Produzione di zucchero a velo: individuazione della tariffa premi Inail

In considerazione della lavorazione caratterizzante il processo produttivo, ai fini del premio assicurativo Inail, l’attività di produzione di zucchero a velo, ottenuta dalla lavorazione dello zucchero semolato, deve essere classificata nella voce di tariffa della gestione industria, con tasso medio del 17,60‰ (INAIL – Nota 23 novembre 2022, n. 10668)

L’attività di produzione di zucchero a velo non è specificamente prevista nelle Tariffe dei premi della gestione Inail nella quale è inquadrato il datore di lavoro (industria), e l’operazione di macinazione che caratterizza la lavorazione non è neanche parte del ciclo di produzione dello zucchero, quindi non può essere ricompresa nella tariffa appositamente prevista per tale ultima attività (Produzione e raffinazione degli zuccheri).
Al fine di individuare il riferimento tariffario al quale deve essere classificata tale attività, pertanto, è necessaria l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie (art. 9, co. 6, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 febbraio 2019).

Lo zucchero a velo si ottiene per macinazione dello zucchero semolato, con eventuale aggiunta di additivi. A seconda delle condizioni di produzione si ottengono zuccheri a velo di varie granulometrie e tipologie (puro o con amido, vanigliato, ecc.); i mulini utilizzati per la produzione dello zucchero a velo sono generalmente del tipo centrifugo a denti, ad elevata velocità di rotazione. Di norma, uno zuccherificio non produce zucchero a velo a partire dallo zucchero semolato ottenuto e, qualora ciò accadesse, tale lavorazione sarebbe da considerarsi sussidiaria e quindi non caratterizzante il processo produttivo.
Poiché l’attività di produzione dello zucchero a velo non trova rispondenza nei processi di produzione e raffinazione degli zuccheri, la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale ha effettuato l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che la compongono, rilevando che la fase caratterizzante il processo di produzione dello zucchero a velo è la macinazione.

Allo stato attuale altri tre processi produttivi (già classificati) ricomprendono al loro interno fasi di macinazione analoghe a quella del processo di produzione dello zucchero a velo:
1) Produzione di caramelle fondenti: uno dei metodi usati per la preparazione delle caramelle fondenti, prevede di mescolare direttamente lo zucchero a velo con una miscela di saccarosio e glucosio; i produttori di caramelle fondenti acquistano lo zucchero semolato e lo macinano in proprio in appositi mulini del tipo di quelli descritti, per realizzare un miglior controllo delle caratteristiche dello zucchero a velo utilizzato e quindi del processo produttivo;
2) Produzione di cacao in polvere: si tratta di un processo complesso, una delle cui fasi è la polverizzazione; il pannello di cacao che si ottiene dopo l’estrazione del burro di cacao viene prima grossolanamente triturato e quindi finemente macinato in un mulino, del tipo di quelli utilizzati anche per la lavorazione dello zucchero a velo, ottenendo così la polvere di cacao;
3) Produzione di gomma da masticare: la gomma da masticare è una miscela a base principalmente di gomma (naturale e/o sintetica) e zuccheri (sciroppo di glucosio, saccarosio, se il prodotto non è del tipo dietetico). Tra gli zuccheri utilizzabili figura, come scritto, il saccarosio che deve essere impiegato con una granulometria molto fine, il che fa sì che si utilizzi zucchero a velo. I produttori di gomme da masticare acquistano lo zucchero semolato e lo macinano in proprio in appositi mulini del tipo di quelli descritti, al fine di realizzare un miglior controllo del processo.

Le prime due lavorazioni (produzione di caramelle e di cacao) trovano classificazione alla voce 1462 (Tariffa Gestione Industria), per espressa previsione tariffaria. La produzione di gomme da masticare è riconducibile anch’essa alla medesima voce in base alle Istruzioni Tecniche delle Tariffe dei premi 2019.
In conclusione, l’attività di produzione di zucchero a velo, ottenuta dalla lavorazione dello zucchero semolato, deve essere classificata alla voce 1462 della Tariffa Gestione Industria, con tasso medio 17,60‰.

Contratto di collaborazione con progetto generico e conversione in contratto di lavoro subordinato

In ipotesi di contratto di collaborazione a progetto all’invalidità per genericità del progetto segue la conversione ex lege in contratto di lavoro subordinato. Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione, con l’ ordinanza del 21 novembre 2022, n. 34193.

 

La Corte d’Appello territoriale rigettava l’opposizione proposta da una società ad un avviso di addebito emesso dall’Inps e traente origine da due contratti di collaborazione a progetto convertiti in rapporti di lavoro subordinato.
I giudici del gravame, in particolare, rilevavano che i progetti fossero carenti di specificità, ritenendo, inoltre, che, alla luce dell’art. 69 d. Igs. n. 276/03, dovesse ritenersi operante una presunzione assoluta, e non solo relativa, di natura subordinata del rapporto.

La società ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, deducendo che la Corte di merito aveva errato nel ritenere generici i progetti e nell’applicare la presunzione assoluta e non relativa circa la subordinazione.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, osservando che, nel caso sottoposto ad esame, per entrambi i contratti a progetto, uno stipulato prima dell’intervento normativo di cui all’art. 1, co. 24 I. n. 92/12 all’art. 69 d. Igs. n. 276/03, e uno stipulato in epoca successiva, alla genericità del progetto seguiva la conversione ex lege in contratto di lavoro subordinato.
Come evidenziato dai Giudici di legittimità, prima dell’intervento della citata legge, era stato affermato che il regime sanzionatorio previsto nell’originario testo contemplasse due distinte ipotesi:

– la prima ricorreva qualora il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa risultasse instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, da cui derivava la c.d. conversione del rapporto “ope legis”, restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria;

– la secondo ricorreva nell’ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, fosse giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.
Nell’ambito di tale quadro normativo, dunque, una volta accertata la illegittimità del progetto per sua genericità, non occorreva alcun accertamento teso a verificare se i rapporti di lavoro si fossero esplicati, in concreto, secondo i canoni della subordinazione, operando, al contrario, la regola di automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per i contratti conclusi successivamente all’art.1, co. 24 I. n. 92/12, invece, la conversione ex lege deriva direttamente dal testo legislativo di interpretazione autentica, dal quale si evince la volontà del legislatore circa l’esclusione della presunzione semplice di subordinazione e l’affermazione che, all’invalidità per genericità del progetto, segue la costituzione del rapporto di lavoro subordinato.

Verifica periodica delle attrezzature di lavoro: aggiornate le tariffe

Con nota del 24 novembre 2022, n. 10912, il Ministero del lavoro comunica l’aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro.

Il Ministero del lavoro ha comunicato che, in vista dell’imminente scadenza del biennio 2021-2022 prevista per il 30 novembre 2022, le tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII “Verifiche di attrezzature” del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono state aggiornate, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto dirigenziale 23 novembre 2012 sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, pari a 1,149%.
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, e quelle messe a disposizione
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti previsti, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
Il datore, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative.
 

Lavoro agile: comunicazione differita al 1° gennaio 2023

Con comunicato del 24 novembre 2022, il Ministero del lavoro ha reso noto che, l’adempimento delle comunicazioni di lavoro agile è stato prorogato al 1° gennaio prossimo.

Il termine per l’adempimento fissato al 1° dicembre 2022 è stato differito al 1° gennaio 2023 in considerazione della necessità di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal Decreto Ministeriale 22 agosto 2022, n. 149, al fine di assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 23, comma 1, della Legge n. 81/2017.
Peraltro, a decorrere dal 15 dicembre 2022 è disponibile una modalità alternativa per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l’applicativo informatico, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce.

Cassazione: configurabilità della cessione d’azienda

Ricorre la cessione di ramo d’azienda quando venga ceduto un complesso di beni che conservi la propria identità, consentendo la prosecuzione dell’attività svolta prima del trasferimento (Corte di Cassazione, Ordinanza 16 novembre 2022, n. 33814).

 

Un lavoratore ricorreva in giudizio al fine di essere ammesso allo stato passivo del fallimento della società con la quale lo stesso sosteneva di aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato a seguito della cessione di ramo d’azienda presso cui era adibito.

Il Tribunale rigettava la pretesa del lavoratore, negando la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra le parti.
Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, che l’avvenuta cessione doveva ritenersi dimostrata sulla base della comunicazione inviata al dipendente stesso a firma congiunta della cedente e della cessionaria, relativa proprio al trasferimento del ramo di azienda cui egli era addetto.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la cessione di ramo d’azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi.
Tale nozione di trasferimento di ramo d’azienda può essere, inoltre, letta in correlazione con la disciplina in materia dell’Unione Europea, secondo cui è considerato come trasferimento quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria; criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento è, dunque, l’individuazione della circostanza che l’entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa.

I Giudici di legittimità non hanno, infine, mancato di evidenziare che la prova dell’esistenza di tutti i requisiti che condizionano l’operatività del trasferimento incombe su chi intenda avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c.; in particolare, spetta alla società cedente l’onere di allegare e provare l’insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d’azienda.
Deve, tuttavia, negarsi l’esistenza di un principio, secondo il quale la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto onerato e non possa altresì desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte, alla luce del principio cd. “di acquisizione probatoria”, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice; da tanto discendeva che, nel caso sottoposto ad esame, non era prospettabile alcuna inversione dell’onere probatorio posto a carico del datore di lavoro e, nella specie, assolto ai fini della individuazione degli elementi integranti la fattispecie del trasferimento del ramo d’azienda.