Aiuti di Stato Covid-19: la versione semplificata del modello di dichiarazione

È online la versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022. Con il provvedimento del 25 ottobre 2022, n. 398976, l’Agenzia delle entrate ha, infatti, approvato la nuova versione del documento – condivisa con il Dipartimento delle Finanze del Mef nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea – con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione.

In particolare, se l’operatore economico si trova nella situazione più frequente, ossia se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021), compilando un’apposita casella è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti. Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU che vanno comunque indicati nel quadro A. La compilazione semplificata è facoltativa, quindi il dichiarante può comunque compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (elencando gli aiuti nel quadro A). La presentazione dell’autodichiarazione con il modello aggiornato e con la modalità di compilazione semplificata è consentita a partire dal 27 ottobre 2022. Per i contribuenti che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente non cambia nulla. Questi contribuenti non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione.
Con la dichiarazione sostituiva è possibile attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. La dichiarazione deve essere inviata entro il 30 novembre 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici.

Agroalimentare: riqualificazione dei mercati all’ingrosso

Al via il 31 ottobre 2022 il nuovo incentivo per lo sviluppo della logistica dei mercati agroalimentari all’ingrosso (INVITALIA – Comunicato 24 ottobre 2022).

Promosso dal Ministero delle Politiche agricole e gestito da Invitalia, è finanziato con 150 milioni di euro nell’ambito del PNRR.
Le agevolazioni sono rivolte a soggetti pubblici o privati, gestori di mercati agroalimentari all’ingrosso o eventuali altri soggetti comunque aventi titolo alla realizzazione degli interventi, ai sensi dell’organizzazione e dell’ordinamento del mercato interessato e della disciplina generale di riferimento.
Sono finanziabili i progetti di ammodernamento delle infrastrutture adibite a mercati agroalimentari all’ingrosso, che prevedono interventi di riqualificazione con l’obiettivo di migliorare la capacità logistica, ridurre l’impatto ambientale e gli sprechi alimentari.
Le agevolazioni sono concesse, nella forma della sovvenzione diretta, fino a un massimo di 10 milioni di euro per ogni progetto.
Le domande, che saranno esaminate con una valutazione a graduatoria, possono essere presentate dalle ore 12.00 del 31 ottobre fino alle ore 12.00 del 30 novembre 2022.

Accertamento illegittimo se non viene considerata l’incidenza del furto merci

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 18 ottobre 2022 n. 30674 è intervenuto sull’illegittimità di un accertamento induttivo del reddito d’impresa che nel valutare l’antieconomicità della gestione della società non ha considerato l’incidenza del furto di merci.

Il caso di specie si riferisce ad un avviso di accertamento sulla base della riscontrata antieconomicità della gestione dell’attività da parte della società contribuente con cui erano stati recuperati a tassazione, per l’anno 2013, maggiori ricavi non dichiarati, con conseguente recupero a tassazione di maggiore IRAP e IVA, oltre accessori.
La C.T.R. osservò che correttamente il primo giudice aveva ritenuto non fondato l’accertamento, rilevando da un lato che la mera antieconomicità non può supportare, se isolatamente considerata, una presunzione di ricavi non dichiarati, e dall’altro che l’Agenzia aveva proceduto ad accertare induttivamente i maggiori ricavi applicando un M.O.L. (margine operativo lordo) del 3% ai costi merce, senza però tener conto che, nello stesso anno 2013, la società aveva subito un furto di merce, certamente idoneo ad incidere sull’operato conteggio.
A riguardo, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., nonché degli artt. 18 e 57 del d.lgs. n. 546/1992, giacché la C.T.R. ha valutato i costi di esercizio, per l’anno 2013, in € 3.062.207,00, mentre invece essi ammontavano ad € 3.106.951,00, così sostanzialmente recependo la modificazione della tesi difensiva della società, illegittimamente mutata in secondo grado, rispetto a quanto dapprima sostenuto.
In particolare, secondo i giudici della Corte, nel giudizio d’appello la società ha utilizzato la denuncia di furto non più quale prova contraria circa l’antieconomicità della gestione dell’impresa, bensì quale prova dell’esistenza di un ulteriore costo, incidente sul calcolo basato sul M.O.L..
Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d’appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (“novum judicium”), ma assume le caratteristiche di una “revisio prioris instantiae”, cosicché l’appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado”.
Anche per tale essenziale ragione, è dunque evidente che la società contribuente non è rigidamente vincolata alla prospettazione ed alla particolare “angolazione” visuale di un determinato fatto, rilevante ai fini della soluzione della controversia, per come offerto nel primo grado di giudizio, ben potendo essa utilizzarlo difensivamente nel contesto di una diversa lettura – ovviamente, con il solo vincolo del divieto dei nova ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992 – al fine di contrastare gli argomenti posti a base dell’appello avversario, ossia come mera difesa.

Atto costitutivo Srl e Srl semplificata in videoconferenza

4 OTT 2022 Nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2022, n. 247 è stato pubblicato il decreto 26 luglio 2022, n. 155 del Ministero dello sviluppo economico recante il regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in attuazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183.

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, l’atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse, mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.
Gli atti costitutivi possono essere redatti utilizzando i modelli standard.
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo presso l’ufficio del registro delle imprese competente.

Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti

In gazzetta ufficiale disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2022, n. 153)

In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, indicata alla lettera a), numero 2), l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 28 novembre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all’articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l’utilizzo dei modelli di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui alla lettera a) sopra indicata, usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 18 novembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell’applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita alla lettera a), venga disposta la proroga dell’applicazione delle aliquote come rideterminate dalla medesima lettera a).
Nel caso in cui non venga disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione prevista dall’articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.
La medesima sanzione è applicata per l’invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
Il decreto in oggetto è entrato in vigore il 22 ottobre 2022.