Novità 2015 IVA con l’estero

Verona, li 29 gennaio 2015.

 

OGGETTO: NOVITA’ PER CHI OPERA CON L’ESTERO.

 

Il decreto Semplificazioni e la legge di Stabilità hanno introdotto alcune significative modifiche in tema di VIES, dichiarazioni di intento e elenchi INTRASTAT, che hanno un notevole impatto sui soggetti che operano con l’estero.

 

  1. VIES (VAT Information Exchange System)

Il VIES (Vat Information Exchange System) è un sistema elettronico di scambio di dati sull’Iva, attivato delle autorità fiscali per verificare una serie di informazioni fiscali relative agli operatori comunitari: questa banca dati permette quindi di verificare la validità di una partita Iva, rilasciata in un determinato Paese Ue, nel momento in cui viene utilizzata per scambi commerciali con un altro Paese membro.

L’Italia ha, con le novità commentate, semplificato le modalità di iscrizione e inserimento nella banca dati dei contribuenti italiani interessati a operare in campo IntraUe.

L’obbligo di essere inclusi nell’archivio VIES per poter effettuare operazioni intracomunitarie riguarda:

  1. a) tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione.
  2. b) (la richiesta può essere presentata da) soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello ANR) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale.

Questi soggetti devono far risultare “la volontà di effettuare dette operazioni” nella dichiarazione di inizio di attività ovvero in altra dichiarazione successiva.

 

1.1. Le novità normative, il nuovo comma 7 bis (dell’art. 35 DPR 633/1972)

Due le previsioni innovative del nuovo comma:

  1. l’immediato inserimento nella banca dati VIES,
  2. la presunzione che il contribuente non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie.

L’immediato inserimento in banca dati VIES

La precedente formulazione del comma 7-bis dell’art. 35 del DPR 633/72 prevedeva che, dal momento della richiesta di inclusione nell’archivio VIES, dovessero decorrere trenta giorni di silenzio-assenso, entro i quali l’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto emettere un provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, con la diretta conseguenza che il soggetto passivo richiedente era obbligato ad attendere il decorso dei trenta giorni senza poter effettuare cessioni e acquisti intra-Ue di beni e servizi (per mancanza dello status di soggetto passivo Iva ai fini degli scambi intracomunitari).

Ora con le novità introdotte dall’art. 22 del D.lgs. sulle Semplificazioni fiscali, viene quindi cancellato il periodo di “sospensione” di trenta giorni prevedendo l’inclusione automatica nella banca dati VIES, laddove il soggetto passivo segnali la propria intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.

La presunzione del fine operazioni Intrastat

Inoltre, secondo quanto disposto dall’articolo 22 in commento, nel caso in cui il contribuente non presenti alcun elenco riepilogativo Intrastat per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di iscrizione al VIES, è lecito presumere che egli intenda porre fine all’effettuazione di operazioni intracomunitarie, con conseguente esclusione della partita Iva dalla banca dati VIES ad opera degli Uffici dell’Agenzia, previo invio di apposita comunicazione.

1.2. Le modalità operative

In data 15 dicembre 2014 è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate il provvedimento n. 2014/159941, recante disposizioni in merito alle modalità operative per l’inclusione e l’esclusione dei soggetti passivi Iva dalla banca dati VIES.

 

Agenzia delle EntrateComunicato stampa del 9 gennaio L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 9 gennaio, ha precisato che l’inclusione nell’archivio VIES è gratuita.Alla luce di segnalazioni relative a società che offrono i servizio a pagamento, l’Ufficio sottolinea che nessuna somma viene richiesta per accedere in banca dati né per ottenere la pubblicazione del numero di partita Iva.

Viene ricordato inoltre che l’opzione con le nuove regole introdotte dal Decreto Semplificazioni determina l’inclusione automatica nell’archivio e può essere espressa nella dichiarazione di inizio attività oppure in qualsiasi momento successivo, in via telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati.

1.2.1. Inclusione nella banca dati

I soggetti che intendano porre in essere operazioni intracomunitarie, infatti, sono tenuti a comunicarne manifestazione di volontà all’Agenzia delle Entrate.

L’art. 22 del D.Lgs. 175/2014 ha introdotto la possibilità di richiedere l’iscrizione alla banca dati in sede di dichiarazione di inizio attività.

Nel caso invece in cui il soggetto passivo sia già titolare di partita IVA

– sia che intenda iscriversi alla banca dati

– sia che intenda recedere

deve effettuarne comunicazione direttamente o tramite intermediari abilitati attraverso apposito servizio “Comunicazione dell’opzione di inclusione nell’archivio VIES” reso disponibile dall’Agenzia delle entrate e inviato direttamente o rivolgendosi agli intermediari abilitati tramite Fisconline o Entratel.

Si ricorda che… E’ possibile verificare l’iscrizione di un soggetto passivo Ue all’archivio VIES tramite il sistema d’interrogazione delle partite Iva comunitarie, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

1.2.2. Esclusione dalla banca dati

I nuovi commi 7 bis e 15 bis dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, individuano due casi di esclusione dalla banca dati

  1. l’Agenzia delle Entrate procede all’esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che risultano non aver presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 (comma 7 bis).
  2. Se a seguito dei controlli dell’Agenzia risulta che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA sono completi ed esatti. In caso di esito negativo, l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (comma 15 bis).
Agenzia delle EntrateCircolare 31/E del 30.12.2014 Decorrenza dei quattro trimestri consecutiviL’agenzia chiarisce che la verifica sui quattro trimestri consecutivi di mancata presentazione degli elenchi Intra operi dal momento di entrata in vigore della disposizione in argomento, essendo ininfluenti i trimestri antecedenti l’entrata in vigore del decreto.
  1. DICHIARAZIONI DI INTENTO

I soggetti IVA aventi lo status di esportatore abituale, ovvero che nell’anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume di affari conseguito nello stesso periodo, possono acquistare senza applicazione dell’IVA beni e servizi per un ammontare (detto plafond) pari alla somma di esportazioni, cessioni intracomunitarie e operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti.

L’acquirente-esportatore deve manifestare al fornitore l’intento di usufruire della non imponibilità dei propri acquisti tramite apposita dichiarazione di intento.

 

2.1. Il nuovo art. 1, comma 1, lettera c) del Decreto Legge 746/1983

La novità consiste nell’inversione della titolarità dell’obbligo di presentazione della dichiarazione d’intento; fino al 31 dicembre 2014 essa ricadeva sul fornitore o prestatore di servizi che intendeva fatturare senza applicazione dell’IVA al proprio cliente esportatore abituale, mentre per le operazioni da porre in essere a partire dal 1 gennaio 2015 sarà l’esportatore abituale a dover trasmettere la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, per poi trasmetterne copia (corredata di ricevuta di avvenuta trasmissione) al proprio fornitore che, dopo aver riscontrato sul sito dell’Agenzia l’avvenuta presentazione del modello, procederà quindi alla fatturazione.

L’obbligo di informare il fisco, dunque, viene ribaltato sull’esportatore abituale che intende acquistare beni e servizi in sospensione d’imposta; al fornitore o prestatore di servizi rimangono due obblighi da ottemperare:

– controllare che il committente abbia trasmesso all’Agenzia la lettera d’intento tramite riscontro telematico (la ricezione della ricevuta non basta per liberarlo da eventuali sanzioni)

– riepilogare nella Dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute

2.2. Il periodo transitorio

Il provvedimento dell’Agenzia prevede una fase transitoria dal 1 gennaio 2015 all’11 febbraio 2015: durante tale periodo è facoltà degli interessati procedere alla consegna o invio della dichiarazione al proprio fornitore tramite la vecchia procedura (pec, mail, a mano, ma con riscontro di data certa di consegna), senza che quest’ultimo debba verificare sul sito dell’Agenzia l’avvenuta presentazione del modello. Per le dichiarazioni presentate prima dell’11 febbraio con le vecchie modalità, ma che esplicano i loro effetti anche successivamente a questa data, è necessario che:

– le dichiarazioni o lettere d’intento siano trasmesse al fornitore o prestatore di servizi per via telematica;

– il fornitore o prestatore di servizi riscontri sul sito dell’Agenzia l’avvenuta presentazione della dichiarazione da parte del proprio cliente esportatore abituale.

Transitoriamente l’esportatore abituale è anche tenuto a presentare copia della dichiarazione e della ricevuta alla dogana, nel caso intenda effettuare delle importazioni. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in oggetto (13 dicembre 2014), tuttavia, l’amministrazione finanziaria provvederà a mettere a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento e tale passaggio non sarà più necessario.

 

  1. INTRASTAT

Dal 1 gennaio 1993 i soggetti IVA che realizzano acquisti e cessioni di beni o effettuano e ricevono prestazioni di servizi con soggetti IVA di altri paesi UE devono compilare e presentare obbligatoriamente in via telematica gli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti.

Ciascun elenco riepilogativo è presentato con periodicità trimestrale, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro o con periodicità mensile, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti, per un ammontare superiore a 50mila euro.

 

3.1 Semplificazione elenchi Intrastat servizi

L’art. 23 del D.Lgs sulle semplificazioni fiscali ha snellito il contenuto informativo degli elenchi riepilogativi Intrastat riguardanti le prestazioni intracomunitarie di servizi cosiddette generiche, disciplinate dall’art. 7 ter del DPR 633/72.

I modelli riepilogativi relativi ai servizi ricevuti dai soggetti passivi intracomunitari e, a questi ultimi resi, accoglieranno le sole informazioni concernenti:

– Numero di identificazione IVA della controparte

– Valore totale delle transazioni avvenute nel periodo;

– Codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta

– Paese di pagamento

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 ha inoltre precisato che, al fine di adeguare la normativa interna agli standard degli altri Paesi Europei, viene disposta l’abrogazione dell’obbligo di fornire le altre informazioni, quali il numero e la data della fattura, le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione del servizio, non essendo le stesse essenziali ai fini di un’analisi del rischio.

La semplificazione in argomento verrà attuata con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Agenzia delle Entrate 

Circolare n. 31/E del 30/12/2014

Le sezioni dei modelli Intrastat interessate dalle modifiche in commento sono le seguenti: INTRA1-quater, servizi resi registrati nel periodo, INTRA1-quinquies rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti, INTRA2-quater, servizi ricevuti registrati nel periodo, INTRA2-quinquies, rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi precedenti.

 

Lo Studio rimane a completa disposizione per chiarimenti e approfondimenti sulla questione.

Si porgono i nostri migliori saluti.

    p.Studio DANIELI