CCNL Edilizia – Piccola Industria (Confapi): nuovi minimi retributivi da gennaio 2023

Aumenti salariali previsti dal 1°gennaio 2023

Il verbale di accordo dell’11 ottobre 2022 ha stabilito, in coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni al fine di mantenere una omogeneizzazione con le tabelle contrattuali degli altri settori dell’edilizia, un incremento retributivo a partire dal 1°gennaio 2023 per per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.

Livello Minimo 
7 1.975,96
6 1.778,36
5 1.481,98
4 1.383,17
3 1.284,38
2 1.155,94
1 987,99

 

CCNL Istituti sostentamento del clero: in vigore da gennaio i nuovi minimi retributivi

La seconda tranche di aumenti salariali prevista dal CCNL entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 

In base al CCNL siglato il 10 gennaio 2022 tra l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e la Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil, Ultucs-Uil, dal 1° gennaio 2023 entreranno in vigore i nuovi minimi retributivi.
Di seguito gli importi applicabili al personale dipendente dagli Istituti per il sostentamento del clero. 

Livello Minimo
Quadro Super 2.244,26
Quadro 2.238,43
1 Super 2.040,39
1 1.907,35
2 Super 1.723,43
2 1.622,49
3 Super 1.413,72
3 1.404,40
4 1.218,49
5 1.145,23
6 1.049,24
7 951,32

Rivalutazione pensioni e prestazioni assistenziali per il 2023: le indicazioni dell’INPS

L’Istituto illustra le operazioni effettuate in materia di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel nuovo anno (INPS, circolare 22 dicembre 2022, n. 135).

L’INPS ricapitola gli interventi effettuati per il rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2023. Innanzitutto, sul piano della rivalutazione dei trattamenti previdenziali, l’INPS segnala che ai sensi dell’articolo 2,del  decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

Inoltre, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 è determinata in misura pari a + 1,9% dal 1° gennaio 2022.

La nuova misura dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa che l’Istituto eroga ai pensionati per inabilità, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è pari ad euro 585,51. A questa prestazione, tramite successiva ricostituzione d’ufficio, verrà riconosciuto l’incremento spettante per il biennio 2021-2022. I trattamenti minimi delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, dal 1° gennaio 2022, corrispondono a 525,38 euro, mentre dal 1° gennaio 2023 saranno di 563,74 euro.

La rivalutazione provvisoria 2023 è stata attribuita in misura pari al 100% a tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell’anno 2022 (pari a 2.101,52 euro).

La circolare INPS in commento, elenca quindi i trattamenti sui quali sono stati operati interventi di rivalutazione:

– pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari;

pensioni e assegni sociali;

– pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti

– pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche.

L’Istituto ha comunicato, inoltre, gli interventi effettuati per le pensioni della Gestione privata contestualmente alle operazioni di rivalutazione, in relazione ai beneficiari e alle scadenze, e per le pensioni della Gestione pubblica (indennità integrativa speciale, esenzione fiscale per le vittime del dovere, ecc.).

Infine, nella citata circolare, si trovano indicazioni sul calendario dei pagamenti delle prestazioni e sulla loro gestione fiscale.

 

 

Milleproroghe 2023: le novità sul piano fiscale

Tra i provvedimenti la proroga di altri sei mesi per la presentazione della dichiarazione IMU da parte di alcuni enti e l’esenzione anche per il 2023 dall’obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al sistema tessera Sanitaria (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 21 dicembre 2022).

Il decreto legge Milleproroghe 2023, approvato dal Consiglio dei ministri, prevede anche diversi interventi sul piano fiscale. Innanzitutto, si proroga di ulteriori sei mesi, dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2021, da parte degli enti, sia pubblici che privati, non commerciali, ovvero gli enti assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, oicr.

Esteso anche per il 2023 il regime di esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Inoltre, nell’ambito delle disposizioni dedicate alla trasmissione dei dati sulle vendite di beni alle quali si applica l’IVA, si differisce, dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza del termine per l’applicazione dell’obbligo dell’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate in ciascun giorno, all’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e alle relative imposte esclusivamente attraverso strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, inclusi i POS.

Infine, si proroga anche al 2023 l’esenzione dall’imposta di bollo per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica assicurata dal Ministero dell’interno tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residenteANPR.

Approvato il Milleproroghe 2023: le novità in materia di lavoro

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che sul versante del lavoro prevede tra l’altro l’ampliamento della platea delle imprese ammesse all’istituto (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 21 dicembre 2022).

Il Governo ha dato l’ok al decreto legge cosiddetto Milleproroghe 2023, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Sul versante del lavoro, il provvedimento prevede la proroga per il biennio 2024-25 del contratto di espansione e, per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023, l’ampliamento della platea delle imprese ammesse e la riduzione da 1.000 a 500 della soglia occupazionale necessaria per la maggior riduzione dei versamenti a carico del datore in caso di incremento delle assunzioni. In particolare, qualora il datore di lavoro effettui almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso alla stipula del contratto di espansione, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, opererà per ulteriori dodici mesi. Nel caso in cui almeno il 50% dei lavoratori così assunti non abbia compiuto i 35 anni, l’ulteriore riduzione opererà per ulteriori 24 mesi.

Viene poi prorogato l’intervento che prevede la riduzione oraria e l’integrazione salariale per determinate categorie di lavoratori, anche per gli anni 2024 e 2025 in favore delle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Estesa a tutto il 2023 la competenza attribuita in via esclusiva ai consulenti del lavoro e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative per quel che riguarda la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini non comunitari.

Si proroga al 31 marzo 2023, entro un limite di spesa, il termine di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni straordinaria per le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e relativo ai periodi di CIGS concessi per l’anno 2022.

Viene prorogato  fino al 31 dicembre 2023 la sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi contributivi riferiti alle gestioni previdenziali dei pubblici dipendenti e si differisce al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni che abbiano instaurato rapporti di co.co.co sono tenute a versare i contributi per la gestione separata.

Viene, infine, consentito consente alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe, di essere destinatarie del 5 per mille anche per l’anno 2023, nelle more del rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea necessaria per inoltrare domanda di iscrizione al RUNTS.