Voucher abrogazione.

Circolare n. 5/2017                                          San Martino Buon Albergo 24 marzo 2017

 Oggetto: voucher – abrogazione.

Gentile Cliente,

l’improvvisa e totale abrogazione della disciplina del lavoro accessorio/voucher ha determinato un vuoto normativo per quel che riguarda la possibilità, per privati, professionisti e imprese, di gestire efficacemente le esigenze di prestazioni di lavoro saltuarie o comunque caratterizzate da ampia flessibilità. In attesa che siano resi disponibili nuovi strumenti ad hoc, i datori di lavoro sono obbligati a cercare, tra le tipologie contrattuali ad oggi disponibili, le soluzioni più confacenti all’attività svolta e più vantaggiose secondo una valutazione costo/beneficio.

Una prima soluzione potrebbe essere il ricorso  al lavoro intermittente, “lavoro a chiamata” , con limitazioni di età (è permesso solo per lavoratori con meno di 24 anni ma fino a 25 anni o  più di 55) e di tempo (massimo 400 giornate nel triennio).

Alternative si possono inoltre e per ora ricercare in contratti di assunzione per brevi periodi o in contratti a tempo parziale, anche a tempo determinato, qualora la prestazione riveste la caratteristica della stabilità e periodicità.

L’intenzione dichiarata dal Governo sarà quella di definire un tempi brevi uno strumento serio di regolazione del lavoro saltuario ed occasionale, improntato, anche in linea con quanto accade negli altri Paesi europei, all’adozione di soluzioni moderne ed efficienti, da individuare in collaborazione con le parti sociali.

Il D.L. n. 25 del 17 marzo 2017 ha abrogato le disposizioni in materia di lavoro accessorio, per cui dalla stessa data non è più consentito l’acquisto di voucher o “buoni lavoro”. Sul sito INPS è apparso un comunicato in cui si ribadisce quanto previsto dal decreto, per cui   è  ancora possibile utilizzare i voucher già acquistati fino al 31 dicembre 2017.

Il contratto “a chiamata” come prima soluzione per sostituire i voucher

Il contratto di lavoro intermittente o meglio conosciuto come “lavoro a chiamata”, è il contratto, a tempo determinato o indeterminato, per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, rese da soggetti con meno di 24 anni di età, indipendentemente dal tipo di attività svolta anche al di fuori delle ipotesi previste dai CCNL e fino al compimento del 25mo anno di età del soggetto; rese da soggetti con più di 55 anni di età, anche pensionati.

Una deroga all’età anagrafica è data ai datori di lavoro del settore turismo, pubblici esercizi e spettacoli.

Il lavoro intermittente,  è ammesso, per un periodo non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di un triennio solare, per ciascun lavoratore col medesimo datore di lavoro.
Il rapporto di lavoro intermittente si instaura secondo le regole comuni, cioè con comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego, entro il giorno antecedente la costituzione del rapporto.

Inoltre il datore di lavoro ha  l’obbligo di comunicare la durata delle prestazioni, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione lavorativa, ovvero prima di un ciclo di prestazioni della durata massima di 30 giorni:

In caso di verifica, la mancata compilazione del modello non comporterà l’applicazione prevista al “lavoro nero”, ma la sanzione prevista per il lavoro irregolare con un importo di € 400,00.

Si ricorda che per accedere al lavoro a chiamata, l’azienda deve essere in regola con le norme riferite alla sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008.

Si ricorda che le circolari paghe sono sempre a disposizione nella sezione news, sul sito dello studio, www.studiodanieli.net .

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e precisazione.

Cordiali saluti

                                                                                                            p. Studio Danieli – Centro Più

                                                                                                                           Stefano Danieli