Trasmissione dichiarazioni fiscali: presupposti per ottenere l’abilitazione

Se l’attività principale è quella di consulenza aziendale, mentre l’attività di “Elaborazione dati contabili” è svolta solo in via secondaria, è possibile ottenere l’abilitazione al servizio ENTRATEL ai soli fini dell’invio telematico delle dichiarazioni qualora l’attività di consulenza fiscale sia effettivamente svolta con abitualità. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 febbraio 2022, n. 79)

 

Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: (art. 3, co. 3, DPR n. 322/1998).
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico- linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Tra gli « altri incaricati individuati con decreto» cui fa riferimento la lettera e) sopra citata, il legislatore ha incluso:
1. le associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati alle lettera a) e b) sopra indicate (DM 18 febbraio 1999);
2. le società commerciali di servizi contabili, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia posseduto dai soggetti indicati alle lettera a) e b) sopra indicate (DM 18 febbraio 1999);
3. le società tra professionisti (s.t.p.);
4. le ” associazioni tra avvocati” e le ” società tra avvocati”;
5. coloro « che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale» (DM 19 aprile 2001).
In ogni caso, il soggetto che chiede l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali deve essere in possesso della partita IVA.

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’istante riferisce che la sua attività principale è quella di consulenza aziendale, riconducibile al codice ATECO 702209, mentre l’attività di “Elaborazione dati contabili” (codice ATECO 631111) – già di per sé accessoria all’attività di consulenza fiscale – sembra sia svolta solo in via secondaria.
Tanto premesso, l’istante vorrebbe sapere se può essere abilitata all’utilizzo dei servizi telematici ENTRATEL, ovvero, in alternativa, se l’abilitazione possa essere chiesta dal suo amministratore unico, al quale eroga un compenso mensile.
Ne deriva che l’istante per l’Amministrazione finanziaria potrà ottenere l’abilitazione al servizio ENTRATEL – ai soli fini dell’invio telematico delle dichiarazioni – solo se l’attività di consulenza fiscale, che il “servizio contabile” reso postula, sia effettivamente svolta con “abitualità”.
Per quanto concerne la richiesta di abilitare al servizio ENTRATEL il proprio amministratore unico per procedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, la scrivente ha verificato presso le proprie banche dati che l’amministratore unico e legale rappresentante della società non è in possesso di apposita autonoma partita IVA e, conseguentemente, non rientra tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998. In mancanza di detti presupposti quest’ultimo non può, dunque, chiedere l’abilitazione al servizio ENTRATEL, a nulla rilevando che gli sia corrisposta una retribuzione periodica, come ordinariamente previsto nei rapporti di lavoro dipendente.

Agevolazione “prima casa under 36”: chiarimenti dal Fisco sulla proroga

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 04 febbraio 2022, n. 3, ha fornito chiarimenti sulle principali novità in materia di Iva, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo contenute nella L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), tra cui la proroga dell’ agevolazione “prima casa under 36”.

Il comma 151 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2022, al fine di favorire ulteriormente l’autonomia abitativa giovanile, ha prorogato il termine ultimo previsto dal decreto Sostegni-bis (art. 64, co. 9, D.L. n. 73/2021, conv., con modif., dalla L. n. 106/2021) per accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti under 36, estendendolo dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022.

La legge di Bilancio 2022 non ha modificato né i requisiti soggettivi per accedere al beneficio, che è rivolto ai giovani che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40.000 euro annui, né il regime di esenzione da applicare.

Resta fermo che per l’applicazione del beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa”, indicate dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

A tal riguardo, il cit. art. 64, co. da 6 a 10, è volto a incentivare l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore, come l’esenzione al momento del rogito dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale ovvero, in caso di atto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo corrisposto in relazione all’acquisto.

Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure in compensazione tramite F24.

È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva di cui all’art. 18, D.P.R. n. 601/1973 per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo al ricorrere dei requisiti richiesti.

Bonus edilizi: la proroga per la cessione unica

Prorogati i termini dal 7 febbraio 2022 al 17 febbraio 2022 prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022 e dal 7 febbraio 2022 al 7 marzo 2022 per l’esercizio delle opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (Agenzia delle Entrate – provvedimento 04 febbraio, n. 37381).

L’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto Sostegni-ter), in vigore dal 27 gennaio 2022, modificando l’articolo 121 del Decreto, dispone che nel caso di opzione per il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, il credito può essere ceduto dai medesimi ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione. Anche nel caso di opzione per la cessione di un credito d’imposta ad altri soggetti, non è consentito effettuare una successiva cessione. Allo stesso modo i crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, di cui all’articolo 122 del Decreto, possono essere ceduti senza facoltà di successiva cessione.
L’articolo 28, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 4 del 2022 prevede che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del Decreto, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo Decreto, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
Considerato che il citato decreto-legge n. 4 del 2022 è entrato in vigore il 27 gennaio 2022, mentre il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi viene aggiornato, per tener conto delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2022, a partire dal 4 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni con riguardo agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, e a partire dal 24 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (di cui all’articolo 119 del Decreto, introdotto dalla Legge di bilancio 2022), con il provvedimento n. 2022/37381, ai sensi dell’articolo 19-octies, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, viene prorogata la data a cui fare riferimento per individuare i crediti, che sono stati precedentemente oggetto delle opzioni per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione di un credito d’imposta, che possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In particolare, viene prorogato dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine di cui all’articolo 28, comma 2, del citato decreto-legge n. 4 del 2022, precedentemente al quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del Decreto e per l’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del Decreto, relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, e dal 7 febbraio al 7 marzo 2022 quello prima del quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del Decreto. Conseguentemente, a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022 è possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.

Flex benefits da febbraio per il CCNL Comunicazione Confapi

Dal mese di febbraio vengono messi a disposizione dai dipendenti delle piccole e medie imprese della Comunicazione, dell’Informatica, dei Servizi Innovativi e della Microimpresa, strumenti di flex benefit da utilizzare entro il 31 dicembre

A decorrere dal 2019 l’indennità sostitutiva del premio di risultato e l’Elemento di garanzia retributiva sono stati sostituiti da flex benefits per un importo di euro 258,00 che le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno stesso.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al primo gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno sei mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio / 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita nè indennizzata nel periodo dal 1° gennaio / 31 dicembre.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a cari dell’azienda.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle offerte di beni e servizi presenti dall’azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o di altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
In caso di accordi collettivi le parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimenti previsti nel presente articolo.
A livello aziendale si terrà conto delle esigenze dei lavoratori della propria organizzazione e del rapporto con il territorio per individuare una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e famigliare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
Le Parti precisano che l’importo di euro 258,00 è riconosciuto un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.

Chiarimenti Inps sulla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

 

 

L’INPS fornisce chiarimenti sulla riapertura dei termini per l’adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e sul regolamento attuativo con il quale sono definite le categorie che possono iscriversi alla suddetta gestione dal 20 agosto 2021 al 20 febbraio 2022.

La circolare, inoltre, riepiloga le indicazioni per coloro che possono aderire alla medesima gestione per i periodi successivi al 20 febbraio 2022 e fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della domanda di adesione.
In ordine all’adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, la data dell’evento lesivo dalla quale far decorrere il periodo di un anno è da individuare in quella della denuncia o in quella del primo atto processuale con cui la vittima ha avuto conoscenza certa dell’esistenza di indagini oppure di un procedimento penale di estorsione o nella diversa data indicata nel provvedimento di sospensione del Procuratore della Repubblica.  I termini di scadenza degli adempimenti amministrativi, per quanto concerne l’Istituto, devono intendersi riferiti alle denunce mensili o periodiche e ai correlati versamenti che pertanto sono prorogati di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione, purché scadano entro un anno dalla data in cui si è verificato l’evento lesivo.
La sospensione, quale strumento di sostegno nei confronti del contribuente, opera, come specificato, solo con riferimento agli adempimenti contributivi ricadenti nell’arco temporale di un anno dalla data dell’evento lesivo.

Dalla sospensione dei termini di scadenza ricadenti in tale periodo consegue altresì la sospensione della riscossione dei crediti maturati all’interno dello stesso, indipendentemente dalla fase in cui la stessa si trovi. In tale caso, pertanto, la regolarità sussiste comunque in caso di “sospensioni dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”.
Il recupero dei crediti in fase amministrativa rientranti nel medesimo arco temporale resterà sospeso a decorrere dal provvedimento, per la durata di due anni dalla data di scadenza legale dell’adempimento mensile o periodico.
Laddove i medesimi crediti, alla data di emanazione del provvedimento del Procuratore della Repubblica, risultino, in tutto o in parte, affidati all’Agente della Riscossione, la Struttura territoriale competente dovrà adottare un provvedimento di sospensione amministrativo nel rispetto dei termini fissati.
In questi casi, la verifica della regolarità non dovrà considerare gli adempimenti contributivi ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, che, in quanto interessati dal provvedimento di sospensione, non costituiscono fattispecie di irregolarità per tutta la durata della proroga. Tali adempimenti torneranno ad essere rilevanti ai fini della verifica della regolarità una volta decorsi i due anni di proroga.
Con riguardo alle procedure esecutive in corso a carico del richiedente il legislatore ne ha previsto la sospensione per la durata di due anni dal provvedimento di sospensione adottato dal medesimo Procuratore della Repubblica. Tuttavia, ai fini della valutazione della condizione di regolarità, la sospensione delle procedure esecutive non può essere ricondotta all’ipotesi disciplinata dal citato articolo 3, comma 2, lett. b), del D.M. 30 gennaio 2015 ove i crediti interessati dalle medesime procedure si riferiscano a periodi diversi da quelli compresi nell’arco temporale indicato al comma 1 dell’articolo 20 della legge n. 44/1999. In tale caso, in assenza di regolarizzazione nei termini assegnati, la verifica della regolarità contributiva verrà definita con esito negativo.
Conseguentemente, non dovranno essere adottati dalle Strutture territoriali provvedimenti amministrativi di sospensione dei crediti inseriti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito compresi nell’elenco delle procedure esecutive in corso compilato dal Prefetto.

Infatti, l’applicazione del provvedimento di sospensione adottato dal Procuratore della Repubblica rispetto alle procedure esecutive inerenti ai crediti che si riferiscono a periodi diversi da quelli compresi nell’arco temporale indicato rientra nell’esclusiva competenza dell’Agente della Riscossione. Resta fermo che, rispetto ai crediti che invece si riferiscono ai periodi compresi nell’arco temporale indicato al comma 1 dell’articolo 20 della legge n. 44/1999, interessati da procedure esecutive, l’adozione di un provvedimento di sospensione amministrativo da parte della Struttura territoriale consentirà di non considerarli nella verifica della regolarità contributiva.