparametrare per gli altri livelli, che sarà erogato in 4 tranches:
– 105,00 euro con la retribuzione di marzo 2024;
– 45,00 euro con la retribuzione di ottobre 2024;
– 45,00 euro con la retribuzione di ottobre 2025;
– 20,00 euro con la retribuzione del dicembre 2026.
L’accordo stabilisce, inoltre, la corresponsione dell’una tantum, pari a 400,00 euro, erogata in due tranches:
– 200,00 euro a maggio 2024;
– 200,00 euro a maggio 2025.
Dal punto di vista normativo, l’intesa prevede l’inserimento di alcune figure professionali ed istituisce un gruppo di lavoro per seguire l’evoluzione tecnologica e digitale che interessa il settore e tenere costantemente aggiornata la declaratoria contrattuale. Viene inoltre valorizzata la contrattazione decentrata, con la previsione del livello aziendale. A livello territoriale saranno costituiti gli sportelli dell’Ente Bilaterale Nazionale Ebipro, a cui saranno affidati compiti di promozione e gestione dei servizi dell’ente Bilaterale nazionale. In merito all’assistenza sanitaria integrativa erogata da Cadiprof l’accordo dispone un incremento di 5,00 euro del contributo, al fine di introdurre nuove prestazioni anche a vantaggio dei familiari dei dipendenti degli studi professionali. 
L’intesa, oltre a recepire e implementare l’accordo sul lavoro agile, migliora anche la normativa sui permessi retribuiti per le donne vittime di violenza e prevede l’ampliamento al 90% di un’integrazione del congedo di maternità a carico del datore di lavoro dal 1° gennaio 2025. A tutela della salute è stata introdotta una giornata l’anno di permesso retribuito per la prevenzione. 
Le OO.SS. hanno infine rappresentato che l’intesa sottoscritta rappresenta un importante traguardo, soprattutto in un quadro complessivo di stallo della contrattazione nei settori del terziario.