Somme corrisposte al legale non distrattario con delega all’incasso: esonero ritenuta d’acconto

Ai fini dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto, il legale non distrattario, con delega all’incasso, che percepisce direttamente dalla parte soccombente (sostituto d’imposta) le somme liquidate in sentenza a favore del proprio cliente a titolo di spese di giudizio, è tenuto a fornire la prova dell’avvenuto pagamento da parte del cliente del compenso professionale. (Agenzia delle Entrate – Risposta 20 maggio 2022, n. 286).

Sui compensi comunque denominati, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’area di applicazione della ritenuta comprende anche le remunerazioni di compensi per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore di un committente non esecutore del pagamento e che, pertanto, lo status di sostituto d’imposta è attribuito a chiunque corrisponda compensi per prestazioni professionali, anche se l’adempimento del pagamento è disposto in modo coattivo in base a sentenza di condanna.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che sulle somme liquidate in sentenza alla controparte vittoriosa, a titolo di spese di giudizio, e corrisposte direttamente al legale di quest’ultima, munito di un mandato all’incasso, la parte soccombente è esonerata dall’effettuazione della suddetta ritenuta nella sola ipotesi in cui le somme erogate al difensore della parte vittoriosa non costituiscano per quest’ultimo reddito di lavoro autonomo, vale a dire qualora questi produca copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa.
In altri termini, l’esibizione della copia della fattura emessa dal difensore “non distrattario” nei confronti del cliente, fa presumere, che quanto dovrà essere erogato dalla parte soccombente ha l’effetto di “ristorare” la parte vittoriosa dell’onere per le spese legali a suo carico inerenti la prestazione professionale del proprio difensore. Tale presunzione, legittima l’esonero dall’applicazione della ritenuta su richiesta del professionista.
Tuttavia, considerato che la responsabilità per la violazione dell’obbligo di esecuzione della ritenuta alla fonte resta in capo al sostituto d’imposta, quest’ultimo, qualora ritenga che le somme che sta erogando possano costituire reddito di lavoro autonomo per il difensore, è legittimato a richiedere al legale ” non distrattario”, ai fini della non applicazione della ritenuta, oltre alla delega all’incasso rilasciata dal proprio cliente e la fattura emessa nei confronti dello stesso, ogni altra documentazione che ritenga opportuno in base alle proprie procedure, come ad esempio la prova dell’avvenuto pagamento del compenso professionale.

EPITEMP – Nuovo Regolamento assistenziale per i lavoratori somministrati

EBITEMP, l’Ente Bilaterale Nazionale per il lavoro temporaneo, pubblica il nuovo Regolamento assistenziale in vigore dall’1/5/2022 per i lavoratori in somministrazione

EBITEMP, l’Ente Bilaterale Nazionale per il lavoro temporaneo, in collaborazione con la Cassa Mutualistica Interaziendale al fine di sovvenire alle esigenze dei lavoratori somministrati a fronte di problemi sanitari, propone un nuovo Regolamento, con prestazioni sanitarie dettagliate, che entra in vigore il 1° maggio 2022 e scade il 31 dicembre 2022 salvo proroga.

1. Aventi diritto
Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni elencate nel regolamento i lavoratori in somministrazione (sia a tempo determinato che indeterminato) dipendenti dalle Agenzie per il Lavoro associate a Ebitemp. Il diritto ad usufruire delle prestazioni è garantito alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti in somministrazione attivi o che abbiano svolto almeno 30 giorni di attività lavorativa nell’arco dei 120 giorni di calendario, nonché per i 120 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il diritto ad usufruire delle prestazioni previste dal Regolamento dovrà essere certificato dall’interessato al momento della richiesta di ogni sussidio.
Il diritto ad usufruire delle prestazioni previste dal presente Regolamento viene esteso al coniuge ed ai figli del lavoratore avente diritto, se fiscalmente a carico dello stesso.

2. Documentazione (comune a qualsiasi tipo di richiesta)
In relazione alle varie tipologie di prestazione indicate nel Regolamento, ogni richiesta di rimborso o sussidio, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) specifico modulo di richiesta rimborso (scaricabile dal sito www.ebitemp.it) compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’interessato (i moduli contengono anche le modalità di spedizione di tutta la documentazione richiesta);
b) per i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato: copia dei contratti ed eventuali proroghe;
c) per i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo indeterminato: copia del contratto, lettere di assegnazione ed eventuali proroghe;
d) copia della più recente busta paga percepita;
e) fotocopia del codice fiscale e documento d’identità.
In caso di richiesta di rimborso per familiare fiscalmente a carico, occorre allegare in aggiunta:
– dichiarazione sostitutiva di certificazione/variazione dei familiari conviventi fiscalmente a carico;
– fotocopia del codice fiscale del paziente/familiare.

3. Modalità di attivazione dell’assistenza
Le richieste di rimborso potranno essere inoltrate effettuando l’accesso alla propria area riservata sulla piattaforma MyEbitemp, oppure inviando la documentazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a Ebitemp c/o Cassa Mutualistica Interaziendale, Viale San Gimignano 30/32 – 20146 Milano.
Le liquidazioni avverranno con bonifico sul c/c bancario o postale dell’associato o, in mancanza, con bonifico domiciliato (può essere riscosso presso qualsiasi ufficio di Poste Italiane).
I rimborsi sono integrativi di eventuali rimborsi dovuti dalle ASL o da altri enti mutualistici o da compagnie di assicurazione per i quali gli interessati devono fare regolare richiesta.

Trattenuta quota contrattuale a maggio per il CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda

Effettuata, con la busta paga del mese di maggio, la trattenuta per il versamento della quota di sottoscrizione contrattuale dalle Organizzazioni sindacali a carico dei lavoratori non iscritti al CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda

I lavoratori che non hanno voluto effettuare la trattenuta per il versamento della quota di sottoscrizione contrattuale lo hanno comunicato per iscritto alla Direzione aziendale entro il mese di aprile
Diversamente, per gli altri lavoratori, l’Azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di 40 Euro sul saldo della retribuzione del mese di maggio 2022.
Entro il 31/7/2022, l’Azienda dovrà versare le trattenute sul seguente c/c: n. IBAN IT13U0832703211000000004904 presso BANCA di Credito Cooperativo di Roma – ag. 7, intestato a Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil, a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell’azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività.
Entro il 30/9/2022, le Direzioni aziendali comunicheranno alle R.S.U., o in mancanza alle Organizzazioni Sindacali territoriali di Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec- Uil, esclusivamente l’ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario) unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione e al numero dei dipendenti in forza.
I dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall’Azienda fino al giorno 31/12/2022 e successivamente potranno essere distrutti. Le Organizzazioni Sindacali provinciali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL potranno richiedere, entro il 31/12/2022, alle Direzioni aziendali un atto notarile che, salvaguardando la segretezza dei nominativi dei lavoratori, attesti esclusivamente il numero complessivo dei non aderenti alla sottoscrizione.

Trasferimento ad altra sede: quando è legittimo il rifiuto del lavoratore

Il rifiuto del lavoratore di trasferimento ad altra unità produttiva è legittimo se opposto in reazione all’ illegittima condotta del datore, il quale abbia eluso il comando giudiziale di reintegra dello stesso lavoratore nel luogo e nelle mansioni originariamente svolte (Corte di Cassazione, Ordinanza 19 maggio 2022, n. 16206).

La vicenda

Confermando la sentenza di primo grado, la Corte di appello territoriale aveva annullato il licenziamento intimato per motivi disciplinari al dipendente, al quale la società datrice di lavoro aveva addebitato l’abbandono del posto di lavoro; l’assenza ingiustificata dal servizio nei giorni successivi a tale abbandono, nonchè la circostanza che ciò fosse avvenuto in assenza di motivazione da parte del lavoratore.
A fondamento della decisione il giudice d’appello rilevava che, mentre l’allontanamento e l’assenza nei giorni successivi potevano essere considerati pacifici, in quanto non negati dal lavoratore, non sussisteva, invece, l’ulteriore elemento integrante la condotta addebitata, ovvero la mancata motivazione della stessa; tramite lettera, infatti, il dipendente aveva spiegato le ragioni del suo comportamento, ponendole in relazione al provvedimento datoriale, adottato in esecuzione di precedenti sentenze di reintegra del lavoratore, divenute definitive, con cui era stato assegnato in via definitiva presso altra sede.
Secondo la Corte distrettuale la condotta del lavoratore non presentava profili di illiceità, dovendo essere posta in relazione all’ illegittima condotta datoriale, dal momento che la società datrice non solo aveva tardato, anche a fronte di ripetuti solleciti del lavoratore, ad eseguire ben due sentenze definitive di reintegra del lavoratore, ma ne aveva sostanzialmente eluso il comando passato in giudicato; la reintegra non era avvenuta, infatti, nel luogo e nelle mansioni originarie e l’assegnazione a sede diversa da quella precedente configurava di fatto un trasferimento ad altra unità produttiva che avrebbe dovuto essere giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, la cui mancanza qualificava come illecita la condotta datoriale e giustificava il comportamento del lavoratore.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società datrice di lavoro.

La pronuncia della Cassazione

I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, rilevando, nel caso di specie, la conformità a buona fede dell’inadempimento del lavoratore, condividendo il risultato della verifica operata, in tal senso, dalla Corte di merito.
Gli stessi hanno evidenziato che la particolare gravità della condotta datoriale, consistente nel ritardo con cui la società aveva dato esecuzione all’ordine di reintegrazione e nella sostanziale elusione del giudicato, attraverso la ricollocazione del lavoratore in un luogo diverso da quello originario, mediante trasferimento non sorretto da ragioni giustificative dello stesso, imponeva di ritenere legittima e, dunque, giustificata la reazione del lavoratore, valutando questa conforme a buona fede.

Nel caso in argomento, in particolare, dal raffronto tra l’inadempimento datoriale e il rifiuto opposto dal lavoratore emergeva l’obiettiva, speciale, gravità della condotta datoriale, direttamente incidente su aspetti di pregnante rilievo esistenziale, attinenti al medesimo diritto al lavoro ed al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
In conclusione, la Suprema Corte ha ribadito il principio, adeguatamente applicato in sede di merito nel caso in esame, secondo cui, la verifica della contrarietà o meno a buona fede del comportamento del lavoratore deve essere condotta sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie, nell’ambito delle quali si può tenere conto dell’ entità dell’inadempimento del datore in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto, della concreta incidenza di tale inadempimento su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, della puntuale, formale indicazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, come pure dell’ incidenza del comportamento del lavoratore sull’organizzazione datoriale e più in generale sulla realizzazione degli interessi aziendali, nell’ottica del bilanciamento degli opposti interessi in gioco, costituzionalmente garantiti.

Trasporto aereo: nuovo processo di gestione dei pagamenti della Cigs

L’Inps rende note le novità introdotte nell’ambito del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria, erogate dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo.

In particolare, il nuovo processo è finalizzato al superamento delle criticità evidenziate dall’attuale sistema di gestione dei pagamenti. La trasmissione dei dati utili al calcolo della prestazione integrativa della CIGS avviene esclusivamente tramite Uniemens. Ciò consente di standardizzare in un unico processo la gestione del pagamento, evitando una duplicazione dei flussi.
Dal mese di competenza giugno 2022 le aziende interessate, contraddistinte dal codice di autorizzazione “4P”, avente il significato di “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi (senza valenza contributiva):
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere indicato il codice “FSTA”;
– nell’elemento<IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il valore “N”;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> la retribuzione così come individuata in precedenza.
Nella prima competenza utile, giugno 2022, vanno riportati anche i dati relativi agli elementi, così come individuati, riferiti alle mensilità di aprile e maggio 2022.
Alla luce dell’attuale quadro normativo, l’integrazione al trattamento di cassa integrazione in deroga, per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, non può essere più erogata dal Fondo.
Per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo, rispetto alle quali il periodo dei dodici mesi antecedenti l’istanza ricada anche solo parzialmente nell’arco temporale ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022), il periodo da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento sarà dato dai dodici mesi precedenti il mese di gennaio 2020.
Dal 24 maggio 2022, le domande di accesso alle prestazioni integrative dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria devono essere presentate con le consuete modalità
Per le istanze di accesso alle prestazioni integrative dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria che sono, invece, presentate a decorrere dal 1° aprile 2023, corrispondente al tredicesimo mese successivo alla data del 31 marzo 2022, di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, non rientranti nell’ambito di applicazione del messaggio n. 1336/2021, le aziende devono attenersi alle indicazioni che verranno fornite successivamente con apposito messaggio.
Dopo l’approvazione della delibera da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Struttura territoriale INPS provvede, tramite PEC, alla notifica del provvedimento di autorizzazione.
Il pagamento della prestazione è preceduto da una serie di controlli atti a verificare che per lo stesso lavoratore si sia provveduto alla liquidazione del trattamento di cassa integrazione straordinaria e che sussistano tutti i requisiti di congruità e compatibilità previsti per la prestazione.
Le suddette verifiche si concludono, in caso di esito positivo, con la validazione e il conseguente mandato di pagamento alla Struttura INPS competente, che provvederà alla liquidazione del beneficio spettante, con cadenza mensile.
L’azienda non è più obbligata all’invio dei file mensili contenenti le informazioni necessarie al pagamento, in quanto l’ammontare del trattamento integrativo erogabile al singolo beneficiario sarà determinato dall’Istituto mediante l’incrocio dei dati disponibili negli archivi Uniemens.
Il nuovo processo di pagamento è operativo per tutte le domande presentate dal 1° giugno 2022, per eventi decorrenti dalla medesima data. Quanto alle domande afferenti a periodi che si collocano a cavallo del 1° giugno 2022, restano confermate le attuali modalità di trasmissione dei dati di pagamento, che prevedono l’obbligo aziendale di invio dei file mensili (Circolare Inps 24 maggio 2022, n. 61).