Enasarco: indicate tutte le prestazioni 2023

Stabilite le scadenze per inoltrare le domande ed accedere ai contributi 

Il nuovo Regolamento delle Prestazioni Integrative Enasarco 2023 stabilisce le nuove prestazioni alle quali hanno accesso gli agenti in possesso di determinati requisiti. Innanzitutto, l’agente deve avere un’anzianità minima contributiva e finché non la matura non può inoltrare le richieste, e un requisito reddituale. Per accedere a tutte le prestazioni, l’agente, alla data di nascita o adozione del figlio/a, deve possedere i seguenti requisiti contributivi:
– essere un iscritto in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
– essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni. Qualora tale requisito non risulti posseduto dall’iscritto a causa del mancato pagamento dei contributi obbligatori da parte della propria impresa preponente, al solo fine della prestazione assistenziale, il requisito si considera posseduto se la ricorrenza dell’obbligo contributivo è attestata da documentazione certa e definitiva, già in possesso della Fondazione, e laddove lo stesso non sia stato contestato o non sia più contestabile.

Per quel che riguarda i requisiti reddituali, alcune prestazioni richiedono che l’importo del reddito non deve essere superiore a 43.200,00 euro, mentre altre richiedono che l’importo dell’attestazione ISEE non sia superiore a 34.450,82. Infatti, le domande per richiedere il contributo per il bonus scolastico possono essere presentate solo dal prossimo 1° settembre 2023. Invece, per il contributo di soggiorno in casa di riposo si deve presentare domanda nel mese di luglio 2023 al fine di richiedere le spese del 1° settembre, mentre le richieste riguardanti il 2° trimestre vanno presentate nel mese di gennaio 2024. Va precisato anche che la domanda può essere presentata entro gennaio 2024 per i contributi nascita o adozione (1.000 euro), maternità (2.700 euro), erogazioni straordinarie e per over 75, spese funerarie fino ad un massimo di 1.000 euro, infortunio, malattia o ricovero (2.000 euro). Per il contributo assistenza personale permanente e per quello riguardante le spese funerarie, le graduatorie sono bimestrali e le scadenze sono quelle del 30 giugno – 31 agosto – 31 ottobre – 31 dicembre 2023 per concorrere alle graduatorie dei 6 bimestri 2023. Per i premi studio concernenti il conseguimento dell’obiettivo scolastico ed accademico e per i premi per tesi di laurea in materia di contratto di agenzia e previdenza, il termine per presentare le domande è il 30 giugno 2023 e devono essere inoltrate dalla propria area riservata Enasarco.

CCNL Dirigenti – Aziende autotrasporto: con giugno erogata la prima tranche di Una Tantum

Con la retribuzione di giugno, in arrivo 700 euro di Una Tantum

Il Verbale d’Accordo siglato il 18 maggio 2023 in Roma, tra Confetra – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica e Manageritalia – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato, prevede all’art. 1 “Una Tantum” che, ad integrale copertura del periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza alla data di stipula del suddetto accordo, viene erogata una quota a titolo di Una Tantum pari ad euro 1.500,00 lordi in qualità di arretrati retributivi, divisa in due tranches secondo le scadenze di seguito riportate:
700,00 euro con la retribuzione di giugno 2023;
800,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.
Ai dirigenti assunti nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, in forza alla data di stipula del presente verbale, l’importo viene corrisposto pro-quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.
Inoltre, l’Una Tantum di cui al presente articolo, non è utile agli effetti del computo del Tfr né di alcun istituto contrattuale.
Nel caso di risoluzione del rapporto lavorativo in data antecedente al versamento delle tranches, l’importo totale o residuo della somma di cui trattasi, verrà data con le competenze di fine rapporto.

Decreto Alluvioni: le istruzioni dell’INPS

L’Istituto  ha fornito le indicazioni per l’inoltro delle domande di sostegno per datori di lavoro e lavoratori, con le modalità di gestione dell’istruttoria  di pagamento della prestazione (INPS, messaggio 16 giugno 2023, n. 2264).

Dopo l’illustrazione della disciplina (circolare 53/2023) prevista dall’articolo 7, D.L. n. 61/2023, l’INPS ritorna sul beneficio a tutela sia dei datori di lavoro, sia dei lavoratori dipendenti del settore privato colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato numerosi territori della regione Emilia-Romagna. Questa volta, con il messaggio in commento, sono fornite le istruzioni operative per l’inoltro delle domande e si illustrano le modalità di gestione dell’istruttoria delle stesse e di pagamento della prestazione, oltre che alcune precisazioni  in materia di indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.

Le modalità di presentazione delle domanda 

L’INPS ribadisce che le domande sono presentate esclusivamente dai datori di lavoro (o loro delegati), sia nel caso di impossibilità a prestare attività lavorativa, sia nel caso di impossibilità a recarsi al lavoro e sono trasmesse tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente/Contatti, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.

Le istanze possono essere presentate a partire dal 15 giugno 2023 e devono essere trasmesse entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio del periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine non è decadenziale. 

La presentazione della domanda comporta la compilazione e la trasmissione di un file in formato .CSV tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le seguenti modalità:

–  accedere al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le modalità di autenticazione previste dal sistema di accesso dell’Istituto; selezionare la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere il file in formato .CSV, in delega o per la quale si ha titolarità per operare. La posizione contributiva può fare riferimento sia alla gestione Aziende con Dipendenti sia alla gestione Aziende Agricole;

– selezionare il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, tramite la voce di menu “Contatti/Lista Richieste”;

– selezionare esclusivamente l’oggetto “Ammortizzatore Unico”, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, altri oggetti non saranno considerati al fine della gestione della prestazione in questione;

– allegare il file, in formato .CSV, compilato secondo le specifiche già fornite e richiamate nell’Allegato n. 1 del presente messaggio. Il file può avere una dimensione massima di 4 MB, se la dimensione dovesse eccedere tale limite è necessario suddividere il file e procedere con più trasmissioni;

– trasmettere il file, cliccando sul pulsante “Crea Richiesta”.

Le domande che superano i controlli di accoglienza sono rese disponibili all’Hub PNP per la successiva fase di istruttoria/pagamento. Il percorso di accesso all’applicazione è: “Home > Prestazioni a sostegno del reddito > HUB delle prestazioni non pensionistiche”. Entro la fine del mese di giugno saranno visibili, in ambito Hub PNP, le domande trasmesse a partire dal 15 giugno e che hanno superato i controlli di prima accoglienza. A regime, le domande trasmesse e accolte, saranno visibili a partire dal giorno successivo a quello della trasmissione.

La domanda di indennità una tantum per gli autonomi

L’INPS precisa che in sede di presentazione della domanda in argomento non è prevista l’allegazione di documentazione comprovante l’appartenenza ad una delle categorie destinatarie della misura, lo svolgimento e la sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali occorsi dal 1° maggio 2023, né la residenza o il domicilio in uno dei comuni interessati. Pertanto, si procederà all’istruttoria delle istanze sulla base dei dati dichiarati nella domanda da parte del richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento dell’istruttoria.

Solo qualora dalla consultazione degli archivi non fosse riscontrabile l’iscrizione alla specifica gestione di appartenenza del lavoratore, sarà cura dell’INPS richiedere un’integrazione documentale direttamente all’interessato o, se la domanda è stata patrocinata, all’istituto di patronato. L’eventuale documentazione richiesta ai fini dell’istruttoria della domanda potrà essere prodotta allegando la stessa attraverso l’accesso al medesimo servizio di presentazione della domanda – sezione “Richiesta di variazione”.

L’indennità una tantum in argomento costituisce reddito ai fini fiscali e sugli importi riconosciuti saranno operate le relative ritenute. Al fine di operare correttamente, a seconda che l’attività svolta sia autonoma (titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa) o parasubordinata (collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica), è necessario che in sede di presentazione della domanda i lavoratori appartenenti alla categoria dei parasubordinati rilascino, tramite flag la seguente dichiarazione “di essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati (collaboratori , dottorandi, assegnisti di ricerca e  medici in formazione specialistica)”; in assenza del flag su detta dichiarazione, verranno operate le ritenute fiscali previste per i redditi da lavoro autonomo.

Debito per premi assicurativi INAIL: i requisiti e le tempistiche della segnalazione all’imprenditore

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha previsto anche per l’INAIL l’obbligo di segnalazione all’imprenditore e, ove presente all’organo di controllo, dell’esistenza di debiti nei propri confronti (INAIL, circolare 16 giugno 2023, n. 28). 

L’obbligo di segnalazione, già previsto per l’INPS, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, quali creditori pubblici qualificati, è stato esteso anche all’INAIL dall’articolo 25-novies, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 14/2019 recante la disciplina del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

 

La segnalazione deve essere inviata all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, al ricorrere di specifici requisiti e secondo ben precise tempistiche.

 

In particolare, per quanto riguarda l’INAIL, l’obbligo in questione scatta in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato che sia superiore all’importo di 5.000 euro, a condizione che lo stesso debito non sia stato già iscritto a ruolo. Infatti, in tale ipotesi, è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che effettua la segnalazione in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di 200.000 euro e, per le altre società, all’importo di 500.000 euro. 

 

La segnalazione, per espressa previsione normativa, è inviata solo agli imprenditori, come individuati dall’articolo 2082 c.c., soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2195 del medesimo Codice civile.

 

Il termine per l’invio della segnalazione è di 60 giorni decorrenti dal verificarsi dei presupposti sopra indicati e in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del CCII.

 

Contenuto della segnalazione è l’invito alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente, se ne ricorrono i presupposti, per l’accesso alla composizione negoziata di cui all’articolo 12 del CCII.

 

Si ricorda, infatti, che l’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa: l’esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

 

L’invio avviene a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria e l’INAIL vi provvede con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2023 con operazione centralizzata a cura della Direzione centrale organizzazione digitale.

Fondo Mario Negri: nuovi bandi per le borse di studio 2023

Previste borse di studio per gli studenti meritevoli dall’ultimo anno di scuola media inferiore alla laurea

Il Fondo Mario Negri, il Fondo di Previdenza per i Dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, ha previsto, a partire dal 12 giugno e fino al 30 settembre, la possibilità di presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente online, mediante l’utilizzo della voce di menu “Domanda borse di studio” all’interno dell’area riservata del Fondo Mario Negri.
L’assegnazione di borse di studio è riservata ai figli di Dirigenti:
– iscritti al Fondo in attività di servizio presso Aziende tenute alla contribuzione al Fondo stesso o in prosecuzione volontaria;
– cessati dal servizio presso Aziende tenute alla contribuzione in data anteriore di non oltre 12 mesi rispetto a quella di emanazione del bando di concorso e comunque risultanti iscritti alla data di emanazione del bando di concorso;
– cessati dal servizio anche oltre il termine di 12 mesi e comunque ancora iscritti al Fondo con un’anzianità contributiva di almeno 15 anni e che siano inoltre già pensionati nell’assicurazione generale obbligatoria;
– iscritti al Fondo successivamente alla data di emanazione del bando ed entro il termine di presentazione delle domande;
– che godano delle prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita (pensione di vecchiaia o pensione di invalidità e RITA), nonché per gli orfani di Dirigenti che siano stati iscritti al Fondo.
L’assegnazione delle borse di studio è prevista per tutti i concorrenti che risultano in possesso dei requisiti richiesti, a partire dalla votazione minima.
Qualora il numero degli aventi diritto dovesse superare il numero delle borse di studio messe a concorso, il Fondo deve ridurre l’importo delle borse indicato, al fine di consentire l’assegnazione a tutti i concorrenti risultati idonei. Qualora, invece, il numero risultasse inferiore l’importo può essere aumentato.