CCNL Calzature Industria: in arrivo nuovi minimi retributivi

Con il mese di luglio sono previsti nuovi minimi retributivi per i lavoratori dell’industria delle calzature 

Con l’accordo sottoscritto il 21 giugno 2021, Assocalzaturifici e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil, hanno stabilito i nuovi minimi retributivi per i lavoratori addetti all’industria delle calzature, in vigore da luglio 2023. 

Livelli Scala parametrale Importi dal 1° luglio 2023
123 2.274,20
120 2.126,50
109 1.955,60
103 1.857,70
100 1.789,50
3° super 97 1.747,80
95 1.710,00
2° super 91 1.658,90
90 1.624,50
54 1.267,10

L’indennità di funzione pari a 41,31 euro mensili prevista ai lavoratori con qualifica di quadro dall’1/9/1995 viene mantenuta. Tale indennità è assorbibile dai superminimi individuali.

Fondo Est: modifiche sul regolamento delle attività

Dal 5 giugno cambiano le modalità di iscrizione e di pagamento al Fondo 

A partire dal 5 giugno è entrato in vigore il nuovo Regolamento delle Attività di Fondo Est, l’Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei settori affini, a seguito dell’introduzione della nuova piattaforma gestionale denominata Co.Re (Contributi Rendicontazione) e in linea con le disposizioni del GDPR 2016/679. 
Di seguito le novità più rilevanti.
Modalità di iscrizione
Le aziende e i loro gestori possono iscriversi accedendo all’area dedicata sul sito internet www.fondoest.it.
Per quanto concerne le aziende, l’iscrizione vera e propria si renderà effettiva dopo l’invio della prima lista coerente con i contratti collettivi nazionali di lavoro previsti dal Fondo e/o un pagamento.
Nel caso in cui questo non avvenga dopo sei mesi i dati anagrafici verranno cancellati ed, eventualmente, si dovrà procedere con una nuova iscrizione.
Modalità di pagamento dei contributi
Viene abolito il bonifico bancario e sostituito dal Mav elettronico stampabile dal sistema Co.Re.
Rimangono confermati i pagamenti tramite F24 e carta di credito.
Modalità di versamento della contribuzione
Le aziende possono decidere le mensilità da anticipare.
In caso di cessazione di un dipendente a cui sia stato pagato il contributo, si procederà alla restituzione o alla compensazione, purché la cessazione venga comunicata prima che gli importi siano stati utilizzati per le predisposte coperture sanitarie.
Doppi part time
Nel caso in cui un lavoratore part time completi l’orario presso due o più aziende, ciascuna azienda e ciascun lavoratore è tenuta a versare il 100% della contribuzione dovuta.
Su richiesta dell’azienda, le quote versate potranno essere compensate su futuri pagamenti o essere stornate.
La richiesta deve essere entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi di cui si chiede la restituzione.
Versamento volontario
Gli iscritti, per poter procedere al versamento volontario, potranno accedere alla pagina dei pagamenti direttamente dall’area riservata MyFondoEst con le proprie credenziali e procedere al pagamento delle mensilità che danno diritto alle prestazioni sanitarie. 

 

Lavoratori autonomi agricoli, chiarimenti sull’ammortizzatore unico

L’INPS fornisce alcune precisazioni sul requisito della sospensione dell’attività per ottenere il beneficio dell’indennità (INPS, messaggio 30 giugno 2023, n. 2458).

L’Istituto è tornato sul tema dell’ammortizzatore unico stabilito dal D.L. n. 61/2023 (cosiddetto Decreto Alluvioni) di cui aveva già trattato nella circolare n. 54/2023 dell’8 giugno scorso. In particolare, i chiarimenti dell’INPS sono stati forniti in riferimento all’indennità una tantum per i lavoratori autonomi, confermando anche in ambito agricolo il principio per cui l’impossibilità a prestare attività lavorativa, in conseguenza degli straordinari eventi atmosferici del mese di maggio 2023 non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale, ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo. 

Pertanto si ritiene corretta l’interpretazione in base alla quale viene riconosciuta la sospensione dell’attività nei confronti di tutti gli agricoltori con sede legale o operativa in uno dei comuni presenti nell’elenco allegato al D.L. n. 61/2023, nonché nei confronti degli agricoltori i cui terreni agricoli posseduti e/o condotti ricadono totalmente o in parte in questi comuni: ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, infatti, la sospensione può interessare anche solo parzialmente l’attività agricola svolta dagli agricoltori.

Inoltre, l’INPS fa presente che l’indennità di importo pari a 500 euro non è frazionabile e indennizza un periodo di sospensione non superiore a 15 giorni. Pertanto, nel caso di tre sospensioni differenti, il richiedente l’indennità può presentare una domanda con 3 distinti periodi di sospensione o in alternativa 3 diverse domande per ciascun periodo, fermo restando il limite complessivo di 3000 euro per beneficiario.

Documentazione da produrre per il riesame della domanda

Per quanto riguarda la documentazione da produrre in sede di riesame, l’INPS procederà all’istruttoria delle domande verificando  la sussistenza dell’iscrizione alla gestione di appartenenza attraverso la consultazione dei propri archivi  o di archivi appartenenti ad altri enti, istituti o casse private cui l’Istituto ha accesso: qualora dalla consultazione di questi archivi non venga riscontrata l’iscrizione del lavoratore alla specifica gestione di appartenenza, l’interessato potrà promuovere riesame, allegando eventualmente documentazione utile dalla quale si evinca l’iscrizione (certificati di iscrizione, estratti contributivi, ricevute di versamento dei contributi), che sarà oggetto di riesame a cura della struttura territoriale INPS competente per residenza del lavoratore.

Per quanto concerne, invece, la documentazione attraverso la quale eventualmente si chiederà – nell’ambito di controlli a campione – di provare la sospensione dell’attività lavorativa, l’INPS ha anticipato a titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività, alcune indicazioni su documenti – di qualsiasi natura – che possano dimostrare successivamente in caso di verifica, che l’attività era sospesa: ovvero, comunicazione di attivazione dell’assicurazione; provvedimenti pubblici di autorità; dichiarazioni effettuate nei confronti di altri enti/autorità/società;  registrazioni audiovisive; lettere di comunicazione di ritardi o sospensioni negli adempimenti contrattuali; fatture per interventi straordinari legati al ripristino e/o qualsiasi tipo di documentazione utile idonea a dimostrare la sospensione dell’attività).

Il regime fiscale dell’indennità

L’indennità una tantum costituisce reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Tuttavia, considerato che il regime fiscale è differenziato a seconda della natura del reddito sostituito e, nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, in base alla categoria di appartenenza del lavoratore, l’INPS ha provveduto a implementare il flusso di presentazione della domanda inserendo nel box delle dichiarazioni facoltative 2 ulteriori dichiarazioni, di cui una riservata ai lavoratori autonomi con regime forfettario e un’altra ai lavoratori autonomi agricoli. L’Istituto procederà, pertanto, ad applicare a ciascun lavoratore il regime fiscale proprio della categoria di appartenenza.

È invece in corso di definizione la modalità di gestione, ai fini fiscali, delle posizioni degli assicurati che hanno presentato domanda prima del rilascio delle implementazioni citate.

 

Visite mediche di controllo, la nuova funzionalità per visualizzarne gli esiti

Attraverso la nuova funzionalità inserita all’interno dello “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”, il lavoratore ha la possibilità di visualizzazione l’elenco degli accertamenti domiciliari e ambulatoriali a lui riferiti con i relativi esiti (INPS, messaggio 30 giugno 2023, n. 2442).

L’INPS rende noto di aver rilasciato una nuova funzionalità all’interno del servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” per permettere al lavoratore di visualizzare la griglia contenente l’elenco delle visite e degli accessi, ordinati per data decrescente, e di consultare i relativi esiti.

 

La funzionalità in questione, dunque, arricchisce lo Sportello che, come noto, è stato realizzato, nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del PNNR affidati all’Istituto, per ottimizzare il flusso delle visite mediche di controllo.

 

I cittadini possono accedere alla funzione “Visualizza visite” dal sito istituzionale, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE, seguendo il percorso “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” > “Utilizza il servizio”.

 

Per ciascuna visita e accesso è riportato il numero identificativo, la data, l’ora di effettuazione e il tipo di accertamento effettuato (domiciliare/ambulatoriale).

 

Selezionando l’icona di visualizzazione di ogni singola visita, viene mostrata la finestra con le informazioni di dettaglio relative all’accertamento medico, tra le quali l’indirizzo comunicato per la reperibilità, elementi o informazioni aggiuntive, se presenti, utili per reperire il lavoratore, nonché l’esito della visita con le eventuali motivazioni.

 

E’ anche consentita la possibilità di visualizzare, scaricare e stampare il verbale di visita, di accesso o di giustificabilità selezionando uno dei tre pulsanti presenti in funzione del tipo di visita effettuata e del corrispondente esito.

 

All’interno del citato servizio è altresì presente la funzione denominata “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”, attraverso la quale i lavoratori possono comunicare l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità per eventi di malattia in corso di prognosi.

 

Infatti, è onere del lavoratore verificare che l’indirizzo di reperibilità comunicato all’Istituto, mediante il certificato di malattia, sia corretto e completo in tutte le sue parti.

 

In merito a tale altra funzionalità, nel messaggio in commento l’INPS comunica che sono state apportate implementazioni procedurali nel caso in cui, per indisponibilità del servizio telematico, l’utente ricorra alla comunicazione del nuovo indirizzo tramite Contact center.

 

Tuttavia, non potendo l’operatore del Contact center inserire nuovi contatti per conto del cittadino, viene precisato che tale modalità è consentita a condizione che il recapito del telefono mobile e/o l’indirizzo di posta elettronica del lavoratore, precedentemente registrati nell’Archivio Unico dei Contatti Telematici, risultino aggiornati.

 

Si può comunicare un “contatto di scopo”, valido solo per la specifica comunicazione, nell’eventualità in cui non fosse presente alcun contatto nel citato Archivio.

 

Infine, l’Istituto ribadisce che, solo in caso di indisponibilità all’uso del servizio, è consentita la comunicazione mediante la casella istituzionale dell’Ufficio Medico Legale della Struttura territorialmente competente. 

Imposta di bollo contratti di appalto: istruzioni e codici tributo per il versamento

L’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni per il versamento dell’imposta di bollo che l’appaltatore deve assolvere al momento della stipula del contratto, utilizzando, attraverso il modello F24Elide, i nuovi codici tributo istituiti (Agenzia delle entrate, provvedimento 28 giugno 2023, n. 240013 e risoluzione 28 giugno 2023, n. 37/E).

In attuazione dell’articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’articolo 3 dell’allegato I.4 allo stesso decreto, l’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità per effettuare il versamento online dell’imposta di bollo sui contratti di appalto stipulati a partire dal 1° luglio 2023, in linea con gli obiettivi di piena digitalizzazione del procurement e di riduzione degli oneri gestionali e di conservazione documentale e con lo sviluppo di nuove soluzioni di integrazione e semplificazione degli adempimenti per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, connessi al pagamento delle imposte.

 

Dunque, per assolvere tale imposta sui contratti pubblici, così come rideterminata nel valore, in funzione delle fasce di importo del contratto, dalla tabella A dell’articolo 3 dell’Allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023, è previsto l’utilizzo del modello “F24 ELIDE”, che garantisce la possibilità di un’univoca associazione del versamento con il contratto soggetto ad imposta, mediante la valorizzazione del campo elementi identificativi (con l’indicazione del CIG o di altro identificativo univoco).

Nel provvedimento è prevista anche la possibilità che successivamente vengano definite ulteriori modalità di versamento dell’imposta, attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma PagoPA.

 

Tanto premesso,  l’Agenzia delle entrate ha istituito 3 nuovi codici tributo per il versamento da parte dell’appaltatore delle somme dovute ai sensi del citato articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023:

 

– “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

– “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE – articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

– “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI – articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

 

Inoltre, per permettere l’identificazione nel modello “F24 ELIDE” della controparte del contratto, è stato anche istituito il codice identificativo “40” denominato “stazione appaltante”.

 

Viene infine specificato che tali modelli di versamento compilati potranno essere consultabili sia dall’appaltatore che ha effettuato il pagamento, sia dalla stazione appaltante, tramite il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia.