Accordo Unioncamere-Federalberghi per lo sviluppo delle professionalità

L’intesa ha come obiettivo lo sviluppo di professionalità con competenze adeguate ai fabbisogni concreti delle imprese turistiche

È stato siglato un accordo tra Unioncamere e Federalberghi per costruire un’alleanza tra il mondo della formazione e delle imprese a sostegno della crescita economica del turismo, settore trainante dell’economia italiana. L’intesa raggiunta da Unioncamere e Federalberghi si inserisce nelle attività già in avanzata fase di sperimentazione da parte di entrambe le organizzazioni, insieme alla Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri (Re.Na.I.A.) per la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti degli istituti nei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).
Obiettivo principale dell’Accordo, alla luce del previsto riordino del sistema di istruzione secondaria superiore, è l’unione delle forze per favorire lo sviluppo di professionalità con competenze che rispondano ai concreti fabbisogni formativi delle imprese operanti nel settore turistico.
Partendo infatti dall’analisi sulla domanda di profili professionali delle imprese viene previsto, per i prossimi 5 anni, un fabbisogno occupazionale di oltre 333mila unità nel settore del turismo con una difficoltà di reperimento che supera ormai il 40% del fabbisogno stesso. Unioncamere e Federalberghi lavoreranno insieme alla costruzione e condivisione di mappe di competenze e alla individuazione di profili da formare, alla standardizzazione delle progettazioni per gli indirizzi di studio maggiormente significativi, alla realizzazione di un repertorio di competenze che tenga conto delle skill funzionali allo sviluppo di tutta la filiera turistica, con particolare attenzione alle competenze digitali e green
Grazie a questa intesa, verranno promosse iniziative congiunte per l’orientamento degli studenti, dei docenti nonché dei tutor scolastici ed aziendali impegnati nei percorsi di formazione, con specifica attenzione alla formazione ITS e universitaria. 

Le agevolazioni per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”

La Legge di bilancio 2023 ha esteso i termini dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per il periodo di imposta 2023 (INPS, messaggio 25 gennaio 2023, n. 389).

L’INPS ha illustrato, con il messaggio in commento, le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023 all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a fare data dal 24 agosto 2016.

I periodi di imposta per i quali era stata concessa originariamente l’esenzione in trattazione, erano circoscritti agli anni 2017 e 2018 (comma 4 articolo 46, comma 2, lettera d), del D.L. n. 50). Sono poi stati prolungati – sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di Stato – anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022. In ultimo, l’articolo 1, comma 746, della Legge di bilancio 2023, ha modificato ulteriormente il dettato del citato articolo 46, prevedendo un’estensione dei periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione al 2023.

L’INPS rammenta che il Ministero delle Imprese e del made in Italy è l’autorità competente in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni contributive in oggetto e utilizza le risorse stanziate con appositi bandi. In particolare, il dicastero può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le relative esenzioni e, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell’importo dell’agevolazione complessivamente già concessa.

I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del Ministero possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2023).

Si rammenta, infine, che le agevolazioni in trattazione possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). A tale proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni previste dall’articolo 46 in commento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, a oggi, i codici tributo “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164” e “Z165”.

Credito d’imposta investimenti Zone Economiche Speciali nel settore dei servizi di consulenza

Applicabilità alle società operanti nel settore dei servizi di consulenza del credito d’imposta investimenti Zone Economiche Speciali – ZES (Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello del 23 gennaio 2023 n. 145)

Con risposta a istanza di interpello del 23 gennaio 2023 n. 145 l’Agenzia delle Entrate fornisce risposta ad alcuni quesiti posti da una società che intende beneficiare del c.d. ”Credito d’imposta investimenti Zone Economiche Speciali ZES”, riguardanti sia l’ambito soggettivo che l’ambito oggettivo di applicazione della disciplina agevolativa. Si precisa che l’agevolazione è disciplinata dal combinato disposto dell’art. 1, co. 98-108, della legge n. 208/2015 e dell’art. 5 del decreto legge n. 91/2017.

 

Gli investimenti consistono, in sostanza, nell’acquisto di attrezzature di ufficio e nella realizzazione di opere di ristrutturazione finalizzate all’adattamento dei locali destinati ad uffici, oggetto di contratto di sub concessione. Dalla lettura della norma si evince che gli investimenti agevolabili sono quelli destinati a ”strutture produttive” (già esistenti o che vengono impiantate nel territorio), quelli che fanno parte di un ”progetto di investimento iniziale” (che presuppone, ad esempio, la creazione o l’ampiamento di uno stabilimento o la diversificazione della produzione), e quelli finalizzati all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi e che tali beni siano macchinari, impianti e attrezzature varie.

 

Ciò premesso, la società chiede di sapere:

  1. se tra i destinatari della norma vi siano anche società che operano nel settore dei servizi di consulenza. Il dubbio deriva dal fatto che, seppur dalla lettura della norma non sembrano esserci particolari restrizioni, l’utilizzo di determinate nozioni, quali ”strutture produttive”, ”stabilimenti”, ecc., potrebbero lasciare spazio ad interpretazioni volte a ritenere agevolabili solo investimenti operati nel settore industriale (e non anche quello della consulenza). La società chiede, in particolare, di sapere se una sede locale, come quella descritta nell’interpello, composta da uffici all’interno dei quali vengono forniti dei servizi ascrivibili all’attività di management consulting (e specificatamente all’innovazione consistenti nelle attività di sviluppo di Robotic Process Automation – RPA) possa essere qualificata come una ‘struttura produttiva” per la normativa in materia di ”Credito di imposta ZES”;

  2. se gli investimenti descritti nella fattispecie rappresentata possano qualificarsi come un ”investimento iniziale”;

  3. se gli investimenti in lavori di adeguamento locali e dotazione dell’attrezzatura per lo svolgimento dell’attività possano rientrare nelle fattispecie previste dalla norma, e cioè tra ”macchinari, impianti e attrezzature varie”, al fine di fruire dell’agevolazione.

L’Agenzia ha chiarito i vari punti dopo un’attenta analisi del quadro normativo di riferimento che disciplina la materia (combinato disposto dell’art. 1, co. 98-108, L. n. 208/2015 e dell’art. 5 del D.L. n. 91/2017). Da ultimo, cita l’art. 5, co. 1 e 2, del D.L. n. 91/2017 che ha previsto un ampliamento della portata del ”Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno”, con riferimento agli investimenti specificamente effettuati nelle ZES (Zone Economiche Speciali istituite nell’ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, all’interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative) da imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale. Il predetto comma 2, infatti, ha elevato a 100 milioni di euro l’ammontare massimo del costo complessivo dei beni acquisiti, per ciascun progetto di investimento, a fronte del limite massimo di 15 milioni per le imprese di grandi dimensioni (art. 1, co. 101, L. n. 208/2015).

In riferimento al quesito n. 1, l’Agenzia osserva che il credito d’imposta è attribuito alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno sopra menzionate ”fino al 31 dicembre 2022” (art. 1, co. 99, L. n. 208/2015). Come chiarito anche con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’art. 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, purché effettuino nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe. Quanto alla nozione di ”struttura produttiva”, essa si identifica come l’insieme di tutti i beni facenti parte del medesimo processo produttivo dell’impresa che sono ubicati nel territorio dello stesso comune anche se diversamente dislocati.

Inoltre, nel precisare che sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il predetto documento di prassi ha, altresì, chiarito che, in assenza di un’espressa esclusione normativa, possono beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata. Infine, per espressa previsione del comma 100 della L. n. 208/2015, l’agevolazione non si applica nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Al riguardo, considerato il riferimento generico del comma 98 alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, quali destinatari del beneficio, e tenuto conto che il riferimento alle categorie escluse dall’applicazione dell’agevolazione è contenuto in un elenco tassativo nel quale non sono ricomprese le imprese operanti nel settore della prestazione di servizi, si ritiene che la disciplina agevolativa possa essere applicata, in linea generale ed astratta, anche alle società che, come l’istante, operano nel settore dei servizi di consulenza. 

Il riferimento normativo alle nozioni di ”struttura produttiva” o di ”stabilimento”, che, come osservato dalla società, sembrerebbe avere ad oggetto esclusivo le imprese operati nel settore industriale, non costituisce, di per sé, un motivo ostativo all’applicazione del beneficio anche alle imprese non operanti in tale settore. Ciò, in perfetta coerenza con l’indirizzo interpretativo della circolare n. 34/E del 2016 in ordine alla possibilità che gli ”enti non commerciali” possono beneficiare della misura, in riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.

Con riferimento al quesito n. 2, con il quale la società chiede di sapere se gli investimenti descritti nell’interpello possano qualificarsi come ”investimento iniziale” inteso, in particolare, nella sua accezione di ”ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente” l’Agenzia precisa in via preliminare che la sussistenza di tale requisito implica valutazioni di ordine tecnico fattuale che esulano dall’ambito applicativo dell’istituto dell’interpello, considera quindi inammissibile il quesito posto dalla società e rinvia pertanto, al di là dei profili di inammissibilità, alla disciplina (nazionale ed europea) rilevante sul punto, nonché ai chiarimenti di prassi che costituiscono un utile riferimento al fine di orientare i potenziali beneficiari nella corretta applicazione della misura agevolativa, valutabile nella sua effettiva e complessa articolazione, soltanto in sede di accertamento.

Il comma 99 della legge n. 208/2015, che individua la tipologia di investimenti per i quali è possibile fruire dell’agevolazione, prevede che ”sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio”. Con circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, al paragrafo 3, sono individuati nello specifico gli investimenti agevolabili e si chiarisce altresì che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della ”strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta e che, conseguentemente, i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.

Con riferimento ai beni ammissibili, viene chiarito che devono soddisfare il requisito della ”novità”, essendo esclusi dall’agevolazione i beni a qualunque titolo già utilizzati. Infine, l’agevolazione non spetta per gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati ”investimenti iniziali”

Per quanto attiene al quesito n. 3, con cui la società ha chiesto di sapere se gli investimenti in lavori di adeguamento locali e dotazione dell’attrezzatura per lo svolgimento dell’attività possano rientrare tra ”macchinari, impianti e attrezzature varie”, al fine di fruire dell’agevolazione, l’Agenzia, in riferimento al co. 99, art. 1, Legge n. 208/, afferma che sono considerati agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto di ”macchinari, impianti e attrezzature varie”. Al fine di individuare la tipologia di beni agevolabili, pertanto, occorre fare riferimento alla corretta classificazione degli stessi in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica e nel rispetto dei corretti principi contabili.

L’Agenzia richiama altresì il codice civile (art. 2424), riguardo le immobilizzazioni materiali, da iscrivere alla classe B, sottoclasse II, dell’attivo dello stato patrimoniale, che comprendono, tra l’altro, la voce 2) ”Impianti e macchinario” e la voce 3) ”Attrezzature industriali e commerciali”, classificate in base ai principi contabili emanati emanati dall’OIC e che, per opportunità di sintesi, non si riportano nel dettaglio. 

Sulla base delle suddette classificazioni, la Società ritiene che siano agevolabili, oltre ai beni classificati nelle classi sopracitate (voci B.II.2 e B.II.3) anche i beni che sotto un profilo oggettivo rientrano nella predetta classificazione, ma che, per situazioni di fatto, debbano essere classificate come ”Migliorie su beni di terzi” (come le installazioni di impianti su un immobile in locazione) in quanto, come chiarito dal principio contabile, non hanno autonomia funzionale, classificati nella voce B.II.7.

L’Agenzia, non reputa condivisibile la soluzione proposta dall’istante e chiarisce tassativamente che restano esclusi dall’agevolazione tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle sopra descritte, richiamate espressamente nella norma agevolativa.

Tutto ciò premesso, per beneficiare dell’agevolazione in argomento, la società dovrà valutare se, in concreto, l’investimento volto all’apertura di un nuovo ufficio, come descritto nell’interpello, faccia parte di un ”progetto di investimento iniziale”, e se i beni acquisiti nell’ambito del predetto investimento siano iscrivibili alla classe B, sottoclasse II, dell’attivo dello stato patrimoniale, alla voce 2) ”Impianti e macchinario”, o alla voce 3) ”Attrezzature industriali e commerciali”, fermo restando, ovviamente, la presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme di riferimento.

Ebipro: previsto il rimborso delle tasse universitarie

Per i lavoratori dipendenti degli studi professionali la misura del rimborso è confermata al 50% della spesa entro un massimale di 500,00 euro

L’Ebipro, l’Ente Bilaterale Nazionale per gli studi Professionali, ha previsto anche quest’anno per tutti i lavoratori dipendenti degli studi professionali iscritti alla bilateralità di settore un contributo in caso di versamento di rate e tasse universitarie necessarie per la frequentazione di corsi di laurea triennale e/o magistrale.
La misura del rimborso è confermata al 50% della spesa entro un massimale di 500,00 euro ed ha ad oggetto le quote di iscrizione relative all’anno accademico 2022/2023. Nella medesima richiesta possono essere cumulate le spese sostenute sia a titolo personale che per i figli a carico.
La domanda va presentata nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 con le proprie credenziali tramite procedura online al link EBIPRO: accesso area riservata, con allegata la documentazione prevista:
– attestazioni di iscrizione all’anno accademico 2022/2023 (rilasciate o predisposte dall’Università);
– documenti fiscali (MAV, Quietanze di pagamento emesse dall’Università, PagoPa, bonifico bancario) dai quali si evinca in modo inequivocabile il soggetto pagatore;
– copia dell’ultima busta paga. 

CCNL Enti locali: rideterminazione dello stipendio tabellare

Rideterminazione delle nuove retribuzioni tabellari al Personale del Pubblico Impiego

Per l’anno 2023, gli Enti Locali, ossia le Amministrazioni ricomprese nel comparto Funzioni Locali, devono corrispondere a tutto il personale di settore, gli incrementi mensili di cui all’art. 76 del CCNL Enti Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022, come di seguito riportato:
“1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 64 del CCNL del 21 maggio 2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella D, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall’allegata Tabella E.
3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 66 (elemento perequativo) del CCNL 21 maggio 2018 e di cui all’art. 1, co. 440, lett. b) della Legge n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nella allegata Tabella F.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, co. 2, del DLgs n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, co. 440, lett. a) della Legge n. 145/2018″
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Tale norma contempla quindi, il conglobamento nella retribuzione dell’elemento perequativo una tantum, definito nell’art. 66 del CCNL del 21 maggio 2018, con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data di sottoscrizione del presente Contratto Collettivo. Pertanto, tutto quanto percepito con la mensilità di dicembre, deve esser ridefinito, al fine di, eliminare l’elemento perequativo ed incrementare solamente la paga base.

Invero, la L. n. 234/2021, Legge di Bilancio 2022, all’art.1, co. 609, prevede che, nelle more della definizione dei CCNL e dei provvedimenti negoziali relativi al personale pubblico per il triennio 2022-2024, si dà luogo, in deroga a quanto affermato dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’anticipazione di cui al D.Lgs. n. 165/2001, art. 47-bis, co. 2, degli equivalenti trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, secondo la seguente percentuale mensile rispetto ai salari elencati nelle tabelle retributive:

– dal 1° aprile al 30 giugno 2022, una percentuale dello 0,30%;
– dal 1° luglio 2022, una percentuale dello 0,50%.

Tali percentuali, devono esser corrisposte a tutto il personale per l’anno 2022.
Da ultimo, giova affermare che, l’importo dell’indennità di vacanza contrattuale 2022, è stato calcolato quindi in modalità provvisoria sulla base dello stipendio previsto dai vigenti CCNL di riferimento, e che, tale importo, va ad aggiungersi a quello relativo all’IVC in godimento dal 2019, e rideterminato all’atto dell’entrata in vigore del CCNL 2019-2021 sulla base del nuovo stipendio.