Regime di “staffetta generazionale”: condizioni e criteri di applicazione

Attraverso i Fondi di solidarietà bilaterali è possibile, in via facoltativa, realizzare la prestazione di “staffetta generazionale” che persegue finalità di ricambio generazionale nel mondo del lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 17 gennaio 2023, n. 1).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce indicazioni in merito ai parametri e ai criteri che consentono l’applicazione della prestazione di “staffetta generazionale”, introdotta dall’articolo 12 ter del D.L. n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 51/2022, come prestazione opzionale e facoltativa che le parti sociali possono prevedere nell’accordo costitutivo o di modifica della disciplina di un Fondo di solidarietà bilaterale. 

 

Il Ministero ribadisce innanzitutto che l’introduzione della prestazione in argomento nella disciplina di un Fondo di solidarietà bilaterale non è obbligatoria, né soggetta a termini decadenziali, essendo rimessa alle valutazioni delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale in sede di costituzione del Fondo di solidarietà o in sede di procedimento di modifica dell’atto istitutivo del Fondo stesso.

 

Finalità della prestazione è quella di favorire le transizioni occupazionali e produttive, assicurandosi il versamento mensile di contributi previdenziali a favore dei lavoratori a cui mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione anticipata o di vecchiaia, consentendo per ogni lavoratore in uscita almeno un’assunzione contestuale di giovani con non più di 35 anni compiuti, cui deve essere assicurato un rapporto di lavoro di almeno 3 anni.

 

Pertanto, i parametri fondamentali, cui le parti sociali devono attenersi al fine di valutare un regime di staffetta generazionale e che saranno oggetto di disamina
nell’ambito del procedimento amministrativo sono:

 

1) previsione in accordo della prestazione, che consiste, a norma di legge, nel versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni;

 

2) previsione in accordo, della necessità di un periodo minimo di assunzione pari a 3 anni dei lavoratori di età non superiore ai 35 anni compiuti;

 

3) previsione in accordo, relativamente al finanziamento della prestazione, che il finanziamento sia totalmente a carico del datore di lavoro e non del Fondo, con un contributo straordinario idoneo a coprire integralmente gli oneri finanziari e le minori entrate relativi alla nuova tipologia di prestazione.

 

Si precisa che l’assunzione del giovane lavoratore dovrà avvenire con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, restando però, in quest’ultimo caso, nei limiti anagrafici previsti dalla disciplina normativa (fra i 18 e i 29 anni nel caso dell’apprendistato professionalizzante ex articolo 44 del D.Lgs. n. 81/2015). 

In riferimento al parametro della contestualità dell’assunzione del giovane lavoratore, viene chiarito che il termine “contestuale” è da intendersi sia in termini di tempistica che in termini quantitativi, nel senso che, al ricorrere della cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore prossimo al pensionamento, deve corrispondere una nuova assunzione di un lavoratore di età non superiore a 35 anni in sostituzione del lavoratore che cessa il rapporto di lavoro e per un periodo non inferiore a 3 anni.

 

Tuttavia, il Ministero considera conforme alla norma di legge anche un’applicazione della staffetta generazionale in modo articolato, nel senso di prevedere che alcuni lavoratori, ai quali mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione di vecchiaia o anticipata, riducano volontariamente il proprio orario di lavoro giornaliero, consentendo l’assunzione di giovani under 35. In tal caso, infatti, rimarrebbero comunque garantite le condizioni necessarie alla staffetta generazionale, ovvero l’assunzione del giovane lavoratore e la tutela previdenziale di quello prossimo al pensionamento.

 

Conseguentemente, in questa modalità applicativa alternativa dell’istituto in esame, si avrà una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale per il lavoratore che riduce il suo orario lavorativo, con ripercussioni sulla retribuzione e sulla relativa contribuzione, che vengono riparametrati al nuovo orario di lavoro e la contribuzione venuta a mancare troverà copertura nell’ambito della nuova prestazione.

La modulazione della staffetta generazionale in questi termini, oltre all’accordo scritto con il lavoratore prossimo alla pensione che compie la scelta di ridurre il suo orario di lavoro, deve, inoltre, osservare le eventuali ulteriori condizioni applicate a tale tipologia contrattuale dal CCNL o aziendale concretamente applicato.

 

Gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione, sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo.

CCNL Panifici: siglato il contratto tra Assipan e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil

Sia per la parte normativa che economica i contenuti dell’accordo sono in linea e coerenti con gli accordi siglati con Fippa e con Fiesa-Confesercenti 

Nei giorni scorsi nella sede nazionale di Confcommercio è stato sottoscritto tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Assipan, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore della panificazione.
La firma dell’accordo, affermano i sindacati di categoria, è un risultato molto significativo alla luce del fatto che, dopo oltre 10 anni, un’importante associazione datoriale, che nel comparto rappresenta un numero considerevole di imprese, rientra nel sistema contrattuale di Fai-Flai-Uila.
Sia per la parte normativa che economica i contenuti dell’accordo sono in linea e coerenti con gli accordi siglati con Fippa e con Fiesa-Confesercenti il 31 maggio scorso.
Nella panificazione attualmente le OO.SS. Fai-Flai-Uila sono firmatarie di tre diversi contratti nazionali con tre associazioni imprenditoriali, nonostante i contenuti degli stessi accordi siano, di fatto, analoghi.
In questo contesto, pertanto, le stesse organizzazioni sindacali hanno annunciano di impegnarsi affinché, a partire dalla prossima tornata contrattuale, si possa aprire un negoziato in un solo tavolo di confronto per giungere alla sigla di un unico Contratto Nazionale con tutte le organizzazioni datoriali, obiettivo che consentirebbe di affrontare in modo più efficace le tematiche del settore.

CCNL Istituzioni Socio – Assistenziali (Anaste – Confsal): previsti nuovi minimi retributivi

Le parti concordano un aumento contrattuale con effetti dalla sottoscrizione del CCNL

In data 27 dicembre 2022 è stato siglato tra Anaste e Ciu, Snalv Confsal, Confsal, Cse Sanità, Cse Fulscam, Confelp il CCNL per il personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo, che ha previsto nuovi minimi retributivi con effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione,  la cui erogazione, comprensiva di eventuali arretrati, sarà effettuata dal primo mese utile.
Tale incremento si dovrà intendere non assorbibile, fatta salva diversa previsione dei contratti individuali di lavoro.

Livello Minimo
Quadro 2.014,24
10 1.864,82
9 1.790,45
8 1.673,30
7 1.657,55
6 1.604,06
5 1.547,98
4 1.477,10
3s 1.442,05
3 1.406,99
2 1.314,48
1 1.224,94

 

In Gazzetta la legge di conversione del Decreto Aiuti quater

Il Decreto Aiuti quater è legge: pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2023 ed entrata in vigore il giorno successivo, la legge di conversione con modifiche (Legge 13 gennaio 2023, n. 6).

Il D.L. n. 176/2022 (cd. Decreto Aiuti quater), recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, è stato convertito in legge con alcune modifiche.

 

Nel settore energetico, viene prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine ultimo per l’utilizzo dei bonus energetici riconosciuti alle imprese per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale effettuati nel mese di dicembre 2022. Analogamente, fissato al 30 settembre 2023 anche il termine per l’utilizzo dei crediti relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

 

L’articolo 2 bis, di nuova introduzione, fa slittare dal 31 marzo al 30 giugno 2023 i termini per l’utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel quarto trimestre del 2022 (ottobre, novembre e dicembre) per l’acquisto di carburanti alle imprese esercenti attività agricola e della pesca.

 

L’articolo 2, come modificato, proroga la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici.

 

Introdotto anche l’articolo 3 bis, con misure di sostegno per fronteggiare i costi dell’energia e incremento dei relativi fondi in precedenza istituiti. Autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l’anno 2022 per contenere le conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi del settore del gas naturale.

 

Al fine di promuovere il passaggio di aziende a combustibili alternativi, l’articolo 4 bis stabilisce che, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali, sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali.

 

Nell’ambito del settore cinematografico, il nuovo articolo 11 bis disciplina la responsabilità dei cessionari, modificando l’articolo 21, comma 4, della Legge n. 220/2016. Pertanto, in tema di cessione di crediti d’imposta, si stabilisce che i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’importo ricevuto. Il recupero dell’importo corrispondente al credito d’imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 472/1997, anche la responsabilità in solido del cessionario.

 

Previste anche misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane e di rafforzamento del sistema delle start-up innovative (art. 14 bis).

Sanimoda: scadenza contributiva posticipata al 31 gennaio

Dal 9 gennaio è disponibile la nuova Area Riservata per le Aziende 

Sanimoda, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria della Moda, comunica che dal 9 gennaio è disponibile la nuova Area Riservata per le Aziende.
Le aziende già iscritte a Sanimoda dovranno generare una nuova password per accedervi. Per la generazione della nuova password sono necessari:
– il codice fiscale aziendale, e
– l’email indicata nel campo recapiti presso la posizione aziendale su precedente Area riservata (disponibile in consultazione).
Nella prima fase di avvio, la nuova Area riservata avrà funzioni temporaneamente limitate, ma sarà possibile creare fin da subito la distinta contributiva con due modalità:
– caricando il file txt: con l’upload il sistema acquisisce le posizioni dei neo iscritti;
– con la funzione Data entry: permette di cambiare lo stato dei dipendenti e di aggiungere nuovi iscritti. Queste variazioni anagrafiche vengono salvate solo con l’effettiva creazione della distinta.
In questa prima fase le cessazioni dei dipendenti potranno essere acquisite dal sistema unicamente creando la distinta da Data entry. Le distinte create dal 9 gennaio saranno visualizzabili in Area riservata dopo il 20 gennaio.

Se la distinta creata è formalmente corretta, viene inviata una email con modulo di bonifico, mentre se la distinta creata presenta errori, viene inviata una email con la segnalazione delle anomalie.
Inoltre, eventuali bonifici rimasti sulla precedente posizione aziendale e disponibili alla riconciliazione con una distinta, saranno visualizzabili nella nuova Area riservata dopo il 20 gennaio e solo dopo tale data potranno essere impiegati per riconciliarsi alla distinta del trimestre 2023-1.
La scadenza contributiva del 20 gennaio è posticipata al 31 gennaio