Convertito in legge il Decreto flussi: le novità

Modificati i termini per la conferma del nulla osta e la stipula del contratto (Legge 1 dicembre 2025, n. 179).

L’aula del Senato ha dato la sua approvazione definitiva al D.L. n. 146/2025, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, convertendolo, con modificazioni, nella Legge n. 179/2025 entrata in vigore il giorno 2 dicembre 2025. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° dicembre scorso, presenta tra le principali novità introdotte la modifica dei termini per la conferma del nulla osta e la stipula del contratto.

Infatti, il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l’immigrazione entro 15 giorni – e non più entro 7 giorni – dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. Elevato a 15 giorni anche il termine entro cui, dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno.
La conferma del nulla osta di cui all’articolo 22, comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 286/1998 e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all’articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce.
All’Ispettorato nazionale del lavoro è riconosciuta la possibilità di effettuare verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, comprendendo datori di lavoro o organizzazioni datoriali potenzialmente escluse dagli ingressi.
Riguardo agli ingressi fuori quota per l’assunzione di lavoratori domestici per l’assistenza di grandi anziani e persone con disabilità, con una modifica all’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 145/2024 (convertito dalla Legge n. 187/2024), è stata introdotta la possibilità di destinare tali ingressi anche all’assistenza di bambini dalla nascita fino a 6 anni di età (articolo 5 del D.L. n. 146/2025).

CCNL Metalmeccanica (Anpit – Cisal): erogazione del welfare contrattuale

Fino a 2.400,00 euro di welfare per i lavoratori del settore

In attuazione di quanto previsto dal CCNL di settore siglato il 30 novembre 2022, le aziende riconoscono ai lavoratori un welfare contrattuale da erogare entro il 31 dicembre 2025.

Livello Importo
Dirigente 2.400,00 euro / anno (quote mensili di 200,00 euro)
Quadro 1.200,00 euro / anno (quote mensili di 100,00 euro)
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 e Operatori di Vendita 600,00 euro / anno (quote mensili maturate di 50,00 euro)

I valori di welfare spettano a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla categoria o dal tipo di contratto, purché il tempo medio ordinato lavorato sia almeno pari a 20 ore settimanali e sono comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali a carico dell’Azienda.

I valori di welfare possono essere spesi per le seguenti categorie di servizi e prestazioni:

– opere e servizi per finalità sociali;

– servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi;

– servizi di ludoteche, centri estivi o invernali;

– servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane, ovvero con necessità di documentata sorveglianza continua;

– servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

– abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico;

– beni e servizi in natura (attualmente, entro il limite massimo 258,23 euro / anno solare, onnicomprensivi);

– previdenza complementare del lavoratore (incremento pensione).

I valori di welfare devono essere utilizzati entro 12 mesi dalla data in cui sono stati messi a disposizione con il limite, per il lavoratore, di non superare le soglie legali di utilizzo stabilite.

Non è prevista la possibilità di erogazione del suddetto welfare in denaro e il suo utilizzo avviene esclusivamente tramite piattaforma elettronica dedicata.

 

CCNL Carta Piccola Industria: erogazione flex benefits

In arrivo flex benefits per i lavoratori del comparto

In attuazione dell’accordo siglato l’8 aprile 2025, le aziende di settore mettono a disposizione, per tutto il personale impiegato, Flex benefits di importo pari a 300,00 euro, in sostituzione dell’indennità sostitutiva del premio di risultato e dell’elemento di garanzia retributiva, da utilizzare entro il 31 dicembre 2025.

Hanno diritto ad usufruire di questi servizi i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio 2025 o successivamente assunti entro il 31 dicembre 2025 con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato che abbiano maturato almeno 6 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell’anno.

Ne sono invece esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata.

Il suddetto valore non è riproporzionabile per il personale assunto a tempo parziale, ed è comprensivo esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda. Quanto previsto deve ritenersi altresì aggiunto, alle offerte di beni e servizi già presenti in azienda.

Con lo scopo di migliorare la vita lavorativa e familiare dei dipendenti, e al fine di individuare la gamma di beni e servizi da erogare, l’Azienda deve tenere conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, privilegiando quelli inerenti l’educazione, l’istruzione, la ricreazione e l’assistenza sociale e sanitaria o culto.

Incentivo Decreto coesione: come presentare la domanda per il contributo da 500 euro

Fornite indicazioni per le imprese avviate da disoccupati nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (INPS, circolare 28 novembre 2025, n. 148).

L’INPS ha fornito le istruzioni sul contributo economico di 500 euro mensili a favore delle imprese avviate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, da disoccupati che non hanno compiuto i 35 anni di età. 

La misura è stata prevista dall’articolo 21, comma 3 del D.L. n. 60/2024 (cosiddetto Decreto coesione), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024, come attuato dal D.I. 3 aprile 2025.  

In particolare, per l’accesso al beneficio è necessario presentare domanda, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale o, nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività sia antecedente alla data di pubblicazione della circolare, entro 30 giorni da quest’ultima data.

A partire dal 28 novembre scorso, i potenziali beneficiari della misura possono presentare la domanda attraverso il servizio online, disponibile tramite il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” (selezionando “Incentivo decreto Coesione”).

Nella circolare in commento è incluso anche l’elenco delle attività intraprese nei settori a 2 digit ammesse all’incentivo economico secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 1 del citato decreto attuativo.
 
 

Pagamento rateale dei debiti contributivi: il decreto attuativo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2025 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che dà attuazione alla disposizione introdotta dall’articolo 23, comma 1, della Legge n. 203/2024 sul pagamento dilazionato dei debiti contributivi (D.M. 24 ottobre 2025). 

Il Collegato lavoro (Legge n. 203/2024), intervenendo con una modifica sull’articolo 2 del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 389/1989, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’INPS e l’INAIL possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (articolo 23, comma 1).

 

Il suddetto decreto ministeriale attuativo è stato adottato in data 24 ottobre 2025 e pubblicato sulla G.U. del 29 novembre 2025.

 

Il pagamento dilazionato dei debiti per contributi, premi e accessori di legge può essere concesso per un numero massimo di rate mensili che varia in base all’importo del debito e, dunque, nei seguenti casi:

 

– dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili;

– dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro per un massimo di 60 rate mensili.

 

Gli Istituti possono concedere anche una seconda dilazione nel caso di un piano di dilazione già in corso.

 

I consigli di amministrazione di INPS e INAIL, con proprio atto da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto, determineranno i requisiti, i criteri e le modalità, anche di accesso e di pagamento della dilazione, compresi quelli relativi alla seconda dilazione.

 

In particolare, ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale, i suddetti provvedimenti dovranno individuare:

 

a) i requisiti per la concessione e per il permanere della modalità del pagamento dilazionato dei debiti per contributi, premi e accessori di legge. Tali requisiti saranno tesi ad attestare la situazione di difficoltà economico-finanziaria e dovranno essere finalizzati ad assicurare la riscossione delle rate concesse, fermo restando il regolare versamento alle scadenze di legge degli adempimenti mensili e periodici;

b) le modalità di presentazione della domanda, esclusivamente in via telematica;

c) i criteri in base ai quali definire il numero di rate concedibili;

d) la modalità con cui il pagamento delle rate concesse deve essere effettuato per comprovare la solvibilità del debitore;

e) i casi di revoca del provvedimento di concessione della dilazione.

 

Le disposizioni di cui agli atti regolamentari deliberati dal consiglio di amministrazione di INPS e di INAIL troveranno applicazione alle domande di rateazione presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all’adozione dei rispettivi atti. 

 

Le domande di rateazione presentate, a partire dal 12 gennaio 2025, ai sensi dell’articolo 2, comma 11-bis, del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 389/1989, potranno essere oggetto, su istanza del debitore presentata, entro il termine di cui al comma 1, tramite i servizi on-line all’INPS e all’INAIL, di rideterminazione del numero delle rate accordate nel rispetto delle condizioni fissate al comma 1 dell’articolo 2 del decreto in commento.