CCNL Autostrade: alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto

Siglato il 14/3/2022, tra AUTOSTRADE per l’ITALIA S.p.A. e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la SLA CISAL, la UGL VIABILITA’, l’accordo che ha regolamentato l’accesso al “lavoro agile”.

Con il presente accordo le Parti condividono la necessità di una equilibrata alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto e sul conseguente ripensamento del tempo e dello spazio di lavoro, al fine di coniugare le esigenze produttive dell’Azienda con quelle di contemperamento tra tempi di vita e di lavoro, nonché di recupero della socialità dei lavoratori.
Le Parti, oltre a garantire nella massima sicurezza il graduale rientro in sede dei lavoratori in vista del definitivo superamento dell’emergenza epidemiologica ed una equa rotazione per i lavoratori tra lavoro in presenza e lavoro agile, ritengono opportuno introdurre modalità organizzative per la realizzazione ed il consolidamento delle istanze di mobilità sostenibile e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali intendono farsi promotrici.
Le Parti, al fine di assicurare il miglior coordinamento tra le discipline del lavoro in presenza e del lavoro da remoto, riconoscono quali valori fondativi: la fiducia, la collaborazione, la trasparenza, la digitalizzazione, l’management by objectives, la responsabilità, l’inclusione delle diversità, l’operational excellence, la cultura del feedback, il life long learning.
L’adesione al nuovo modello ibrido di lavoro è volontaria ed è consentita a tutti i lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato che sottoscriveranno l’apposito accordo individuale in allegato e scaricabile dal portale welfare.
Sono esclusi dal modello ibrido i lavoratori turnisti con mansioni operative.
Le Parti riconoscono che la prestazione di lavoro può essere organizzata per fasi, cicli e obiettivi e può essere resa indistintamente in presenza o da remoto.
Nel modello di lavoro ibrido, la settimana lavorativa si articolerà di regola in 3 giornate di lavoro in presenza ed in 2 giornate di lavoro da remoto, salvo diverse determinazioni concordate tra le Parti interessate (lavoratore e linea), anche al fine di conciliare al meglio i tempi vita/lavoro.
Al fini economico-normativi, la prestazione svolta in “Lavoro Agile” è parificata a tutti gli effetti alla prestazione effettuata In “presenza”.
Le Parti convengono che il presente accordo scadrà il 31/12/2022.

Conversione DL Sostegni-ter: esteso il regime fiscale dei pensionati neoresidenti

La Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), ha previsto l’estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti di cui all’art. 24-ter del TUIR (art. 6-ter, D.L. n. 4/2022, conv. con modif. In L. n. 25/2022).

Ai sensi dell’art. 24-ter, D.P.R. n. 917/1986, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.

Condizione per fruire della sostitutiva è il trasferimento in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni, con popolazione non superiore a 3.000, colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

La conversione in Legge del DL Sostegni-ter, ha esteso la suddetta condizione, prevedendo che il regime di favore è ammesso in caso di trasferimento della residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Esonero contributo addizionale Cassa integrazione: nuove attività incluse

Ampliata la platea dei datori di lavoro che beneficiano dell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale nel 1° trimestre 2022 (art. 7, Decreto Sostegni-ter convertito)

In base alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro, i datori di lavoro ammessi, in relazione a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale o all’assegno ordinario di integrazione salariale a carico del FIS, sono soggetti al pagamento di un contributo addizionale.
Con il cd. “Decreto Sostegni-ter” (art. 7, D.L. n. 4/2022), il Governo ha introdotto l’esonero dal pagamento del contributo addizionale per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS), fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori a seguito di riduzione o sospensione dell’attività nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Con la Legge n. 25/2022, di conversione del Decreto Sostegni-ter, sono state individuate ulteriori attività economiche per le quali è riconosciuta l’applicazione dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale, in relazione agli eventi di riduzione o sospensione dell’attività nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022 con accesso ai trattamenti di integrazione salariale o agli assegni FIS.
Per effetto della modifica introdotta in sede di conversione, l’esenzione transitoria dal contributo addizionale si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori del turismo, della ristorazione, del commercio all’ingrosso, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, delle organizzazioni associative, nonché di specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi.

ATTIVITÀ INDIVIDUATE DAL DECRETO SOSTEGNI-TER

SETTORE – Attività economica

Codice ATECO

TURISMO

Alloggio

Agenzie e tour operator

 

55.10 e 55.20

79.1, 79.11, 79.12 e 79.90

RISTORAZIONE

Ristorazione su treni e navi

Catering per eventi, banqueting

Mense e catering continuativo su base contrattuale

Bar e altri esercizi simili senza cucina

Ristorazione con somministrazione

56.10.5

56.21.0

56.29

56.30

56.10.1

PARCHI

Parchi divertimenti e parchi tematici

93.21
TERMALE

Stabilimenti termali

96.04.20
ATTIVITÀ RICREATIVE

Discoteche, sale da ballo night-club e simili

Sale giochi e biliardi

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo)

93.29.1

93.29.3

93.29.9

ALTRE ATTIVITÀ

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

Gestione di stazioni per autobus

Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

Attività dei servizi radio per radio taxi

Musei

Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua

Attività dei servizi connessi al trasporto aereo

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

Attività di proiezione cinematografica.

Organizzazione di feste e cerimonie

49.31 e 49.39.09

52.21.30

49.39.01

52.21.90

91.02 e 91.03

52.22.09

52.23.00

59.13.00

59.14.00

96.09.05

ATTIVITÀ AGGIUNTE IN SEDE DI CONVERSIONE

SETTORE – Attività economica

Codice ATECO

TURISMO

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

55.30
FILIERA HO.RE.CA.

Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

Commercio all’ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

Commercio all’ingrosso di bevande

Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno

Commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

46.31

46.32

46.33

46.34

46.36

46.37

46.38

46.39

ATTIVITÀ RICREATIVE

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

Attività nel campo della recitazione

Altre rappresentazioni artistiche

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

Altre creazioni artistiche e letterarie

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

Attività di altre organizzazioni associative nca

90.04.00

90.01.01

90.01.09

77.39.94

90.02.01

90.02.09

90.03.09

94.99.20

94.99.90

ALTRE ATTIVITÀ

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

Movimento merci relativo ai trasporti aerei

Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)

Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

Tessitura

Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento

Fabbricazione di articoli in materie tessili nca

Fabbricazione di altri prodotti tessili nca

Confezioni in serie di abbigliamento esterno

Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

Confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento

Fabbricazione di articoli in maglieria

Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce

Fabbricazione di calzature

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia

Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)

Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero

Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

Laboratori di corniciai

Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone

Fabbricazione di articoli di carta e cartone

Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

Legatoria e servizi connessi

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

Produzione di prodotti di panetteria freschi

Produzione di pasticceria fresca

Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale

Fabbricazione di materassi

Fabbricazione di mobili per arredo domestico

Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)

Finitura di mobili

Altre industrie manifatturiere

Riparazione trattori agricoli

Riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia

Riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive

Riparazione di altre apparecchiature nca

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)

Attività di design di moda e design industriale

Attività fotografiche

Organizzazione di convegni e fiere

Creazioni artistiche e letterarie

Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

Riparazione di calzature e articoli da viaggio

Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria

Riparazione di orologi e gioielli

Riparazione di strumenti musicali

Riparazione di articoli sportivi

Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie

Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso

Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca

49.32.2

52.24.1

10.73.00

10.82.00

10.85.0

11.01.00

13.2

13.92.10

13.92.20

13.99

14.13.1

14.13.2

14.14.0

14.19.10

14.3

15.1

15.20

16.21

16.22

16.23

16.29.19

16.29.2

16.29.3

16.29.4

17.1

17.2

18.13.0

18.14.0

23

25

10.52.00

10.71.10

10.71.20

10.72.00

28.22.09

30.99.0

31.03

31.09.1

31.09.2

31.09.5

32

33.12.60

33.12.70

33.15.00

33.19.09

41.20.00

45.20.20

45.20.30

45.40.30

74.10.10

74.20

82.30

90.03

95.22.01

95.23

95.24

95.25.00

95.29.01

95.29.02

95.29.03

95.29.04

95.29.09

Decorrenza dei nuovi minimi retributivi per le lavanderie del Turismo

Decorrono, dal mese di manzo, i nuovi minimi per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini che abbiano avuto nell’anno 2019 un’incidenza del fatturato derivante per almeno il 60% dal settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Stante la situazione di crisi derivante dalla pandemia da Covid-19, le Parti hanno stabilito che le tranche per le lavanderie industriali che abbiano avuto nell’anno 2019 un’incidenza del fatturato derivante per almeno il 60% dal settore turistico-alberghiero e della ristorazione, verranno erogate nella seguente modalità:
– € 20,00 (settembre 2021);
– € 15,00 (marzo 2022);
– € 15,00 (agosto 2022);
– € 13,00 (dicembre 2022).
Tali aziende, devono aver sottoscritto un apposito verbale d’accordo, entro il mese di febbraio 2021, con la propria RSU/RSA, ovvero laddove non esistente con le organizzazioni territoriali sindacali firmatarie del presente contratto, dove verrà indicato il valore dell’incidenza del fatturato derivante da strutture turistico-ricettive e ristorative sul totale del fatturato.Copia del predetto verbale dovrà essere inviato ad Ebli.
Per le aziende multisito si farà riferimento al fatturato complessivo di gruppo.

Tabella retribuzioni Aziende del Turismo

 

Aree

Moduli

Aumento dall’1/3/2022€

Incentivo di modulo

Direttiva – Gestionale Centrato 2.515,46 103,25
Tecnica e Gestionale Consolidato 2.515,46 103,25
Tecnica e Gestionale Centrato 2.177,24 93,44
Tecnica e Gestionale Base 1.952,35 78,76
Qualificata Consolidato 1.884,88 75,51
Qualificata Centrato 1.739,86 65,39
Qualificata Base 1.664,54 59,76
Operativa Consolidato 1.635,52 57,00
Operativa Centrato 1.556,03 52,68
Operativa Base 1.378,53

Settore “Area Chimica” Veneto: proroga del CIRL scaduto

Firmato il 21/3/2022, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la FILCTEM-CGIL regionale del Veneto, la FEMCA-CISL regionale del Veneto, la UILTEC-UIL regionale del Veneto, il verbale di accordo di proroga del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese artigiane del settore chimica, gomma-plastica, vetro scaduto il 28/2/2022

Le Parti firmatarie della contrattazione territoriale “Settore Area Chimica” per la regione Veneto, si sono incontrate lo scorso 21 marzo e considerato che il CCRL del 9/2/2017 è scaduto in data 28 febbraio 2022, hanno concordato di prorogarne gli effetti fino al 28 febbraio 2023.
Pertanto con il presente accordo del 21/3/2022, le Parti hanno disposto:

1. la proroga dell’erogazione dell’ERT negli importi e nelle modalità previste dall’art. 2.1 del CCRL 9/2/2017 fino al 28/2/2023, secondo la tabella che segue

Settore Chimica Gomma Vetro

Livello

Valore ERT

 

Mensile

Orario

7 56,00 0,32370
6 50,00 0,28902
5s 45,00 0,26012
5 41,00 0,23699
4 37,00 0,21387
3 33,00 0,19075
2 28,00 0,16185
1 23,00 0,13295

2. la proroga della quota di 2,50 € di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell’artigianato a favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti). Tale quota viene versata dal datore di lavoro in un’unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo (BO1 mese di marzo).
La quota annua di cui sopra non è riducibile per i part time.
Per il 2022 i datori di lavoro che per le nuove assunzioni stipulate dall’1/1/2022 e fino al 28/2/2022 hanno già assolto al versamento della quota annua di 2,50 € nei BO1 di gennaio o febbraio 2022 non sono tenuti a ripetere tale versamento nel BOI di marzo. Per i lavoratori assunti dall’1/4/2022 al 28/2/2023 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (nel BO1 del mese di assunzione);