Le novità in materia di lavoro – decreti correttivi del JOBS ACT – voucher – disabili – distacco transnazionale.

Circolare n. 8/2016

San Martino Buon Albergo 30 settembre 2016

Oggetto : le novità in materia di lavoro – decreti correttivi del JOBS ACT.

Gentile Cliente,

di seguito alcune considerazioni sulle recenti novità introdotte e riferite alla gestione dei rapporti di lavoro.

VOUCHER – Pur avendo approvato, da parte del Consiglio dei Ministri in data 23 settembre u.s., il decreto correttivo del Job Act, con il quale è stata definita la tracciabilità dei buoni lavoro – VOUCHER -, dovremmo attendere per l’avvio della nuova procedura, l’approvazione dal Senato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; si presume che ciò possa avvenire con un ulteriore modifica al decreto che ne precisi le modalità e chiarisca le criticità operative. L’intervento del Governo attuato per contrastare il loro utilizzo irregolare, con una procedura simile a quanto già previsto per il lavoro intermittente – LAVORO A CHIAMATA -.

Si è stabilito, che le imprese e professionisti, (non le famiglie, le associazioni) che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, voucher, saranno tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale, ex Direzione Territoriale del Lavoro, ora dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante SMS o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione, anche per periodi pluri-giornalieri.

La procedura di attivazione all’INPS dei buoni, ad oggi praticata, con l’abbinamento dei codici riportati sul buono con i codici fiscali dei lavoratori, dovrà essere ancora fatta, quindi la tracciabilità è un’ ulteriore attività rispetto a quanto già in essere.

Gli imprenditori agricoli, saranno tenuti a comunicare sempre almeno 60 minuti prima dell’avvio della prestazione, con le stesse modalità sopra indicate, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Il regime sanzionatorio prevede che nel caso di omessa o tardiva comunicazione, verrà applicata una sanzione amministrativa da € 400,00 a € 2.400,00, ossia nell’ottemperanza € 800,00 per lavoratore. Si ricorda che sarà considerato lavoro nero se non viene fatta la procedura di attivazione all’INPS.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – DISABILI – Aziende con più di 15 dipendenti – SANZIONI – con l’entrata in vigore delle norme del decreto correttivo del Jobs Act sono state definite le sanzioni per il datore di lavoro che non ottempera alle quote di assunzione di lavoratori riservatari iscritti al collocamento obbligatorio.

Come già anticipato, in precedente circolare, dal 1 gennaio 2017, i datori di lavoro che impiegano oltre 15 dipendenti, hanno l’obbligo di inserimento della categoria protetta a prescindere dall’effettuazione di una nuova assunzione.

Il datore di lavoro che non ottempera alla copertura delle quote di assunzione obbligatorie, sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pari a cinque volte la misura del contributo di esonero, equivalente a € 153,20 per ogni giorno di scopertura e per ciascun disabile non assunto. La violazione sarà sanabile con l’applicazione della diffida e una riduzione a € 38,30 per giorno di lavoro di scopertura e per disabile.

Raccomandiamo le aziende con oltre 15 dipendenti di verificare, per il tramite dello Studio, l’ottemperanza all’obbligo e, nel caso, di programmare, verificando l’attuale forza lavoro, l’inserimento di lavoratore con le richieste caratteristiche.

DISTACCO DI LAVORATORI IN AMBITO U.E. – con la pubblicazione del decreto 136/2016, di attuazione alla Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo, per l’accertamento dell’autenticità del distacco transfrontaliero dei lavoratori, è stata prevista una comunicazione preventiva, entro le ventiquattro ore precedenti l’inizio, in capo all’impresa straniera distaccante che dovrà inviare le generalità dei lavoratori distaccati, riferimenti del cantiere, la data di inizio e la durata con altre informazioni specifiche. Le sanzioni in capo all’impresa utilizzatrice restano regolate dal diritto italiano, prevedendo anche la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore in caso di irregolarità, mentre uno speciale apparato sanzionatorio viene introdotto per le imprese estere distaccanti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento per quanto illustrato nella presente informativa e di dubbi applicativi.

Cordiali saluti.

p. Studio Danieli – Centro Più –   Stefano Danieli

 

per info potrà rivolgersi allo Studio di gestione del personale Centro Più Srl tel. 0458780555 paghe@studiodanieli.net