Sul sito dell’Agenzia delle entrate il nuovo applicativo “Regime adempimento collaborativo”

È stato introdotto un nuovo servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate per i contribuenti ammessi al regime di Cooperative compliance e per coloro che hanno presentato domanda di adesione (Agenzia delle entrate, comunicato 23 gennaio 2025).

Il nuovo applicativo, accessibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, mira a semplificare la gestione della posizione dei contribuenti nell’ambito dell’istituto, offrendo la possibilità di inserire direttamente a sistema sia la Mappa dei rischi, compilata sulla base dei modelli disponibili, sia di caricare ed eventualmente aggiornare gli altri documenti necessari (come per esempio la strategia fiscale, la relazione agli organi di gestione e le certificazioni richieste).

 

Il nuovo servizio “Regime adempimento collaborativo” può essere utilizzato sia dai contribuenti che hanno presentato istanza di adesione prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023 (“soggetti aderenti”), sia da coloro che, volendo aderire alla Cooperative, hanno già presentato la relativa istanza e sono stati inseriti nella lista dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi (“nuovi istanti”).

 

In particolare, il servizio consente di:

  • scaricare i modelli disponibili per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali (ad oggi è disponibile il modello standardizzato di Mappa dei rischi per il settore industriale);

  • caricare la propria Mappa compilata a seguito delle verifiche eseguite con esito positivo dal sistema;

  • caricare gli ulteriori documenti richiesti tra cui, per esempio, il corpus nor¬mativo interno del TCF (TCM, Strategia Fiscale, ecc.), la rela¬zione agli organi di gestione e le certificazioni (art. 4 Dlgs n. 128/2015);

  • consultare e aggiornare la propria documentazione.

CCNL Cinematografia Esercizi: firmata l’ipotesi di accordo

Dopo un percorso durato più di 2 anni, le Parti sociali hanno trovato un accordo anche sul fronte economico

Il 23 gennaio 2025 le Parti sociali, ad esclusione della Slc-Cgil, hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto di settore.
Difatti, a seguito dello stato di agitazione proclamato dalle OO.SS. e attraverso la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori, si è giunti ad un accordo anche per la parte economica, prevedendo un aumento di 200,00 euro, per i FTE al quarto livello, così suddiviso:
– 150,00 euro sui minimi contrattuali;
– 50,00 euro sul welfare, in massima parte sulla polizza sanitaria.
Inoltre, è stato stabilito che la prima quota, pari a 35,00 euro, è stata già corrisposta con decorrenza dal 1° gennaio 2023; la seconda, pari a 60,00 euro, decorrere dal 1° novembre 2024; la terza quota di 50,00 euro sarà da destinare al welfare/ polizza sanitaria e la quarta tranche di 55,00 euro decorrerà dal 1° luglio 2025.
In aggiunta ai 200,00 euro di aumento complessivo previsti, l’accordo riconosce un ulteriore aumento per il recupero inflattivo dell’anno 2025, a partire dal 1° gennaio 2026. 
Si riportano di seguito le novità previste con l’ipotesi di accordo:
– maggiorazione del 10% del minimo tabellare per ciascuna ora lavorata di domenica;
– i 5,00 euro per 12 mensilità destinati precedentemente alla previdenza complementare saranno ora destinati alla polizza sanitaria;
– è stata definita la costituzione e la modalità di svolgimento del lavoro agile, riconoscendo il buono pasto anche in caso di attività lavorativa svolta in modalità agile prestato presso altre sedi o Hub aziendali;
– sono state eliminate le penalizzazioni economiche in caso di malattia nelle giornate di sabato, domenica e festivi;
– l’azienda corrisponderà alla lavoratrice ed al lavoratore un’indennità integrativa il cui importo, aggiunto al trattamento economico erogato dall’Istituto assicuratore consenta di raggiungere il 100% della normale retribuzione. 
Infine, viene pianificata l’apertura di un nuovo ente bilaterale di categoria che dovrà essere costituito entro il 31 dicembre 2025.

Attività stagionali: chiarimenti sul contributo addizionale NASpI 

Illustrata la norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 introdotta dal Collegato Lavoro (INPS, messaggio 23 gennaio 2025, n. 269).

L’INPS ha fornito chiarimenti in ordine ai profili connessi all’applicazione del contributo addizionale NASpI e al relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali. La delucidazione dell’Istituto giunge alla luce norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 introdotta dall’articolo 11 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro).

Infatti, la disposizione citata del Collegato Lavoro prevede che l’articolo 21, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 81/2015, si interpreti nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal D.P.R. n. 1525/1963, anche “le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.

Si rammenta, peraltro, che l’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che, qualora un lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

I chiarimenti dell’INPS

L’INPS spiega che in forza dell’intervento normativo di cui al citato articolo 11 del Collegato Lavoro, il disposto di cui all’articolo 2, comma 29, lettera b) della Legge n. 92/2012 non risulta, allo stato, allineato alla definizione di “attività stagionali” escluse dal medesimo articolo 11, che prevede l’obbligo di una vacanza contrattuale tra 2 contratti a termine.

Considerato che l’articolo 2, comma 29, lettera b) della Legge n. 92/2012 configura una deroga sostanziale rispetto al principio generale di debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento, la stessa norma ha natura speciale ed è, dunque, di stretta interpretazione, non potendo trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tassativamente contemplate.

Pertanto, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività “per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”, ancorché definite “stagionali” dall’articolo 11 della Legge n. 203/2024, non rientrando queste nell’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di questa tipologia di lavoratori.

Infine, ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens, i datori di lavoro che assumono lavoratori per lo svolgimento delle citate attività, non ricomprese nell’elencazione di cui al D.P.R. n. 1525/1963, ma definite “stagionali” dall’articolo 11 del Collegato, devono utilizzare le modalità in uso e validare l’elemento qualifica 3 con il valore “S” avente il significato di “Stagionale (restanti tipologie)”.

 

 

CCNL Farmacie: prosegue il confronto

Tra gli argomenti i permessi per la formazione, la maternità e la malattia

Lo scorso 15 gennaio si sono incontrate per la quarta volta Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs per discutere sul rinnovo del CCNL dei dipendenti da farmacie private.
Di seguito gli argomenti trattati.
Permessi per la formazione: la richiesta si incentra sullo svolgimento dei permessi per la formazione obbligatoria ed il relativo contributo alle spese relative ai corsi.
Maternità: Federfarma si è resa disponibile ad incrementare  la percentuale di integrazione alla retribuzione esclusivamente nel periodo di maternità obbligatoria.
Malattia: necessità di revisionare il testo contrattuale in merito alla distinzione tra malattia ed infortunio, oltre a discutere su un eventuale mantenimento del posto di lavoro in caso di superamento del periodo di comporto, sia per le situazioni di particolare gravità che per l’infortunio.
Permessi rol: Federfarma, a fronte della carenza del personale, non si è resa disponibile ad un incremento dei permessi.
In merito alla revisione della classificazione del personale ed all’introduzione di nuove figure professionali, invece, Federfarma ha stabilito la necessità di ulteriori approfondimenti. 
Le prossime riunioni sono fissate per il 12 e 13 marzo

Controlli su denaro contante: le novità di maggior interesse sul decreto di adeguamento

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli analizza il decreto legislativo del 10 dicembre 2024, n. 211, che rappresenta un significativo adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/1672 del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’unione o in uscita dall’unione (Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare 16 gennaio 2025, n. 1)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 1/2025 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 211/2024 di adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa euro-unitaria in materia di controlli sui flussi di contante in entrata nell’Unione e in uscita dall’Unione, di cui al Regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018. Il decreto, in vigore a partire dal 17 gennaio 2025, apporta modifiche:

  • al D.Lgs.n. 195/2008, recante «Modifiche ed integrazioni alla normativa valutaria in attuazione del Regolamento (CE) n. 1889/2005», al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/1672 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/776, secondo quanto previsto dai criteri di delega di cui all’articolo 15 della legge di delegazione europea 2022-2023;

  • alla Legge 17 gennaio 2000, n. 7 recante «Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998», ai fini del coordinamento con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2018/1672, evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone i presupposti, le modalità, i termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione, secondo quanto previsto all’articolo 15, comma 3, lettera b), della legge di delegazione europea 2022-2023.

La novella legislativa estende ai militari della Guardia di Finanza poteri analoghi a quelli dei funzionari doganali, consentendo loro di accertare autonomamente le violazioni, anche negli spazi doganali, e di disporre misure come il trattenimento temporaneo e il sequestro di denaro contante.

Il decreto modifica, inoltre, la definizione di denaro contante ai fini della normativa valutaria, in conformità con la definizione contenuta nell’articolo 1, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 2018/1672, già applicabile alle movimentazioni extra- UE.

Rientrano, pertanto, nel concetto di “denaro contante”:

  • denaro contante: la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate;

  • valuta: le banconote e le monete metalliche che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;

  • strumenti negoziabili al portatore: strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono gli assegni turistici (o traveller’s cheque), gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna;

  • beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore: i beni elencati al punto 1 dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018;

  • carte prepagate: le carte non nominative elencate al punto 2 dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l’acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente.

In ragione di tale modifiche, la definizione di denaro contante si applica a tutte le movimentazioni di denaro contante intra ed extra unionali.

Viene anche stabilito che il denaro contante, oltre ad essere soggetto agli obblighi dichiarativi per le movimentazioni transfrontaliere di importo pari o superiore a 10.000 euro, debba anche essere messo a disposizione dell’Ufficio dell’Agenzia a fini di controllo.

 

Il D.Lgs. n. 211/2024 prevede, tra l’altro, l’inserimento, nel D.Lgs. n. 195/2008, del nuovo articolo 3-bis, volto a introdurre nell’ordinamento nazionale l’istituto del “Trattenimento temporaneo del denaro contante“.

 

Infine, relativamente al regime sanzionatorio, sono da segnalare numerose novità introdotte dal nuovo decreto, in particolare sugli istituti connessi, quali il sequestro e l’oblazione.