CCNL Bancari: proroga del contratto

Le Parti stipulanti hanno stabilito una nuova proroga fino al 30 aprile 

A seguito della riunione tenutasi il 1° marzo 2023, i sindacati e Abi hanno stabilito una nuova proroga del CCNL Bancari fino al 30 aprile 2023 e scaduto il 31 dicembre 2022. Le parti hanno concordato, altresì, che gli incontri che si svolgeranno entro il 30 aprile 2023 si dovranno considerare convenzionalmente come se si fossero svolti entro il 31 dicembre 2022, con la conseguente “mera sospensione” fino al 30 aprile 2023 dei termini al 31 dicembre 2022. Pertanto, per eventuali accordi che verranno raggiunti la data di decorrenza sarà il 1°gennaio 2023.
Tale proroga è avvenuta pochi giorni dopo il Comitato Esecutivo di First Cisl che ha avuto come argomenti principali salario e occupazione.
Secondo i sindacati, il salario dovrà necessariamente aumentare anche a seguito dell’inflazione avvenuta lo scorso anno anche con l’aiuto della contrattazione aziendale, che dovrà avere sempre maggior rilievo.
Per quanto riguarda l’occupazione, invece, sarà necessario ottenere una nuova assunzione per ogni uscita volontaria convenuta negli accordi sindacali ed anche sostituire le uscite per altre cause (quiescenza, dimissioni, ecc). 

Scuole materne Fism: firmato il nuovo contratto

Previsti incrementi dei minimi retributivi di circa 80,00 euro per i docenti, da riparametrare per gli altri livelli

Il 1° marzo 2023 è stato firmato dalle OO.SS. e dalla Fism il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del personale addetto ai servizi all’infanzia e alle scuole dell’infanzia non statali, scaduto da ormai 4 anni. La novità riguarda docenti, educatori, impiegati amministrativi, ausiliari, dipendenti delle circa 9mila realtà educative aderenti alla Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne. 
Per la parte economica il contratto prevede un incremento a regime di circa 80,00 euro lordi mensili ai docenti, da riparametrare sugli stipendi dei livelli del personale (impiegati, ausiliari, ecc.). Alla retribuzione tabellare si aggiunge un salario di anzianità di 15,00 euro per coloro che dalla data del 1° settembre 2023 abbiano maturato almeno 2 anni di servizio presso lo stesso ente.
Per la parte normativa, il nuovo contratto risulta aggiornato al recepimento della legislazione sul lavoro. Sono stati altresì definiti strumenti di welfare aziendale nelle scuole paritarie per l’infanzia e una maggiore flessibilità in termini di orario.
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto viene prevista per Fism l’opzione di ingresso del Fondo “Espero”, ossia il Fondo di previdenza complementare già adottato nella scuola statale. 

Correzione e ricostituzione degli atti dello stato civile

Ampliati i poteri degli ufficiali dello stato civile in materia di correzione degli atti dello stato civile e della ricostituzione di quelli distrutti o smarriti a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022 (Ministero dell’interno, circolare 1 marzo 2023, n. 22).

L’ufficiale dello stato civile, su istanza di chiunque vi abbia interesse, può procedere alla correzione degli atti formati, quando emerge la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorità competenti.

 

E’ una delle novità introdotte dall’art. 25 del D.Lgs. n. 149/2022 che ha integrato il regolamento dello stato civile e, nello specifico, la disciplina vigente delle correzioni degli atti dello stato civile e della ricostituzione di quelli distrutti o smarriti, intervenendo con modifiche sugli artt. 95,98 e 99 del D.P.R. n. 396/2000.

 

Pertanto, in un’ottica di semplificazione delle procedure, è consentito all’ufficiale dello stato civile di intervenire in tutti quei casi in cui, rilevata una discordanza tra le indicazioni riportate nell’atto e quelle riscontrate in altri documenti, egli disponga di sufficiente ed idonea documentazione rilasciata dall’autorità competente che ne giustifichi la correzione.

 

La correzione deve essere effettuata su un atto già formato, ossia completato con la firma dell’ufficiale dello stato civile, nell’ipotesi in cui la discordanza emersa si riferisca al momento della redazione dell’atto da correggere e non derivi da eventuali modifiche della situazione di fatto intervenute in data successiva.

 

In particolare, si specifica che la correzione non può riguardare “i diritti di status derivanti dall’atto stesso o da esso evidenziati”, dovendosi, invece, in tali casi, far ricorso alla procedura di rettificazione ex art. 95 del menzionato D.P.R. n. 396/2000.

 

Una volta riscontrata senza ombra di dubbio la discrepanza e individuato con certezza il dato corretto, l’ufficiale dello stato civile potrà procedere a effettuare la correzione mediante annotazione e a darne comunicazione al Prefetto, al Procuratore della Repubblica e agli interessati.

 

L’ufficiale dello stato civile, ai sensi del nuovo comma 2 bis, aggiunto all’art. 98 del regolamento dello stato civile, può anche procedere alla ricostituzione di un atto distrutto o smarrito ove disponga di sufficiente e idonea documentazione riguardante la formazione e i contenuti essenziali dell’atto mentre, in assenza di siffatti presupposti, la ricostituzione degli atti permane nella competenza del tribunale.

 

Anche in questo caso, la richiesta di ricostituzione dell’atto può provenire da qualunque interessato o dal Procuratore della Repubblica e deve essere inoltrata all’ufficiale dello stato civile del comune ove si trovava l’atto andato distrutto o smarrito.

 

Sia avverso i provvedimenti di correzione che avverso quelli di ricostituzione degli atti dello stato civile è possibile proporre ricorso in opposizione entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso innanzi al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto immediatamente efficace

Registrazione telematica dei contratti preliminari di compravendita con modello RAP

 

Approvati i moduli aggiuntivi C1 e D1 del modello “RAP – Registrazione di atto privato”  unitamente alle relative istruzioni da utilizzare da parte dei contribuenti e degli intermediari per la richiesta di registrazione in via telematica dei contratti preliminari di compravendita (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 56766/2023).

 

Con il provvedimento n. 56766 del 1° marzo 2023, accompagnato dalle relative istruzioni di compilazione, l’Agenzia delle entrate ha esteso l’utilizzo della registrazione online al contratto preliminare di compravendita, arricchendo il modello RAP di due nuovi moduli aggiuntivi C1 e D1 e relative istruzioni. Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati, tramite l’approvazione di specifiche parti dedicate alle diverse tipologie di atti.

I nuovi moduli:

  • quadro C1 “Negozio – Preliminare di vendita”, nel quale vanno indicate le informazioni relative al contratto preliminare per cui si richiede la registrazione;
  • quadro D1 “Dati degli immobili”, contenente i dati degli immobili qualora siano oggetto del contratto.

Il modello RAP con tutti i suoi moduli è scaricabile gratuitamente dal sito dall’Agenzia e stampabile nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste.

La modalità di presentazione prevista è quella telematica, mediante apposita procedura web integrata resa disponibile nell’area riservata del sito istituzionale, utilizzabile dal 7 marzo 2023. Solo per i soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti la presentazione del modello RAP può essere effettuata anche in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Documenti da allegare in un unico file al modello RAP, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b):

  • copia dell’atto da registrare, sottoscritto dalle parti, redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate (ad esempio in formato elettronico o dattiloscritto);
  • copia di eventuali documenti allegati all’atto da registrare (ad esempio scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).

Fondo Fasdac: da marzo ulteriori moduli dedicati alla prevenzione

Introdotti 2 moduli dedicati alla prevenzione oncologica della cute ed alla prevenzione delle malattie respiratorie

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali (Fasdac), per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime, ha rinnovato il nuovo biennio di prevenzione a partire dal 1° gennaio 2023, confermando i 7 moduli già presenti, strutturati su due differenti livelli di approfondimento, a cui si può accedere sulla base dell’età e del sesso. 
A partire dal mese di marzo 2023 sono stati introdotti ulteriori 2 moduli dedicati alla prevenzione oncologica della cute ed alla prevenzione delle malattie respiratorie. Viene inoltre inserito nel modulo della prevenzione di base un ulteriore esame di laboratorio: la creatininemia.
I programmi di prevenzione sono biennali e destinati, con la sola esclusione dei familiari, a tutti i dirigenti Fasdac indipendentemente dallo stato di iscrizione e variano in base all’età e al sesso.
Al momento della fruizione dei moduli occorre rientrare nella categoria degli aventi diritto ed essere in regola con i versamenti contributivi.