CIPL Edilizia Industria Pesaro Urbino: importanti novità per i dipendenti del settore

Indennità sostitutiva di mensa, contributo spese utilizzo mezzo proprio, determinazione dell’Evr, delle prestazioni extracontrattuali Cassa Edile tra i punti salienti

In data 9 novembre 2023, le Parti Firmatarie Ance Pesaro Urbino, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno siglato il Verbale di Accordo i cui punti principali annoverati sono:
Relazioni sindacali
A tal proposito le Parti si incontrano per esaminare l’andamento del settore edile provinciale, le dinamiche relative all’occupazione risultanti dalla Cassa Edile, nonché le questioni legate al mercato del lavoro e degli appalti di opere pubbliche. Le medesime hanno altresì enunciato la costituzione da parte loro di una Commissione Tecnica Bilaterale per definire un testo aggiornato degli accordi integrativi stipulati fino ad ora.
Formazione
Circa la formazione dei lavoratori, viene definita dalle Parti quale fattore importante per il miglioramento dello sviluppo delle imprese, riferendosi anche a nuovi metodi e materiali adottati per le costruzioni da realizzare nell’ottica di un’edilizia sostenibile. Per questo, le stesse si impegnano a rendere la Scuola Edile sempre più efficiente in modo da fornire ad imprese e lavoratori un’ottimale formazione, anche nei progetti sinergici in ambito della scuola, dell’Università, della ricerca scientifica. Per favorire la formazione continua dei lavoratori, queste stabiliscono poi, che il personale assunto a tempo indeterminato e con almeno 12 mesi di anzianità può richiedere all’impresa la partecipazione, in orario di lavoro ed a spese della medesima, ad un corso tenuto della Scuola Edile per massimo 8 ore l’anno. In tal caso, se il corso è coerente con le attività aziendali, l’azienda autorizza il lavoratore a parteciparvi, salvo che esigenze produttive o organizzative rendano necessario posticipare la partecipazione. Tale partecipazione, non essendo di iniziativa datoriale, non comporta l’applicazione della norma in materia di passaggio di livello.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (Rlst)
A tal proposito, le Parti convengono nel confermare il modello di Rlst provinciale ed il suo sistema di finanziamento come previsto negli Accordi Sindacali del 27 aprile 2010 e del 10 giugno 2013.
Indennità sostitutiva di mensa
Si conferma l’adeguamento automatico dell’importo dell’indennità sostitutiva di mensa pari ad euro 9,06, realizzato dal mese di gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente.
Per agevolare le aziende ad adeguarsi ai nuovi valori, le Parti calcolano congiuntamente il nuovo importo dell’indennità di mensa entro il mese di febbraio di ogni anno, redigendo poi l’apposito verbale ed incaricando la Cassa Edile alla divulgazione.
Contributo spese utilizzo mezzo proprio
Al lavoratore comandato nella stessa giornata ad eseguire la propria attività lavorativa in più cantieri nello stesso comune in cui è stato assunto, è riconosciuto l’importo forfettario ed omnicomprensivo di euro 1,50 per ogni giornata in cui ha fruito del proprio mezzo per lo spostamento tra i medesimi cantieri.
Elemento Variabile della Retribuzione (Evr)
Circa l’Evr, le Parti confermano che, la sua percentuale è pari al 4% dei minimi tabellari. I quattro indicatori che lo determinano, ciascuno con un valore del 25%, sono:
– il numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Pesaro;
– il salario denunciato in Cassa Edile Pesaro;
– le ore di lavoro denunciate in Cassa Edile Pesaro;
– il numero di imprese iscritte alla Cassa Edile Pesaro.
A tal proposito, le stesse entro il mese di dicembre di ogni anno, effettuano una verifica dell’andamento dei medesimi indicatori, avendo come riferimento la media aritmetica triennio su triennio, come di seguito riportato:
– Anno 2024, triennio 2023-2021 su 2022-2020;
– Anno 2025, triennio 2024-2022 su 2023-2021;
– Anno 2026, triennio 2025-2023 su 2024-2022.
L’Evr non incide poi sugli istituti retributivi indiretti, né sul Tfr, non costituendo base imponibile per la contribuzione alla Cassa Edile. Viene poi corrisposto in quote mensili al personale in forza nel mese di riferimento per un periodo superiore ai 15 giorni. Nel caso in cui venga erogato dall’impresa in relazione al miglioramento sulla base del confronto triennale anche solo di uno degli indici aziendali costituiti dalle ore denunciate in Cassa Edile e dal volume d’affari Iva, l’emolumento in questione può esser assoggettato al regime fiscale agevolato.
Prestazioni extracontrattuali Cassa Edile
Circa le prestazioni extracontrattuali, le Parti concordano sulla necessità di una valutazione delle prestazioni rese dalla Cassa Edile che costituiscono un efficace strumento di supporto economico ai lavoratori e di riconoscimento alla regolarità di iscrizione e versamento delle imprese. Invero, le stesse concordano di pianificare un incontro entro la fine del 2023 in modo da definire le prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Iscrizione lavoratori autonomi alla Cassa Edile
I lavoratori autonomi del settore edile nella provincia di Pesaro Urbino possono aderire volontariamente alla Cassa edile previa corresponsione di un contributo di iscrizione quantificato dal Comitato di Gestione. L’adesione comporta il diritto alla fornitura di vestiario, alla frequenza gratuita della formazione obbligatoria in materia di salute e della sicurezza sul lavoro e agli altri servizi erogati e compatibili con lo status dell’impresa individuale senza dipendenti.
Decorrenza e durata
Il presente Accordo Integrativo Provinciale decorre dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2026. Nel caso in cui non venga disdettato da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova per altri 12 mesi.

Lavoratori marittimi: gli adempimenti in caso di malattia

L’INPS riepiloga gli adempimenti a cui sono tenuti i lavoratori del settore marittimo in costanza dell’evento di malattia indennizzato (INPS, messaggio 14 novembre 2023, n. 4010).

Le attività di accertamento, riscossione dei contributi e di pagamento delle prestazioni economiche di malattia per i lavoratori marittimi sono gestite direttamente dall’INPS (articolo 10, comma 3, del D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 99/2013).

 

Nel messaggio in oggetto, l’Istituto torna sull’argomento fornendo alcune indicazioni integrative (rispetto a quelle già contenute nella circolare n. 179/2013) riguardo agli adempimenti posti a carico dei lavoratori in caso di malattia.

 

Viene ribadito che, anche per i lavoratori del settore marittimo, vige l’obbligo di trasmissione esclusivamente in via telematica della certificazione di malattia, essendo quella cartacea ammessa solo in via eccezionale purché in originale e non in copia.

 

Il certificato di malattia deve essere inviato entro 2 giorni dal suo rilascio, pena la perdita del diritto all’indennità per tutti i giorni di immotivato ritardo.

 

Particolare attenzione viene posta sulla comunicazione dell’indirizzo di reperibilità del lavoratore: è infatti suo specifico onere accertare la correttezza dell’indirizzo di reperibilità comunicato nella certificazione medica, sia telematica che cartacea, trattandosi di elemento fondamentale per consentire l’effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo.

 

Il lavoratore deve anche tenere costantemente aggiornato tale indirizzo durante tutto l’evento di malattia, comunicando le eventuali variazioni della sua reperibilità mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” presente sul portale istituzionale dell’INPS raggiungibile al seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.

 

In caso di eccezionali esigenze tecniche e/o disallineamenti dei sistemi, il lavoratore ha l’onere di effettuare la suddetta comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza, definita come “Polo” di lavorazione per lo specifico evento di malattia marittimi indennizzato, utilizzando uno dei canali istituiti allo scopo, ovvero la casella PEC o il Contact Center Multicanale.

 

L’eventuale variazione comunicata con modalità non telematiche dovrà essere immediatamente acquisita in procedura dall’Unità operativa medico legale di competenza, al fine di assicurare la corretta eventuale disposizione della visita medica di controllo.

 

Infine, vengono illustrati gli adempimenti in caso di trasferimento all’estero in costanza di prestazioni a tutela dello stato di malattia.

 

I marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia prima di recarsi all’estero devono sottoporsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia.

 

L’accertamento medico legale è volto a fornire la preventiva autorizzazione al trasferimento in paesi dell’Unione europea, anche al fine di escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente derivanti dal trasferimento e/o dalle caratteristiche del luogo di destinazione, con conseguenti eventuali aggravi di rischio tutelato a carico dell’INPS.

 

In caso di trasferimento all’estero senza l’autorizzazione o in presenza di parere negativo dell’INPS, sarà disposta a cura della Struttura territoriale competente la sospensione del diritto all’indennità. 

Il progetto di “Automazione delle riemissioni dei pagamenti delle pensioni”

Illustrata la prima fase dell’iniziativa che definisce e regola gli esborsi delle cedole pensionistiche non ancora pagate (INPS, messaggio 10 novembre 2023, n. 3978).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito informazioni sul progetto “Automazione delle riemissioni dei pagamenti delle pensioni”. Si tratta di un’iniziativa concepita nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) affidati all’Istituto.

Nella prima fase il progetto in questione definisce e regola gli esborsi delle cedole pensionistiche non ancora pagate e, successivamente, nella seconda fase, interesserà l’analisi e l’implementazione del servizio per la riemissione dei riaccrediti dei pagamenti non andati a buon fine. In sostanza, per ottenere il pagamento di una rata o più rate di pensione/prestazione non pagate, il titolare della prestazione deve presentare apposita richiesta.

Il pagamento della rata richiesta, ossia la riemissione del pagamento, può essere effettuato, se spettante, a condizione che l’ente pagatore certifichi di non aver eseguito il relativo pagamento. Questa circostanza viene verificata sulla base dati dei pagamenti automaticamente tramite l’applicativo “Rate Maturate non Riscosse”.

La prima fase dell’automazione del processo riguarda la telematizzazione della presentazione della domanda di riemissione, accessibile dalla sezione “MyInps” del portale istituzionale, selezionando il seguente prodotto: “Ratei – Ratei a pensionato riemissione cedole non pagate“. Gli istituti di patronato possono presentare la domanda di riemissione delle rate attraverso la scheda “Richiesta per il pagamento delle rate pensione non pagate” oppure, attraverso il servizio delle domande online di pensione, selezionando il percorso descritto.

Accedendo all’area personale “MyInps”, il cittadino troverà nella notifica il collegamento alla domanda precompilata di riemissione delle rate non pagate. Nella domanda saranno richieste le coordinate di pagamento, che verranno condivise con l’ente pagatore per la validazione. La domanda sarà valida per tutte le rate non pagate e per le quali è necessario provvedere alla riemissione. In fase di prima applicazione il servizio di notifica tramite e-mail, PEC, SMS, le app “IO” e “Inps Mobile” sarà effettuato, in via sperimentale, per le pensioni in carico alla Direzione provinciale di Caserta.

Infine, l’INPS rende noto che dalla data del 1° gennaio 2024 il servizio di notifica sarà esteso a tutto il territorio nazionale.

CCNL Animazione (Conflavoro-Confsal): da novembre nuovi minimi retributivi

 

Con la retribuzione di novembre minimi aggiornati 

Con il CCNL del 3 giugno 2022 sono stati stabiliti i nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la busta paga del mese di novembre. Il contratto, in scadenza il 31 maggio 2025, riguarda le lavoratrici ed i lavoratori che prestano servizio presso le Aziende di Animazione ed Intrattenimento; inoltre il CCNL disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro tra dipendenti e imprese, di qualsiasi natura e struttura giuridica, terze alla gestione nell’ambito dell’intrattenimento organizzato per alberghi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, discoteche e pub, parchi divertimento, parchi acquatici e tematici, eventi, spettacoli ed intrattenimenti vari in genere. Mentre, non sono inquadrabili in questo contratto i rapporti di lavoro tra aziende di gestione diretta e animatori che devono, invece, aderire al CCNL applicato al resto del personale alberghiero.
Di seguito, in tabella vengono riportati i nuovi minimi da novembre 2023, per gli amministrativi e per gli operatori delle strutture turistiche. Secondo disposizioni contrattuali, al Quadro viene riconosciuta, in aggiunta un’indennità pari a 75,00 euro assorbibile fino a concorrenza dei trattamenti economici individuali aziendali.

Livello Minimo
Quadro 2.860,75
I 2.501,36
A1 2.390,50
A2 1.921,40
I1 1.809,39
A3 1.727,85
I2 1.558,23
A4 1.507,05
I3 1.368,57
A5 1.286,65
I4 1.189,17

Obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine agli obblighi di monitoraggio fiscale cui sono tenute le imprese di assicurazione estere dei rispettivi gruppi operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati con contraenti italiani (Agenzia delle entrate, risoluzione 13 novembre 2023, n. 62).

L’articolo 1 del D.L. n. 167/1990 stabilisce che gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e gli operatori non finanziari che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale ovvero in criptoattività, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.

 

Con riferimento ai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del monitoraggio fiscale, il D.Lgs. n. 90/2017 ha previsto che vi sono gli intermediari bancari e finanziari, tra i quali rientrano anche le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana.

Per quanto concerne l’ambito soggettivo, dunque, a decorrere dal 4 luglio 2017, in base alla Legge per il settore delle assicurazioni, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale:

  • le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che operano nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private;

  • le succursali insediate di imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;

  • le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana.

L’Agenzia chiarisce che la categoria delle ”imprese stabilite senza succursale” non comprende tutte le imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro dell’UE o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo, che hanno comunicato all’IVASS di voler svolgere l’attività assicurativa nei rami Vita in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

Infatti, non rientrano in tale categoria le imprese che vendono i propri prodotti Vita in LPS ad un cliente che sottoscrive direttamente un contratto assicurativo presso la sede centrale dell’impresa in un altro Stato membro, oppure nel caso in cui tali prodotti vengano distribuiti fuori dal territorio italiano da intermediari assicurativi autorizzati ad operare in Paesi terzi.

 

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, le comunicazioni riguardano i dati acquisiti in occasione dell’adeguata verifica dell’identità della clientela in relazione ai trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento, ossia il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

In particolare, l’obbligo di comunicazione non si riferisce esclusivamente alle polizze assicurative trasferibili e alle polizze di pegno, bensì ad ogni movimentazione finalizzata a disporre il trasferimento di fondi mediante il versamento del premio e/o del riscatto, totale e/o parziale, delle somme in polizza.

La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate avviene telematicamente, con cadenza annuale, tramite l’infrastruttura SID (Sistema di Interscambio Dati) secondo le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 luglio 2015.

 

Gli obblighi di monitoraggio fiscale non sussistono quando:

– i trasferimenti da e verso l’estero sono relativi ad operazioni effettuate nell’ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997, per i quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi;

– i trasferimenti dall’estero sono relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale, qualora detti redditi siano stati assoggettati dall’intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

 

Riguardo ai trasferimenti transfrontalieri relativi ad operazioni che danno luogo a redditi di capitale, le Entrate rilevano che ai fini dell’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • il trasferimento deve provenire dall’estero, ossia deve trattarsi di un flusso in entrata, relativo ad un’operazione da cui possono derivare redditi di capitale;

  • i redditi di capitale devono aver già scontato una tassazione;

  • la tassazione dei predetti redditi avviene dall’intermediario residente.

Laddove l’accredito dall’estero di flussi relativi a redditi di capitale di natura assicurativa avvenga su un conto detenuto presso un intermediario residente, la compagnia di assicurazione estera che opta per la tassazione sostitutiva dei predetti redditi è esonerata dalla rilevazione del trasferimento relativo alle suddette somme.

Diversamente, laddove l’accredito dei redditi avviene presso il circuito bancario e finanziario estero, ancorché i redditi di capitale siano assoggettati a tassazione direttamente dalla compagnia estera, permangono gli ordinari obblighi di rilevazione.

 

Infine, qualora il trasferimento transfrontaliero avvenga in presenza di più intermediari, l’Agenzia ritiene che il monitoraggio fiscale eseguito da uno degli intermediari coinvolti nell’operazione di trasferimento esoneri dall’adempimento l’altro intermediario, a condizione che quest’ultimo possa dare evidenza dell’avvenuta comunicazione da parte dell’intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale.