L’Agenzia delle entrate fa il punto sulle novità 2024 in materia di reddito di lavoro dipendente

Arrivano le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla Legge di bilancio 2024 e dal Decreto Anticipi (Agenzia delle entrate, circolare 7 marzo 2024, n. 5/E).

Con la nuova circolare n. 5/2024, l’Agenzia delle entrate illustra le nuove misure contenute nella Legge di bilancio 2024 e nel Decreto Anticipi in materia di:

  • welfare aziendale;

  • trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale;

  • riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Limitatamente al periodo d’imposta 2024 e in deroga all’articolo 51, comma 3, del TUIR, la Legge di bilancio 2024 stabilisce che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di 1.000 euro, i beni e i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori. Questo tetto sale a 2.000 euro se il dipendente ha figli a carico. Tra i fringe benefit possono rientrare non solo le somme per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas), ma anche quelle per l’affitto o gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale del lavoratore, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente.

L’Agenzia ritiene che in relazione a tali disposizione valgano, laddove compatibili, le istruzioni già fornite con le circolari n. 23/2023 e n. 35/2022.

 

L’articolo 3, comma 3-bis, del Decreto Anticipi, novellando l’articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del TUIR, modifica la modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente ovvero al coniuge o ad altri familiari dal datore di lavoro o, sulla base di un diritto maturato nell’ambito del rapporto di lavoro, da terzi soggetti.

Al riguardo, l’Agenzia si sofferma in merito al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e sulla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10% al 5%.

 

Riguardo al trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale, introdotto dall’articolo 1, comma 21, della Legge di bilancio 2024, l’Agenzia spiega che tale misura si riferisce alle prestazioni rese tra il 1 gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 dai lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 40.000 euro per il periodo di imposta 2023. L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda corrisposta per lavoro straordinario in giorni festivi o in periodo notturno.

Il datore di lavoro, a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, eroga come sostituto d’imposta il suddetto trattamento integrativo speciale, indicando poi l’importo nella certificazione unica del dipendente relativa al periodo di imposta 2024.

Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate, l’Agenzia ricorda che è previsto che gli stessi possano utilizzare l’istituto della compensazione.

 

La circolare fa infine il punto sugli effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione.

In via sperimentale per il biennio 2024 -2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’INPS, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della Legge di bilancio 2024 compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato.

Dal punto di vista procedurale, sono previste specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi.

In merito agli effetti fiscali della misura, i lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere per il riscatto, utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

Tassazione separata per la restituzione delle somme versate per riscatto laurea ai fini della buonuscita

Con la risposta del 7 marzo 2024, n. 62, l’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante sul regime fiscale da applicare alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita, dedotte dal reddito complessivo in periodi di imposta precedenti.

La lettera e), comma 1, dell’articolo 10 del TUIR stabilisce che si deducono dal reddito complessivo, se non sono deducibili dai singoli redditi che concorrono a formarlo, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 565/1996. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della Legge n. 101/1989, sono deducibili alle condizioni e nei limiti stabiliti.
Già nella risoluzione n. 298/2002, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che sono compresi tra i contributi versati facoltativamente, a partire dal 1 gennaio 2001, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa che origina il versamento.

I contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita, pertanto, sono integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della pensione.

La lettera n­-bis), del comma 1 dell’articolo 17 del TUIR prevede che l’imposta sul reddito si applica separatamente sulle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.

 

Riguardo al caso di specie, pertanto, considerato che le somme versate dal personale a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita sono state dedotte dal reddito negli anni precedenti e che l’istante intende provvedere alla restituzione al personale assunto dopo il 31 dicembre 2000, che non aveva titolo per beneficiare  del suddetto regime, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le predette somme oggetto di restituzione sono da assoggettare a tassazione separata, ai sensi della predetta lettera n­-bis).

 

Infine, l’Agenzia ha osservato che per i redditi indicati alle lettere da g) a n-­bis) del comma 1 dell’articolo 17 del TUIR, non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione.

AdE, indicazioni sulla comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali agli ETS

L’Agenzia delle entrate ha reso noti i tempi e i modi in cui deve avvenire la trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali agli Enti del Terzo settore (Agenzia delle entrate, provvedimento 4 marzo 2024, n. 83793).

Con il decreto MEF 3 febbraio 2021 è stata disciplinata la trasmissione all’anagrafe tributaria, ai fini della dichiarazione precompilata, dei dati riferiti alle erogazioni che abbiano il carattere di liberalità.

In base alla normativa transitoria prevista dal decreto di riforma del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), il citato decreto del  MEF individuava quali enti tenuti alla trasmissione dei dati:

  • le Onlus;

  • le Associazioni di promozione sociale;

  • le Organizzazioni di volontariato;

  • le Cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri;

  • le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;

  • le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

L’articolo 26 del D.L. n. 73/2022, nel modificare l’articolo 104 del D.Lgs. n. 117/2017, ha previsto che la normativa definitiva riguardante le agevolazioni fiscali riferita alle erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore (escluse le ONLUS e le Fondazioni) fosse applicabile a partire dall’operatività del RUNTS.

Pertanto, a seguito della piena operatività del Registro unico del Terzo Settore, il decreto del MEF 1 marzo 2024, ha ridefinito i criteri di individuazione dei soggetti tenuti all’invio dei dati delle erogazioni liberali, allargando la platea anche ad ulteriori enti iscritti nello stesso RUNTS che possono ricevere erogazioni detraibili o deducibili. Lo stesso decreto, all’articolo 1, ha individuato i soggetti tenuti alla trasmissione, distinguendo gli enti per i quali resta facoltativa ed ha previsto che gli stessi soggetti comunichino altresì l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.

 

In recepimento, dunque, delle novità introdotte dal citato decreto del MEF 1 marzo 2024, l’Agenzia delle entrate ha stabilito che la trasmissione dei dati delle erogazioni liberali debba essere effettuata con le stesse modalità previste dal provvedimento n. 34431/2018, da effettuare entro il medesimo termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese. Solo per la comunicazione dei dati delle erogazioni riferite al 2023, il termine ultimo per la trasmissione è il 4 aprile 2024. Di conseguenza, viene posticipato dal 20 marzo all’8 aprile 2024 il termine per l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle erogazioni liberali, effettuate nel 2023, nella dichiarazione precompilata.

CU redditi lavoro autonomo professionale: chiarimenti delle Entrate su termine di presentazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (Agenzia delle entrate, risoluzione 4 marzo 2024, n. 13/E).

L’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, dispone che, in linea generale, le CU vengano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Tuttavia, le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta – Modello 770, ossia entro il 31 ottobre.

 

L’articolo 19 del D.Lgs. n. 1/2024 prevede, poi, che a partire da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate renda disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti).

Per questo primo anno, tuttavia, le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato.

Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.

 

Ciò premesso, per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 possono essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770).

L’Agenzia invita, tuttavia, i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le anzidette certificazioni entro il 18 marzo, poiché, in tal modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale.

A partire dalle CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

Somme erogate alle lavoratrici madri: il trattamento fiscale

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello sul trattamento fiscale delle somme erogate da una società alle proprie lavoratrici madri al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità (Agenzia delle entrate, risposta 1 marzo 2024, n. 57).

Con l’articolo 51, comma 1, del TUIR viene sancito il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, in virtù del quale tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Il medesimo articolo 51 individua, ai commi 2 e 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione.

Qualora, dunque, i benefit rispondano a finalità retributive il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione.

 

La circolare n. 28/2016 definisce welfare aziendale le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente.

Come, poi, ribadito nella risoluzione n. 55/2020, occorre che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.

 

Nel caso di specie, la società istante intende erogare alle lavoratrici madri che alla fine del periodo di astensione obbligatoria usufruiscono del periodo di maternità facoltativa o congedo parentale, un importo, sotto forma di welfare aziendale, corrispondente alla differenza tra il 100% della retribuzione lorda e l’indennità di maternità o congedo parentale, per un periodo di tre mesi.

Al riguardo, sulla base della circostanza che l’attribuzione del welfare aziendale in base allo status di maternità non appare idonea ad individuare una categoria di dipendenti, l’Agenzia delle entrate ritiene che le somme in oggetto debbano assumere rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, in quanto, rappresentando un’erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile, rispondono a finalità retributive.