Ebiart Friuli-Venezia Giulia: contributo per i fondi scolastici

È possibile inoltrare online le domande per richiedere il contributo per le spese scolastiche

L’Ente Bilaterale per l’Artigianato del Friuli-Venezia Giulia ha reso nota la possibilità di richiedere il contributo per i fondi scolastici. I dipendenti, titolari e soci collaboratori familiari/coadiuvanti delle imprese aderenti che applicano e rispettano integralmente i CCNL sottoscritti a qualunque livello dalle organizzazioni che hanno costituito l’Ebiart e che risultano in regola con la contribuzione prevista dagli accordi siglati dalle parti datoriali e sindacali possono accedere al fondo che viene riconosciuto per l’iscrizione dei figli agli istituti scolastici statali e paritari nella misura di:

130,00 euro per l’iscrizione alla scuola primaria (elementari);

200,00 euro per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado (medie);

340,00 euro per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (superiori).

La domanda di richiesta può essere trasmessa all’Ente solo tramite modalità telematica, tramite l’accesso alla pagina Welfare Bilaterale, dove è presente l’apposito modulo. La domanda deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

– Copia della certificazione che attesta l’iscrizione per l’anno scolastico in corso che viene rilasciata dalla segreteria dell’Istituto con data non antecedente al mese di settembre (No autocertificazione);

– Autocertificazione dello stato di famiglia e del carico familiare (modello pubblicato sul sito di Ebiart);

– Copia del documento di identità del richiedente;

– Copia dell’ultima busta paga (solo per i lavoratori dipendenti).

L’inoltro è a far data dal 13 settembre 2023, sulla base del Calendario scolastico regionale.

Lavoratori somministrati: chiarimenti sul CCNL da applicare per i diritti sindacali

Le tutele derivano sia dal contratto collettivo impiegato dall’agenzia, sia da quello relativo all’utilizzatore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risposta a interpello 15 settembre 2023, n. 1).

In risposta a un interpello di un’organizzazione sindacale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito quale CCNL vada applicato per l’esercizio dei diritti sindacali dei lavoratori somministrati (articolo 36, Dlgs. n. 81/2015). In particolare, il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è, in primo luogo, quello applicato dall’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro. Tuttavia, è necessario che, per il periodo della missione, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato sia integrata dalle previsioni del CCNL applicato dall’utilizzatore

Infatti, il rapporto di somministrazione coinvolge 3 soggetti (agenzia di somministrazione, lavoratore somministrato e impresa utilizzatrice), legati da 2 distinti rapporti contrattuali: il contratto commerciale, concluso tra l’utilizzatore e il somministratore, e il contratto di lavoro individuale stipulato tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore somministrato. 

Datore di lavoro del lavoratore somministrato è dunque formalmente l’agenzia di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa nel periodo della missione viene svolta nell’interesse dell’utilizzatore, sotto il controllo e la direzione dello stesso.

La struttura contrattuale della somministrazione di lavoro comporta, pertanto, una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, in considerazione della scissione tra la titolarità giuridica del rapporto e l’effettiva utilizzazione della prestazione. 

Tutto ciò al fine di garantire effettività al principio di parità in ordine alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori somministrati, che non devono essere complessivamente inferiori a quelle applicate ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore (articolo 35, comma 1, D.Lgs. n. 81/2025). 

I diritti sindacali dei somministrati

Queste conclusioni devono ritenersi valide anche con riferimento ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati, rispetto ai quali l’articolo 36 del citato decreto legislativo n. 81/2015 dispone, al comma 1, che trovino applicazione, in primo luogo, i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970).

Mentre al comma successivo, si afferma anche il diritto del lavoratore somministrato a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici. 

Il Ministero precisa, dunque, che anche in questo caso si dovrà far riferimento, in prima istanza, al contratto collettivo di lavoro applicato dall’agenzia di somministrazione, in qualità di datore di lavoro, consentendo inoltre al lavoratore somministrato, durante la missione, di esercitare all’interno del contesto lavorativo dove
concretamente è inserito tutti i diritti sindacali  riconosciutigli dall’ordinamento e dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice, in modo da garantire la loro concreta effettività in costanza di svolgimento della prestazione di lavoro presso l’utilizzatore.

Remunerazione aggiuntiva per le farmacie non soggetta a IVA

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla rilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN (Agenzia delle entrate, risposta 15 settembre 2023, n. 2).

Un’associazione di farmacie ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle entrate in merito alla natura della “remunerazione aggiuntiva” introdotta dalla Legge di bilancio 2023, in particolare, chiedendo se detta remunerazione fosse considerato un contributo a fondo perduto, escluso dal campo di applicazione dell’IVA.

 

In risposta a tale quesito, l’Agenzia ha rinviato ai chiarimenti già forniti con le risposte nn. 219 e 227 del 2022, nelle quali veniva qualificata non rilevante ai fini IVA la remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, disposta dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, e meglio specificata nel relativo Decreto attuativo (D.M. 11 agosto 2021).

 

L’articolo 1, comma 532, della Legge di bilancio 2023 ha previsto il riconoscimento “a regime”, a partire dal 1 marzo 2023, di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, finalizzata a salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane.

Tale remunerazione è riconosciuta anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall’articolo 20, commi 4, 5 e 6, del D.L. n. 41/2021 ed è considerata in continuità con quest’ultima previsione.

Analogamente a quella riconosciuta in via sperimentale, anche la remunerazione aggiuntiva non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

L’Agenzia ha spiegato che l’erogazione delle suddette somme:

  • avviene al verificarsi di presupposti predefiniti;

  • non è commisurata al prezzo dei farmaci (essendo riconosciuta in relazione alle singole confezioni cedute, a prescindere dal prezzo);

  • non modifica il prezzo al pubblico del farmaco.

L’elemento di novità, rispetto alla precedente normativa, è rappresentato dal fatto che la remunerazione aggiuntiva prevista dal presente decreto concorre al calcolo del fatturato annuo del servizio sanitario nazionale, a causa della presenza di un tetto massimo di spesa, la cui copertura è data a valere proprio sulle risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34 -bis, della Legge n. 662/1996.

Pertanto, in caso di esaurimento delle risorse stanziate dalla norma, avverrebbe l’interruzione dell’erogazione e il recupero delle eventuali somme erogate in eccesso.

 

In conclusione, quindi, l’Agenzia delle entrate ha riconfermato l’irrilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva introdotta a regime dalla Legge di bilancio 2023, analogamente a quella sperimentale relativa agli anni passati.

 

 

CCNL Tessili Faconisti (Laif-Cisal): con settembre la corresponsione della 2ª tranche di Una Tantum

Il CCNL sottoscritto il 31 gennaio 2023 ha stabilito l’erogazione di un importo Una Tantum suddiviso in 2 tranches: la prima ad aprile e la seconda a settembre

Con il CCNL sottoscritto il 31 gennaio 2023 Laif, Anpit, Cisal-Terziario e Cisal hanno stabilito l’erogazione di un importo Una Tantum suddiviso in 2 tranches: la prima ad aprile e la seconda a settembre. In ordine alle modalità di erogazione si segnala che ai dipendenti assunti entro il 31 dicembre 2020, l’Una Tantum viene corrisposta al 100%. In caso di assunzione successiva, ossia dal 1° gennaio 2021, l’Una Tantum da erogare viene riproporzionata per il periodo lavorato dalla data di assunzione al 31 dicembre 2022. Invece, i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023 non hanno diritto all’Una Tantum. 
Di seguito gli importi da erogare con la retribuzione del mese di settembre. 

Livello Importo
Quadri 225,00
1 200,00
2 170,00
3 140,00
4 120,00
5 100,00
6 90,00
7 85,00
8 75,00

Una Tantum per gli Operatori di Vendita

Livello Importo
Venditore 1 140,00
Venditore 2 120,00
Venditore 3 110,00

Giornalisti autonomi: entro il 30 settembre la comunicazione dei redditi del 2022

I giornalisti che hanno svolto attività giornalistica autonoma nel corso del 2022 devono trasmettere all’INPGI la comunicazione dei redditi percepiti al fine dell’attribuzione dell’anzianità contributiva (INPGI, circolare 7 settembre 2023, n. 7).

Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti che, nell’anno 2022, abbiano svolto attività autonoma giornalistica:

– libero-professionale con Partita IVA;

– come attività “occasionale”;

– come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;

– mediante cessione di diritto d’autore.

 

I soggetti interessati, previa autenticazione tramite SPID, effettueranno entro il 30 settembre 2023 la comunicazione dei redditi esclusivamente in via telematica accedendo al sito istituzionale dell’INPGI. In caso di inoltro della comunicazione reddituale oltre il predetto termine di scadenza, è previsto l’addebito di una apposita sanzione per ritardata comunicazione reddituale.

 

La procedura online indicherà le mensilità di anzianità contributiva attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo (il cui versamento è facoltativo) necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi.

 

L’importo del contributo a saldo dovuto, così come elaborato dalla procedura online, dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

 

È comunque prevista la possibilità di richiedere, in fase di inserimento dei propri dati reddituali, il pagamento dilazionato in 3 rate mensili, con scadenza il 31 ottobre, il 30 novembre e il 31 dicembre. Il pagamento di quest’ultima rata, cadendo il 31 dicembre 2023 nella giornata di domenica, sarà considerato nei termini anche se effettuato il 2 gennaio 2024 (primo giorno feriale successivo) ma, in tal caso, l’importo versato – ai fini della deducibilità fiscale – non sarà attribuito all’anno 2023 ma attestato come versamento effettuato nel 2024.

 

La modalità prescelta (in unica soluzione o rateizzata) dovrà essere segnalata nella procedura di denuncia online, barrando con un flag l’apposita casella.

 

I giornalisti che svolgono l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono esonerati dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, essendo gli adempimenti contributivi interamente a carico del committente: in questo caso, tuttavia, il giornalista che in precedenza è stato assicurato INPGI per altra attività libero professionale (partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore, ecc.) che non vi avesse ancora provveduto, deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.

 

Sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali – pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale – non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2022.